Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28040 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14595/2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CHECK UP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO NOSCHESE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO RIZZO;

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 334/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvvcato DEMETRIO FENUCCIU;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI;

udita l’Avvocato CLAUDIO MISIANI per delega.

FATTI DI CAUSA

1. – A.P. convenne in giudizio M.A. e il centro polidiagnostico Check Up s.r.l. chiedendo la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni patiti in ragione di infausto intervento di rinosettoplastica, che, praticato dal M. in data ***** presso l’anzidetta struttura sanitaria, determinò la necessità di ulteriori interventi chirurgici correttivi protrattisi sino al *****.

1.2. – Nel contraddittorio con i convenuti e con la compagnia assicuratrice Ina Assitalia S.p.A., chiamata in causa a titolo di manleva dal M., l’adito Tribunale di Salerno, espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 1674/2012 condannò, in solido, il M. e la Check Up s.r.l. al risarcimento del danno, biologico permanente e temporaneo, patito dalla A., quantificato in Euro 44.686,35, oltre interessi legali e rivalutazione, di cui Euro 40.950,00 a titolo di “inabilità temporanea persistente”, riconosciuta nella misura percentuale del 25%; condannò, altresì, l’Ina Assitalia S.p.A. alla manleva del M..

2. – Avverso tale sentenza proponevano appello, rispettivamente principale e incidentale, Check Up s.r.l. e Ina Assitalia S.p.A., eccependo la prescrizione del diritto azionato dalla A., e in subordine, domandando riduzione del quantum debeatur dovuto.

2.1. – Si costituiva in giudizio la A., che eccepiva, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., l’inammissibilità del gravame principale per difetto di specificità dell’impugnazione.

2.2. – Con sentenza resa pubblica il 12 marzo 2019, la Corte di appello di Salerno, rigettata l’eccezione di parte appellata e confermata la statuizione di responsabilità solidale degli originari convenuti per i danni patiti dalla A., accoglieva, per quanto di ragione sul quantum debeatur, entrambi i gravami e liquidava, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 3.611,40, già decurtata dell’acconto, percepito dalla danneggiata, di Euro 3.611,40 sull’importo ad essa dovuto in misura ridotta, ossia “Euro 6.710,14, costituito dalla somma di Euro 671,65, corrispondente al vulnus conseguente all’inabilità temporanea persistente” (riducendo quanto a siffatto titolo liquidato dal Tribunale in applicazione del criterio costituito da una misura pari al 25% sul valore tabellare moltiplicato per 1.800 giorni) “e dalla somma di Euro 6.038,49, corrispondente al vulnus conseguente all’invalidità permanente e all’inabilità temporanea, oltre al danno morale già in essa ricompreso”.

2.2.1. – In particolare, in punto di liquidazione del danno morale, la Corte territoriale rilevava che il Tribunale aveva operato una personalizzazione del danno “in mancanza di circostanze, né allegate, né comprovate, idonee a dimostrare che il vulnus sofferto dalla danneggiata avesse comportato conseguenze, anomale ed eccezionali rispetto a lesioni analoghe a quelle subite, tali da permettere un incremento del quantum da riconoscerle”.

