Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27993 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16875-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE BIONDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CASERTA;

– intimati –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 2227/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 2/3/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta in ordine alle istanze avanzate da C.S. nato in Costa D’Avorio il *****, volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Costa D’Avorio aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese a causa delle minacce del proprio datore di lavoro il quale pretendeva la restituzione di una ingente somma di denaro che gli aveva consegnato e che era stata oggetto di furto da parte di sconosciuti.

Il Tribunale di Napoli in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva attendibile la vicenda narrata ma negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale o il pericolo di essere sottoposto ad un trattamento inumano e degradante.

Avverso il decreto del Tribunale di Napoli il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

La Corte, rilevato che appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza in considerazione delle peculiarità del caso considerato che pende davanti alla Sezioni Unite di questa Corte la questione in ordine alla integrazione del richiedente asilo e che la decisione della questione è rilevante per la decisione del presente ricorso

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472