Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28047 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6126/17 proposto da:

Avv. Z.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia n. 30, difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., e dagli avvocati Cesare Menotto Zauli, e Fabrizio Gizzi, in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Vittorio Veneto n. 108, difeso dall’avvocato Alberto Gamberini, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché

V.G., e A.E.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna 27 gennaio 2017 n. 81;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato Fabrizio Gizzi e per la parte controricorrente l’Avvocato Renato Piero Biasci.

FATTI DI CAUSA

1. Z.C., essendo creditore di V.G. ed A.E., ed essendo munito di titolo esecutivo, pignorò presso la AUSL di Ravenna il credito vantato nei confronti di quest’ultima dai propri debitori, fino alla concorrenza di 35.000 Euro.

2. Dinanzi al giudice dell’esecuzione all’udienza del 19.2.2014 il creditore procedente, sul presupposto di non avere ricevuto alcuna comunicazione ex art. 547 c.p.c., da parte del terzo pignorato, chiese fissarsi l’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., affinché quest’ultimo rendesse la dichiarazione di quantità.

Il giudice fissò l’udienza del 18.6.2014.

In tale udienza il terzo pignorato non comparve.

Il giudice dell’esecuzione, di conseguenza, assegnò a Z.C. il credito di Euro 20.184,86, più le spese.

2. La AUSL di Ravenna propose opposizione agli atti esecutivi avverso la suddetta ordinanza di assegnazione, esponendo che al momento della notifica del pignoramento aveva già adempiuto tutte le proprie obbligazioni nei confronti di V.G. ed A.E. e che tale circostanza era stata già debitamente segnalata al creditore procedente per mezzo di una comunicazione inviata per posta elettronica certificata in data 16 ottobre 2013.

Il giudice dell’esecuzione sospese in via cautelare l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione.

All’esito del giudizio di merito, con sentenza 27 gennaio 2017 n. 81 il Tribunale di Ravenna accolse l’opposizione.

3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da Z.C., con ricorso fondato su otto motivi.

Ha resistito la AUSL con controricorso.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte V.G. ed A.E. non si sono difesi.

La causa, già fissata per l’adunanza camerale del 29 settembre 2020, con ordinanza interlocutoria 11 febbraio 2021 n. 3563 è stata rinviata alla pubblica udienza.

Il ricorrente ha depositato due memorie di contenuto identico: l’una prima dell’adunanza camerale del 29.9.2020, l’altra prima dell’odierna udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni tra loro strettamente connesse.

1.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 157 c.p.c..

Sostiene che, poiché la ASL rimase ingiustificatamente assente all’udienza fissata per rendere la dichiarazione di quantità, essa non avrebbe potuto successivamente far valere con l’opposizione agli atti esecutivi l’inesistenza del credito pignorato, in quanto essa stessa aveva dato causa alla nullità di cui si doleva.

1.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 548 e 549 c.p.c..

Sostiene che la AUSL aveva regolarmente ricevuto la notifica dell’atto col quale veniva invitata a comparire all’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 548 c.p.c..

Di conseguenza, l’assenza della ASL era inescusabile e la sua opposizione doveva dichiararsi inammissibile.

1.2. Ambedue i motivi sono infondati.

Il combinato disposto degli artt. 547 e 548 c.p.c., addossa al terzo pignorato, nell’esecuzione presso terzi, una facoltà ed un onere.

La facoltà è quella di comunicare stragiudizialmente al creditore l’esistenza del credito, di cui all’art. 547 c.p.c..

Trattasi di una facoltà e non di un onere, in quanto l’omissione della comunicazione non comporta alcuna conseguenza negativa per il terzo, ma solo l’obbligo per il giudice di fissare una successiva udienza per la comparizione del terzo.

L’onere è quello di comparire all’udienza fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c., per rendere la dichiarazione di quantità: trattasi di un onere, in quanto dalla violazione di esso discende ope legis l’obbligo per il giudice di reputare non contestato il credito pignorato.

Questo onere a carico del terzo ha per presupposto legale che il creditore “dichiar(i) di non aver ricevuto la dichiarazione” di cui all’art. 547 c.p.c..

1.3. Ovviamente nessun problema può sorgere quando il creditore dichiari, conformemente al vero, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato.