2.2.2. – Quanto, poi, alla liquidazione del danno estetico correlato ad “inabilità temporanea persistente” – liquidato dal Tribunale in misura pari al 25% sul valore previsto dalle tabelle milanesi per 1.800 giorni -, la Corte territoriale affermava che: a) il giudice di primo grado era giunto, paradossalmente, “ad una liquidazione di gran lunga superiore a quella che scaturirebbe qualora si applicasse tout court il criterio previsto per la quantificazione monetaria dell’invalidità permanente”; b) il criterio più congruo era quello suggerito dai consulenti tecnici, in base al quale “ritenere che il danno estetico subito da A.P., fino a quando non è stato eseguito l’intervento del *****, sia quantificabile nella misura, ragguagliata a quella prevista in materia di invalidità permanente, del 5%, da calcolare in relazione ad un periodo di tempo di circa cinque anni, e cioè, in relazione al lasso di tempo approssimativamente intercorso tra l’operazione del ***** a quella del *****”; c) in base poi al “criterio della proporzione, che viene adoperato per liquidare il risarcimento dovuto per l’invalidità permanente in relazione… in relazione a(lla vita) concretamente vissuta subendo le conseguenze del vulnus riportato”, erano da applicare le tabelle milanesi, per cui “il danno estetico subito da A.P. è quantificabile in Euro 7.388, somma che, però, è parametrata all’intera vita media della danneggiata, per cui, al fine di individuare la somma dovuta per i cinque anni ai quali deve riferirsi il risarcimento, è possibile suddividere la suddetta somma per il numero di anni – 55 – costituito dalla differenza tra l’aspettativa media di vita di una donna – pari a circa 84 anni – nell’anno cui si riferiscono le suddette tabelle, con le quali è stata effettuata la liquidazione, e l’età di A.P. all’epoca dell’evento lesivo – 29 anni – in modo da stabilire l’importo medio annuale a cui avrebbe avuto diritto A.P. se avesse subito gli effetti del pregiudizio de quo a decorrere dall’intervento del ***** per tutta la vita, pari ad Euro 134,33, che, moltiplicato per cinque, porta alla somma di Euro 671,65”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.P., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.

3.1. – Resistono con controricorso la Check Up s.r.l. e la Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia S.p.A.), mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato M.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per non aver la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per genericità dei motivi concernenti la quantificazione del danno morale e del danno biologico temporaneo subiti da essa attrice, essendosi: a) la struttura sanitaria limitata a descrivere “spropositata la quantificazione del danno morale in misura pari al 20%” e “ancora meno convincente la quantificazione dell’inabilità temporanea persistente in misura pari al 25% per ben 1800 giorni”; b) la compagnia assicuratrice, tenuta alla manleva del M., affermato soltanto, richiamandosi alle conclusioni dei consulenti tecnici, che “operando il corretto calcolo dell’importo dovuto all’attrice per tale categoria di danno, doveva di gran lunga essere inferiore a quello liquidato”.

1.1. – Il motivo è fondato solo per quanto di ragione.

1.2. – Quando, con il ricorso per cassazione, venga denunciata una violazione dell’art. 342 c.p.c., in ordine alla specificità dei motivi di appello, il sindacato del giudice di legittimità, in quanto la deduzione attiene ad un error in procedendo, investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., 21 aprile 2016, n. 8069; Cass., 1 dicembre 2020, n. 27368).

Con l’ulteriore precisazione che l’esercizio del predetto potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, in forza dei principi di specificità e localizzazione processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 (Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 23 dicembre 2020, n. 29495).

Ai fini poi della delibazione rimessa a questa Corte, occorre ricordare che l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).

Con l’ulteriore precisazione – in armonia con l’orientamento già assunto da questa Corte (Cass., 10 settembre 2012, n. 15071; Cass., 7 ottobre 2015, n. 20124) – che, sebbene una declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell’art. 342 c.p.c., è legittimamente resa solo allorché l’incertezza investa l’intero contenuto dell’atto, non è inibito al giudice di secondo grado individuare motivi o profili autonomi di doglianza, resecandoli da altri (scrutinabili nel fondo), e ritenerli viziati da genericità e, dunque, inammissibili in ragione del paradigma legale sopra menzionato, pur dovendo poi calibrare la formula dispositiva da adottare in base all’esito complessivo dell’esame dell’intero atto di impugnazione (là dove, però, l’errore su detta formula non integra, comunque, ragione di nullità della sentenza, ma solo irregolarità non incidente sul diritto di difesa).

1.3. – Nella specie, la ricorrente ha assolto l’anzidetto onere di specificazione, avendo localizzato (cfr. pp. 5 e 6 del ricorso) anche il punto dove si rinvengono le censure mosse alla decisione di primo grado, sulla liquidazione del danno non patrimoniale, con l’appello principale della Check Up s.r.l. e con l’appello incidentale di Ina Assitalia S.p.A. (ora generali Italia S.p.A.).

1.4. – L’appello principale della Check Up s.r.l. e’, per ciò che concerne l’impugnazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice in favore della A., inammissibile in quanto proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c..

