Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28068 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2496/2016 proposto da:

R.D., R.I., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE G. MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARISA BIASIBETTI;

– ricorrenti –

contro

B.G., BE.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO PAVAN, RICCARDO ALBA;

– controricorrenti –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1606/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sentenza n. 155/2011 rigettava la domanda di accertamento dell’esistenza di servitù di passaggio a favore del fondo di B.P. (identificato con il mappale n. *****) e accoglieva la domanda subordinata di costituzione di servitù di passaggio a favore del medesimo fondo sul presupposto che l’esistente accesso non fosse idoneo al passaggio di mezzi agricoli di particolari dimensioni. Il giudizio di primo grado era stato iniziato da B.P., marito di Ri.Gi.; deceduto B. il processo era stata riassunto dalla moglie, sua unica erede.

2. Contro la sentenza proponevano appello B.G. e Be.Ma.. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 23 giugno 2015, n. 1606, ha affermato che “il passaggio che coinvolge l’attraversamento del ponte A poteva essere ampliato dalla Ri. e non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento della servitù coattiva come invece disposto dal giudice di primo grado”. La Corte ha quindi accolto l’appello e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Ri.Gi. di costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore del fondo identificato dal mappale *****

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione R.D. e I., eredi di Ri.Gi..

Resistono con controricorso B.G. e Be.Ma.. Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dai controricorrenti.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. I primi tre motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto trattati congiuntamente:

a) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in quanto il giudice d’appello, a differenza del giudice di primo grado, ha erroneamente valutato la relazione del consulente tecnico d’ufficio, concludendo che il passaggio attraverso il ponte A richiederebbe modifiche modeste, facilmente realizzabili, a differenza di quelle necessarie per rendere praticabile il passaggio attraverso il ponte B;

b) il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte d’appello erroneamente presunto la capacità di tenuta del ponte A e avendo omesso la valutazione di prove documentali, dalle quali risulta che la rimozione di parte della recinzione non sia affatto modifica modesta, facilmente realizzabile senza sopportare “costi considerevoli”;

c) il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., con riferimento all’art. 12 preleggi, in quanto la Corte d’appello avrebbe sostenuto che, essendo “la muretta che corre lungo il confine Ri.” abbattibile, “non sussiste alcun impedimento e il passaggio è di per sé stesso ampliabile”, quando invece secondo l’art. 1051 c.c., l’ampliamento non deve procurare eccessivo dispendio e disagio.

Il primo motivo è inammissibile. Il giudice d’appello, con accertamento in fatto incensurabile da parte di questa Corte di legittimità, ha apprezzato le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nel senso che il passaggio con mezzi agricoli adeguati per la coltivazione del fondo dei ricorrenti può avvenire attraverso il passaggio esistente (ponte A), mediante l’eliminazione di recinzioni realizzate dalla Ri., la cui rimozione è facilmente realizzabile senza costi considerevoli, a differenza dei lavori necessari per rendere adeguatamente praticabile il passaggio attraverso il ponte B, valutazione quest’ultima anch’essa riservata al giudice di merito e non sindacabile da parte di questa Corte.

Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto censura la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica, contestando la mancata prova di caratteristiche tecniche – caratteristiche tecniche che però i ricorrenti non deducono essere state oggetto di contestazione nei gradi di merito – e la mancata considerazione di documenti, che concernono sempre apprezzamenti di merito in ordine all’entità delle modifiche necessarie per fruire dell’esistente passaggio attraverso il ponte A.

Lo stesso vale per il terzo motivo in cui si contesta ancora la valutazione operata dal giudice d’appello in relazione alle modifiche necessarie per rendere fruibile il passaggio attraverso il ponte A, né vale al riguardo il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 3125/2012, che sottolinea la possibilità di costruire coattivamente una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1055 c.c., solo ove il preesistente accesso sia inidoneo o insufficiente, ovvero che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile o eccessivamente oneroso, il che appunto il giudice d’appello ha escluso con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte.

2. Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c., per errata e/o omessa valutazione dei documenti, in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato che dai documenti prodotti in primo grado emerge che a carico del fondo servente di proprietà di B. e Be. già esisteva una servitù di passaggio in favore di altri fondi interclusi.

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello (cfr. p. 9 della sentenza impugnata) ha considerato la circostanza che il fondo B. – Be. era già gravato di analoga servitù di passaggio a favore di altri fondi, ritenendo tale circostanza irrilevante, dato che “il riconoscimento di una nuova e ulteriore servitù rappresenta comunque un ulteriore peso imposto al fondo”.

3. Il quinto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1052 c.c., comma 2 e art. 115 c.p.c., in quanto la Corte d’appello non avrebbe considerato che il passaggio coattivo richiesto dai ricorrenti si inserisce “in un contesto di evidente esigenza dell’agricoltura della zona e non semplicemente del lotto *****, esigenza dell’agricoltura di cui dell’art. 1052 c.c., comma 2”.

Il motivo è inammissibile. L’art. 1052 c.c., comma 2, prescrive che il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso possa essere concesso solo quando il giudice riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, limitando in tal modo la possibilità di costituzione della servitù coattiva, limite poi superato dalla Corte costituzionale (v. Corte Cost. n. 167/1999) e dall’orientamento di questa Corte di cassazione (v. Cass. n. 8817/2018), mentre è indubbio che nel caso in esame la costituzione della servitù era finalizzata alle esigenze di coltivazione del fondo dei ricorrenti, senza che potessero avere rilievo decisivo le più generali esigenze dell’agricoltura dell’intera zona.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza Camerale della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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