In tal caso l’assenza di quest’ultimo alla successiva udienza, fissata ai sensi dell’art. 548 c.p.c., produrrà immancabilmente gli effetti della ficta confessio. Quando, invece, il creditore neghi falsamente di avere ricevuto dichiarazioni di sorta da parte del terzo pignorato, possono teoricamente darsi tre possibilità:

a) il creditore ignorava incolpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo;

b) il creditore ignorava colpevolmente di avere ricevuto la dichiarazione del terzo;

c) il creditore sapeva di avere ricevuto la dichiarazione del terzo.

Nel primo caso (errore incolpevole del creditore procedente) l’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., equivarrà ad una non contestazione.

Il terzo pignorato, infatti, se dopo avere compiuto la dichiarazione stragiudiziale, decida di non comparire all’udienza senza avere la prova certa della ricezione di essa, accetta in tal modo il rischio che la propria dichiarazione possa non avere raggiunto il destinatario. Dunque, nel conflitto tra il creditore che per errore scusabile dichiara di non avere ricevuto alcuna dichiarazione e il terzo pignorato che non compare all’udienza nonostante non abbia la certezza giuridica del buon esito della propria comunicazione, va ovviamente preferito il primo.

1.4. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle ipotesi in cui il creditore neghi di avere ricevuto comunicazioni di sorta dal terzo pignorato, ma lo faccia con colpa o con dolo.

La legge infatti va interpretata in modo coerente coi principi generali dell’ordinamento; ed è principio generale dell’ordinamento che condotte colpose o dolose non possano essere tutelate: le prime in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale chi immette dichiarazioni erronee nel traffico giuridico ne deve sopportare le conseguenze); le seconde in virtù del secolare principio fraus omnia corrumpit.

Ne discende che là dove l’art. 548 c.p.c., recita “quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione”, tale proposizione deve intendersi formulata sotto la condizione si vera sunt exposita.

1.5. In conclusione:

a) se il creditore dichiara falsamente, ma per errore scusabile, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato,e quest’ultimo non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato dovrà ritenersi non contestato;

b) se il creditore dichiara falsamente, per colpa o con dolo, di non avere ricevuto alcuna dichiarazione da parte del terzo pignorato e quest’ultimo non compare all’udienza fissata ex art. 548 c.p.c., il credito pignorato non potrà ritenersi non contestato; e l’assenza del terzo pignorato non produrrà gli effetti della ficta confessio.

1.6. Nel nostro caso il giudice di merito ha accertato in punto di fatto il ricorrere della seconda ipotesi: Z.C. sapeva di avere ricevuto dalla ASL una dichiarazione di quantità negativa, ma nondimeno ha dolosamente taciuto al giudice dell’esecuzione tale circostanza.

L’assenza del terzo pignorato all’udienza di cui all’art. 548 c.p.c., in tal caso, per quanto sopra esposto è priva di effetti.

2. I primi due motivi del ricorso vanno dunque rigettati in applicazione del seguente principio di diritto:

“nell’esecuzione presso terzi il terzo può legittimamente fare affidamento sul fatto che il creditore, essendo astretto all’obbligo di correttezza di cui all’art. 88 c.p.c., dichiari al giudice il vero e cioè di avere ricevuto la dichiarazione negativa.

Ne consegue che il creditore procedente non può invocare gli effetti della ficta confessio di cui all’art. 548 c.p.c., comma 1, quando abbia dolosamente o con colpa negato di avere già ricevuto la dichiarazione di quantità”.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 548 e 549 c.p.c..

Sostiene che il provvedimento di assegnazione del credito pronunciato dal giudice dell’esecuzione non poteva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi, ma doveva essere impugnato con l’appello.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., alla luce del consolidato principio secondo cui “le contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l’opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l’opposizione al precetto successivamente intimato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11191 del 23/04/2019, Rv. 653797 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835-01; Sez. 3 -, Sentenza n. 26702 del 23/10/2018, Rv. 651168 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7706 del 24/03/2017, Rv. 643821 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016, Rv. 638884 – 01).

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta contemporaneamente sia la violazione dell’art. 548 c.p.c., sia la “omissione di motivazione”.

Sostiene che il Tribunale, nel ritenere che la AUSL avesse assolto l’onere di cui all’art. 547 c.p.c., inviando una PEC al creditore procedente, trascurò di considerare che il contenuto di quella lettera era “del tutto elusivo”.

4.1. Il motivo è infondato.

Il contenuto della dichiarazione della ASL, per come trascritto a pagina 24 del ricorso per cassazione, non sarebbe potuto essere più chiaro. Ivi si legge, infatti: “ad oggi i signori V. ed A. non vantano alcuna ragione di credito nei confronti di questa struttura sanitaria”.