Con esso, a fronte di una motivazione della sentenza di primo grado (cfr. p. 5 ricorso, che richiama puntualmente la decisione del Tribunale di Salerno, indicandone la produzione in questa sede) che a prescindere, ovviamente, dalla correttezza, o meno, in iure – dava conto (da p. 8 a p. 11) delle ragioni per cui aderiva, in certi termini, alla teorica della c.d. “inabilità temporanea persistente” in seno alla liquidazione del danno biologico, indicando i criteri adottati dai consulenti tecnici, la durata della inabilità temporanea e le percentuali di invalidità permanente, altresì evidenziando che l’appesantimento del punto” percentuale di quest’ultima, in misura tabellare pari al 20%, era dovuto alla “età della danneggiata al tempo dei fatti di causa” e alle “considerevoli sofferenze certamente patite dalla stessa”, l’appellante principale, senza evidenziare in modo adeguato i punti contestati della sentenza stessa, si è limitata ad affermare essere “spropositata… la quantificazione del danno morale in misura pari al 20%” e “ancor meno convincente… la quantificazione della inabilità temporanea persistente in misura pari al 25% per ben 1800 giorni. Anche la relazione di consulenza tecnica d’ufficio riferisce di una persistenza di 60 mesi ma non si spinge ad ancorare tale postumo alle lesioni così come accertate.

Del tutto priva di motivazione, sul punto, appare la scelta del Tribunale di liquidare tali somme” (pp. 10 e 11 dell’atto di appello).

Ciò, all’evidenza, non rappresentando un impianto argomentativo tale da evidenziare critiche contrastanti l’iter del ragionamento giustificativo a fondamento della decisione di primo grado, del quale, nella sostanza, si prescinde.

1.5. – L’appello incidentale di Ina Assitalia S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A.) e’, sempre per ciò che concerne l’impugnazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice in favore della A., inammissibile, in quanto proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c., solo in riferimento alla liquidazione della componente del danno morale, con appesantimento del punto in misura pari al 20%, giacché non attinta da alcuna censura.

1.6. – Lo stesso appello incidentale si sottrae, invece, alle censure di parte ricorrente, in quanto rispettoso della prescrizione di cui all’art. 342 c.p.c., in relazione alle censure mosse alla liquidazione, operata dal Tribunale, del danno biologico da c.d. “inabilità temporanea persistente”.

A tale specifico riguardo (e pur sempre prescindendo dalla correttezza, o meno, nel fondo del motivo di gravame), l’Ina Assitalia S.p.A. (pp. 8 e 9 dell’appello incidentale) ha criticato puntualmente la liquidazione operata dal primo giudice, argomentando sul concetto di detto tipo di inabilità e, conseguenzialmente, indicando anche il criterio che avrebbe dovuto diversamente adottare il primo giudice, ossia correlare la durata della inabilità “persistente” (di 60 mesi) all’invalidità permanente (4-5%).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il secondo giudice “formalmente dichiarato di aderire alla consulenza, salvo poi stravolgerne il contenuto” in ragione della “arbitraria riduzione del danno da invalidità temporanea attraverso il criterio della proporzione, afferente il danno da premorienza, non applicabile nel caso concreto (nel quale per fortuna la ricorrente è sopravvissuta all’evento dannoso)”.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – L’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è violato – tanto da potersi concretare una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti, in base al testo stesso della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le molte, Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598).

La motivazione resa dal giudice di appello non evidenzia affatto dette anomalie, giacché essa, in base ad un impianto argomentativo articolato (cfr. sintesi al p. 2.2.2. dei “Fatti di causa”, al quale integralmente si rinvia), si sviluppa (a prescindere da eventuali, e non denunciati, errores in iudicando) in modo intelligibile e senza intrinseche contraddizioni, là dove la stessa censura di parte ricorrente – nel misurare la tenuta della motivazione censurata rispetto al parametro costituito dalla portata contenutistica della c.t.u. – si palesa, in radice, veicolata in modo inammissibile rispetto al paradigma evocato.

3. – Va, dunque, accolto per quanto di ragione, nei termini di cui in motivazione (p.p. 1.4 e 1.5. delle “Ragioni della decisione”), il primo motivo, mentre va rigettato nel resto lo stesso primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo motivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta nel resto il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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