LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4650-2019 proposto da:
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA/*****, elettivamente domiciliato in ROMA, V. FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MARIA FALLERINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LABORATORIO ANALISI CLINICHE TIBURTINO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4678/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
Che:
1. La ASL Unità Sanitaria Locale Roma ***** (da qui ASL) ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, nell’opposizione al decreto ingiuntivo emanato in favore della società Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino srl per prestazioni rese in regime di accreditamento nel periodo *****, aveva riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale, condannando la odierna ricorrente a pagare la maggior somma di Euro 91.000,00 circa.
1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte d’Appello aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL ed aveva affermato che l’Azienda non aveva adeguatamente contestato il credito ingiunto dal laboratorio di analisi per il *****, essendosi limitata a mettere in discussione il solo fatturato relativo al *****, ragione per cui la somma richiesta era stata quasi interamente riconosciuta.
2. La parte intimata ha resistito.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.L. n. 342 del 1993, art. 1, comma 10 conv. nella L. n. 433 del 1993.
1.1. Lamenta che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva era stata respinta sulla scorta della considerazione che fosse generica e sguarnita di prova: al riguardo, assume che la questione prospettata costituiva una mera difesa, non soggetta a decadenza, e che la Corte avrebbe dovuto esaminarla, ex lege, in relazione a quanto predicato dal D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10 convertito nella L. n. 433 del 1993 che aveva disposto che nei rapporti con soggetti accreditati nella regione Lazio doveva ritenersi debitore inadempiente e, quindi, soggetto passivo delle relative azioni esecutive l’ente incaricato del pagamento per la Regione Lazio che era l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata anziché l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
1.2. Ha aggiunto che ciò era stato formalmente eccepito nel corso dell’udienza tenutasi, dove era stato segnalato anche il più recente orientamento di legittimità che avvalorava la tesi propugnata (richiama, al proposito, Cass. 13333/2015).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’errata applicazione delle norme processuali e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
2.1. Lamenta che la Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione sul falso presupposto che la ASL, nel proporre l’opposizione, non avesse contestato il credito ingiunto dal Laboratorio di Analisi e che si sarebbe limitata a contestare solo le prestazioni del *****.
2.2. Assume che, viceversa, la ASL nell’atto di opposizione aveva contestato l’intero fatturato emesso dal Laboratorio, avendo anche rappresentato l’impossibilità a contraddire in modo preciso le pretese della controparte in quanto gli importi dovuti venivano liquidati proprio dalla competente A.S.O. San Giovanni Addolorata; ha aggiunto che il processo di definizione del conguaglio ***** non poteva ritenersi concluso, trattandosi di procedura dinamica.
2.3. Da ciò era chiaramente desumibile che la ASL avesse assunto una precisa posizione difensiva nei confronti del credito vantato dal laboratorio e che, pertanto, la decisione della Corte sul punto contrastava con le emergenze processuali.
3. Il primo motivo è fondato.
Deve premettersi che nel caso in esame ricorre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che assorbe la violazione di legge, pure prospettata.
3.1. Il ricorrente, infatti, deduce, che la sentenza presentava una motivazione carente in quanto pur riconoscendo che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva era stata formulata, ne aveva decretato la genericità senza a sua volta argomentare tale asserzione (cfr. pag. 5 terzultimo cpv del ricorso).
3.2. Il vizio dedotto, pertanto, deve essere, in limine, ricondotto alla nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, in quanto la sentenza omette di argomentare in modo sufficiente e non meramente assertivo sulla questione, invero preliminare e centrale della controversia, riguardante la legittimazione passiva della ASL. Si denuncia in buona sostanza una violazione dell’art. 132, comma 2.
3.3. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la “legittimano ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, mentre l’effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite: pertanto, il difetto di legitimatio ad causam, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendo ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 7776/2017; e Cass. SU 2951/2016).
3.4. A ciò consegue che la Corte territoriale era tenuta ad esaminare l’eccezione sollevata, rendendo una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, mentre la questione è stata decisa senza alcuna plausibile motivazione e – non è inutile precisare – senza alcun riferimento alla più recente giurisprudenza di questa Corte che:
a. ha affermato che “il D.L. 27 agosto 1993, n. 324,, art. 1, comma 10 convcrtito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (cfr Cass. 13333/2015)”;
b. ha ulteriormente chiarito, in relazione ad un caso sovrapponibile a quello in esame che “in tema di organizzazione sanitaria, il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993 (a tenore dei quale nei rapporti con le strutture private convenzionate “in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l’unità sanitaria locale competente”), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17587/2018).”
4. Il secondo motivo rimane logicamente assorbito.
5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione per il riesame della controversia – con motivazione adeguata – alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021