LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16360/2019 proposto (la:
T.A., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria, n. 2 presso lo studio dell’avvocato Spatola Sergio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gagliano Angelo;
– ricorrente –
contro
Unipolsai Assicurazioni S.p.a.;
– intimato –
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pepe Alessandro, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) Il ragioniere T.A., quale consulente del lavoro, dopo avere assistito nel corso dell’anno 2003, la società DIMO nella stipula di un contratto di lavoro a termine, successivamente dichiarato nullo, su impugnativa della lavoratrice assunta, per omessa indicazione della causale, e dopo avere corrisposto alla detta società l’importo portato dalla sentenza n. 2771 del 2012 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, non avendo avuto riscontro la richiesta di indennizzo all’UnipolSai S.p.a., chiese, in primo grado, al Tribunale di detta sede la condanna della propria assicurazione UnipolSai S.p.a. al pagamento dell’indennizzo assicurativo, pari ad oltre sedicimila Euro.
2) La compagnia assicuratrice rimase contumace in primo grado e il Tribunale adito con rito sommario, di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e segg., la condannò alla corresponsione di oltre diciannovemila Euro.
3) La UnipolSai s.p.a. interpose appello avverso l’ordinanza di condanna del 19-23/02/2016, e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 87 del 17/01/2019, ha riformato la decisione, la restituzione all’UnipolSai S.p.a. di quanto corrisposto esecuzione della decisione di primo grado.
4) Avverso detta sentenza ricorre, con atto affidato a T.A..
UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata.
Non risulta il deposito di memorie.
All’esito dell’udienza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, non avendo detto Ufficio, né il ricorrente, chiesto la discussione orale, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Catania.
5.1) Il primo motivo di ricorso è formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 115 cit. codice e art. 2909 c.c. e censura la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della sentenza (passata in giudicato) del giudice del lavoro della stessa sede intervenuta tra la Gugliuzzo (lavoratrice a termine) e la DIMO S.r.l. in punto di accertamento dell’insussistenza della causale per il contratto di lavoro, a termine, intervenuto tra le dette parti, che era stato predisposto dal T..
Il motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (segnatamente di Cass. n. 18325 del 09/07/2019 Rv. 654774 01), alla quale il Collegio presta adesione ed intende fornire continuità, in punto di rilevanza del giudicato di condanna, secondo la quale: “In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell’assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale.”.
La sentenza della Corte territoriale, in questa sede impugnata, ha, pertanto, correttamente, ed implicitamente, escluso rilevanza alla sentenza di dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro tra la DIMO S.r.l. e G.N.. Deve, peraltro, rilevarsi che la censura relativa all’omesso esame di fatto decisivo non è esaustivamente proposta, non risultando dove e quando, in fase di appello, il T. avesse prospettato la questione.
Il primo mezzo e’, pertanto, inammissibile.
5.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c. in punto di espunzione, e, comunque, ritenuta inammissibilità della documentazione depositata in grado di appello al fine di provare l’esistenza del rapporto professionale tra lo stesso T. e la DIMO S.r.l. (documentazione costituita da modello 770 anno 2004 della DIMO S.r.l., oltre a due assegni emessi dalla società a favore della G. e di un avvocato).
Il motivo all’esame censura adeguatamente il ragionamento decisorio della Corte d’Appello.
Occorre, invero, rilevare che in primo grado la UnipolSai S.p.a. non si era costituita in giudizio, e il ragionamento decisorio della Corte territoriale, che ha sanzionato la condotta processuale del T. per inadeguata contestazione dell’allegazione difensiva della UnipolSai S.p.a. non è corretto in punto di diritto, alla stregua dell’assetto processuale vigente, in quanto esso comporta un’estensione eccessiva del principio di eventualità, in quanto in tal modo onera l’attore in primo grado di ogni e possibile deduzione difensiva ed allegazione probatoria. E’, invero, fondata l’affermazione decisoria che costituiva onere del T. dimostrare che già nel 2003 egli aveva espletato attività professionale per la DIMO S.r.l.; tuttavia, la deduzione difensiva dell’UnipolSai S.p.a. è stata avanzata soltanto in fase di appello, mentre in primo grado il Tribunale aveva ritenuto (almeno implicitamente) che la circostanza non necessitasse di prova.
Il ragionamento decisorio della Corte territoriale appare, altresì, viziato laddove restringe l’ambito di rilevanza dei documenti a fronte della deduzione da parte dell’appellante, contumace in primo grado, di allegazioni mai prima effettuate e valuta in modo frammentario la documentazione prodotta dal consulente del lavoro, senza effettuare alcun dovuto riscontro in ordine ai collegamenti esistenti tra i vari documenti.
L’accoglimento del secondo mezzo appare coerente all’affermazione di cui al principio di diritto di provenienza nomofilattica (Sez. U n. 10790 del 2017): “Prova nuova indispensabile di cui al testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
6) Il ricorso deve, conformemente alle conclusioni sul punto del P.G., essere accolto.
7) La sentenza impugnata e’, pertanto, cassata.
7.1) La causa è rinviata, in quanto è necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che, nel procedere a rinnovato scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità.
8) L’impugnazione e’, almeno parzialmente, accolta e, quindi, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021