La grammatica, la logica e sinanche il buon senso non consentivano dunque nessuna elucubrazione e nessun dubbio sull’interpretazione di quel testo, ben più che eloquente.

In ogni caso, ed a tutto concedere, il creditore procedente il quale riceva dal terzo pignorato una dichiarazione controvertibile, ha il preciso dovere di riferirla e non già la facoltà di tacere, né – come correttamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte – di “arrogarsi il compito di valutare la dichiarazione ricevuta” e decidere da sé di dichiararla non resa o non depositarla se ritenuta insufficiente quanto al contenuto o viziata quanto alla forma.

Tale compito, infatti, spetta al esclusivamente al giudice dell’esecuzione.

5. Il quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente, perché pongono questioni in parte connesse, ed in parte coincidenti.

Con tali motivi il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., oltre che dell’art. 54 della Carta di Nizza e di sei differenti norme della Costituzione.

Sostiene che la doglianza proposta dalla ASL con l’atto introduttivo dell’opposizione agli atti esecutivi non rientrava in nessuna delle ipotesi in cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., consentono l’opposizione.

5.1. Tutti e tre i motivi sono infondati per le ragioni già esposte con riferimento al terzo motivo.

8. Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c.; sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto compensare le spese perché la risposta della AUSL all’atto di pignoramento fu “omertosa”, in quanto non riferì che pendeva tra la stessa ASL e i due debitori esecutati un procedimento contenzioso.

8.1. Il motivo è manifestamente infondato innanzitutto per totale oscurità delle ragioni che lo sorreggono; in secondo luogo perché, come già detto, nessuna “omertà” era ravvisabile nella comunicazione inviata dalla ASL al creditore; in ogni caso, infine, perché la scelta di compensare o non compensare le spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

9. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

10. Il ricorrente, oltre alle spese, dovrà essere condannato per avere iniziato l’esecuzione, contrastato l’opposizione ed infine impugnato per cassazione la sentenza di merito (almeno) con colpa grave, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

L’odierno ricorrente, infatti, nel proprio ricorso, ha in substantia sostenuto le seguenti tesi:

(a) in iure, che nel pignoramento presso terzi il creditore possa stabilire da sé se la dichiarazione inviatagli dal terzo pignorato sia o non sia valida ed efficace, senza riferirne al giudice;

b) in iure, che avverso l’ordinanza di assegnazione il terzo pignorato non possa proporre l’opposizione agli atti esecutivi;

c) in facto, che la lettera in cui taluno dichiari “di nulla dovere a Tizio” sia ambigua.

Si tratta di tre affermazioni che sarebbe poco definire ardite. La prima, infatti, contrasta con elementari regole di procedura; la seconda con un orientamento fermissimo di questa Corte, la terza con basilari regole di sintassi della lingua italiana.

10.1. Ci troviamo dunque al cospetto d’un ricorso per cassazione che, da un lato, non tiene conto di un orientamento consolidato da anni, senza spendere alcun valido argomento per dimostrarne l’erroneità; dall’altro prospetta censure prima facie contrastanti con la lettera della legge o con la verità dei fatti.

Ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito, costituisca di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.

Il che è quanto avvenuto nel nostro caso, posto che qualunque professionista del diritto non poteva non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso oggi in esame.

Da ciò deriva che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 2049 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l’ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la exacta diligentia esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall’art. 1176 c.c., comma 2) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell’avvocato in generale, e dell’avvocato cassazionista in particolare.

10.2. Non sarà superfluo aggiungere che l’odierno ricorrente, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, è già stato sanzionato disciplinarmente con la sospensione dall’esercizio della professione per mesi due dal competente consiglio di disciplina, con decisione confermata da questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 8777 del 30.3.2021): circostanza la quale corrobora il giudizio di responsabilità aggravata espresso al p. che precede.

10.3. Deve dunque concludersi che, dovendo ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della ASL, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata.

Tale somma va determinata assumendo a parametro di riferimento non solo il valore della causa, non solo l’importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per questo grado di giudizio, ma anche la gravità della condotta del ricorrente, la palese pretestuosità degli argomenti spesi a sostegno dell’impugnazione, l’uso spregiudicato del processo, la natura pubblica degli interessi di cui era portatore l’ente nei confronti del quale Z.C. avviò una procedura esecutiva illegittima.

Alla luce di tali criteri il ricorrente va condannato ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della controparte di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Z.C. alla rifusione in favore dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Z.C. al pagamento in favore dell’Azienda Unità Sanitaria della Romagna ex art. 96 c.p.c., della somma di Euro 10.000, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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