LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7622/2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna n. 29 Int. 16/a, presso lo studio dell’avvocato Pacifici Chiara, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giva Antonio, e Giva Pietro Angelo;
– ricorrente –
contro
Banca di Sassari S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via di Monte Fiore n. 22, presso lo studio dell’avvocato Gattamelata Stefano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Porqueddu Vanessa;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20802/2018 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 20/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
ritenute le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria Soldi;
rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la discussione orale, come previsto dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) C.A. impugna per revocazione, con atto affidato a un unico promiscuo motivo di ricorso, la sentenza n. 20802 del 20/08/2018, della Sezione III civile di questa Corte (nella seguente composizione: T.G. presidente, R.M. estensore, S.A., V.E. e Ta.Au. quali consiglieri), che ha respinto il ricorso per cassazione proposto dalla stessa C.A. avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari) n. 530 del 23/12/2013, in tema di azione di responsabilità, quale amministratore di una banca, nei confronti del di lei coniuge Sa.Gi. (deceduto in corso di causa).
L’azione di responsabilità era stata accolta, dai giudici di merito, con condanna del Sa. al pagamento di Euro cinquecentosedicimila (somma minore di quanto richiesto dalla banca).
2) La Banca di Sassari S.p.a. resiste con controricorso.
3) Non risulta il deposito, in forma cartacea o telematica, di memorie.
4) All’esito dell’udienza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5) Il ricorso per revocazione è tempestivo, in quanto) pur applicando il termine semestrale, come auspicato dalla Banca di Sassari (che ha formulato eccezione di tardività), esso è stato notificato via PEC il 27/02/2019, e quindi nei sei maggiorati del periodo feriale, trattandosi di sentenza depositata il 20/08/2018.
6) Il ricorso per revocazione non contiene un’elencazione specifica di motivi in relazione a singoli errori di fatto (sebbene affermi trattarsi di più motivi, che, tuttavia, non risultano enucleati singolarmente) per i quali la sentenza di questa Corte deve intendersi censurata.
6.1.) Il ricorso contiene un’estesa elencazione di massime di giurisprudenza in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione e, con riferimento alla fattispecie concreta, afferma che la sentenza impugnata avrebbe omesso, e ciò costituirebbe l’errore di fatto revocatorio, l’esame di uno o più dei motivi di ricorso per cassazione e segnatamente quello, o quelli, cadenti sulla transazione o meglio, sulla scrittura avente natura transattiva, recante data (incontroversa) del 22/06/2005, intercorsa tra Sa.Gi. e la Banca di Sassari S.p.a. (in persona del direttore generale).
7) L’assunto è del tutto sfornito di fondamento.
7.1) La sentenza n. 20802 del 20/08/2018 ha compiutamente preso in esame la scrittura privata, giungendo a conclusioni, diverse da quelle prospettate dalla C., ricorrente avverso di essa, in quanto ha ritenuto che essa non si riferisse agli addebiti di responsabilità mossi al suo dante causa. bensì ad altra vicenda, attinente società (la Sa. S.p.a.) della quale il Sa. era, quantomeno di fatto, il principale responsabile.
7.2) La materia del contendere riguardava, pertanto, l’interpretazione del preteso accordo transattivo concluso o del quale era stato parte il Sa. e che avrebbe avuto effetti anche nei confronti dei componenti della sua famiglia. A prescindere dalle questioni sul merito di detto accordo, ovvero se esso effettivamente possa ritenersi riferibile ai componenti della famiglia Sa. e della tardività o meno della produzione del detto scritto in giudizio, rilievo preminente assume la manifesta inammissibilità della revocazione, in quanto viene dedotto un errore di fatto che in realtà è in tesi un errore d’interpretazione: il documento è stato compiutamente esaminato nel giudizio di cassazione e la sentenza ha correttamente rilevato che il documento era stato esaminato dalla Corte d’appello che ne aveva tratto conseguenze diverse da quelle auspicate dalla C., non sussistendo alcuna violazione delle regole che presiedono all’ermeneutica contrattuale.
In breve, il ricorso per revocazione prospetta un erroneo ragionamento interpretativo della detta scrittura transattiva, ma in tal guisa non adempie alla necessaria indicazione di un fatto specifico, come previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 e soprattutto, cerca di infirmare l’interpretazione data dalla sentenza alla detta scrittura del 22/06/2005.
7.3) Tutte le affermazioni di cui ai motivi di ricorso afferiscono, semmai, ad errori di diritto del giudice (che, in ogni caso, sono soltanto anche essi affermati) ed esulano per ciò solo, dal perimetro di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, nel cui ambito ricade soltanto quel che la dottrina afferma essere “contrasto tra la rappresentazione univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione dell’accertamento del giudice avente ad oggetto lo stesso fatto o lo stesso complesso di fatti e deve profilarsi in termini di esclusione e non di semplice diversità e inoltre il fatto, o il complesso di fatti non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza (o l’ordinanza, come nella specie) abbia pronunciato.”.
L’esposizione dei motivi, a parte la difficoltà nell’individuare con adeguata certezza le proposizioni rilevanti in termini di critica al provvedimento in quanto carente nella ricognizione di un fatto, si risolve nel prospettare una diversa opinione del ricorrente sui fatti oggetto di causa, sia in grado di merito che in sede di legittimità, ma non individua alcun errore fattuale nel senso voluto dalla norma invocata.
In materia di revocazione per errore di fatto dei provvedimenti della Corte di Cassazione si richiama la recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. Un. 08984 del 11/04/2018 Rv. 648127 – 02): “Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia.”.
8) Con riferimento alla censura relativa alla violazione delle norme sull’interpretazione, deve ribadirsi che l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte: Cass. n. 07597 del 31/03/2006 Rv. 587980 – 01; Cass. n. 07557 del 01/04/2011; Cass. n. 02109 del 14/02/2012; Cass. n. 15763 del 29/07/2016);
– pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 17168 del 09/10/2012 Rv. 624346 – 01; Cass. n. 05595 del 11/03/2014 Rv. 630563 – 01; Cass. n. 03980 del 27/02/2015; Cass. n. 14715 del 19/07/2016);
– di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 04178 del 22/02/2007 Rv. 595003 – 01; Cass. n. 19044 del 03/09/2010 Rv. 614628 – 01).
8.1) Nel ricorso all’esame la censura, oltre a non rientrare nel perimetro segnato dal combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, è volta a fare valere una diversa interpretazione, ma non supera la preclusione derivante dai limiti sopra richiamati, che in questa sede il Collegio ritiene di ribadire.
9) Il ricorso per revocazione deve, per quanto motivato, essere dichiarato inammissibile.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell’attività processuale espletata.
11) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se eventualmente dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 9.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se eventualmente dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021