LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12625-2020 proposto da:
J.V., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Guariglia, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto n. 11550/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, con il decreto epigrafato, ha respinto le istanze dell’odierno ricorrente intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.
Per la cassazione di tale decreto il ricorrente prospetta due motivi di ricorso.
Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
3. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla Dir. 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, alla medesima Carta, art. 18 e art. 19, p.2, alla CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14.
4. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della fuma.
La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.
La trattazione del ricorso andrà di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021