Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28071 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9340/2016 proposto da:

F.F., C.B. e P.N.L., rappresentati e difesi dall’Avvocato GABRIELLA COSLOVICH, per procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.S., rappresentato e difeso dall’Avvocato PIERO LUGNANI, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 622/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 9/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, dichiaratamente notificata in data 22/2/2016, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale, ha accolto la domanda che S.S. ha proposto nei confronti del Condominio ***** e dei relativi condomini, tra i quali F.F., C.B. e P.N.L., per ottenere, tra l’altro, l’accertamento del suo diritto di sopraelevazione in corrispondenza della terrazza a vasca già costruita nella sua proprietà esclusiva con la realizzazione della copertura in conformità al progetto di un architetto.

La corte, in particolare, dopo aver premesso che la sopraelevazione di un edificio condominiale a norma dell’art. 1127 c.c., è costituita dalla realizzazione di nuove opere, e cioè di nuovi piani o di nuove fabbriche, nell’area sovrastante il fabbricato, e che la stessa determina l’incremento delle superfici e delle volumetrie dell’alloggio dell’ultimo piano ma non richiede necessariamente l’edificazione di un intero piano, essendo sufficiente anche soltanto di una porzione di esso, ha rilevato che, nel caso in esame, l’attore, proprietario dell’ultimo piano, per effetto della costruzione della nuova fabbrica, aveva ampliato di nove mq. la volumetria del proprio alloggio, provvedendo ad occupare la colonna d’aria sovrastante nonché ad innalzare la linea di copertura rispetto al tetto condominiale e che non sussistevano le condizioni preclusive previste dall’art. 1227 c.c., commi 2 e 3, non essendo, tra l’altro, impedito ad altri condomini di fare parimenti uso del tetto, né essendo compromesse le condizioni statiche dell’edificio.

F.F., C.B. e P.N.L., con ricorso notificato il 5/4/2016, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello.

S.S. ha resistito con controricorso con il quale ha, tra l’altro, eccepito l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della sentenza notificata e dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. La Corte, in via preliminare, rileva che la relazione di notificazione della sentenza impugnata, che i ricorrenti non hanno prodotto, è stata allegata dal controricorrente. Ed è noto che in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SU n. 10648 del 2017).

1.2. La Corte, inoltre, ha verificato il deposito, tra gli atti del giudizio, dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio che risulta, in effetti, trasmesso.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’attore, proprietario dell’ultimo piano, per effetto della costruzione della nuova fabbrica, avesse realizzato una sopraelevazione provvedendo ad occupare la colonna d’aria sovrastante, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, come risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio, la terrazza ricavata sul preesistente ultimo livello di piano, anche se dotata di nuova tettoia, non può essere considerata come una sopraelevazione, risolvendosi l’intervento nella mera sostituzione di una porzione del tetto, in corrispondenza della terrazza a vasca, con una diversa copertura.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’erronea ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ignorando completamente quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio e senza motivare in alcun modo, ha ritenuto, senza dare contezza degli elementi in base ai quali è giunta a tale conclusione, che la costruzione aveva determinato un aumento della superficie e della volumetria, con la conseguente sussistenza di una sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127 c.c., omettendo, tuttavia, di considerare che l’attore, senza aumentare la volumetria del proprio immobile, ha trasformato nove mq. coperti del proprio alloggio in nove mq. di terrazza, modificando in tal modo il tetto condominiale, di proprietà comune dei condomini, e pretendendo di sostituire tale tetto con una copertura di diverse caratteristiche. La copertura della terrazza a vasca, realizzata abbattendo il tetto comune dell’edificio nella superficie della preesistente soffitta dell’attore, non può, in effetti, integrare una sopraelevazione, risolvendosi nella sostituzione di un tipo di copertura ad un altro al tetto comune dell’edificio. In effetti, la sostituzione parziale o integrale del tetto ad opera del proprietario dell’ultimo piano con una diversa copertura non rientra nella fattispecie di sopraelevazione prevista dall’art. 1127 c.c., dovendo, dovendo essere, piuttosto, valutata a norma dell’art. 1102 c.c..

3.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

3.2. I ricorrenti, infatti, pur avendo lamentato la violazione di una norma di legge, si sono, in realtà, doluti della ricognizione che la corte d’appello, sulla base delle prove raccolte, ha operato della fattispecie concreta: lì dove, in particolare, questa, ad onta delle emergenze istruttorie asseritamente contrarie, ha ritenuto che l’attore, proprietario dell’ultimo piano, per effetto della costruzione della nuova fabbrica, aveva ampliato di nove mq. la volumetria del proprio alloggio, provvedendo ad occupare la colonna d’aria sovrastante e ad innalzare la linea di copertura rispetto al tetto condominiale.

3.3. Sennonché, la valutazione delle prove raccolte costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per i vizi, nella specie neppure invocati, previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare, ove tali vizi siano stati dedotti, se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione in modo non apparente né contraddittorio e se, nell’accertamento della fattispecie concreta, abbiano del tutto omesso di esaminare uno o più fatti storici risultanti dagli atti del giudizio e decisivi ai fini della soluzione della controversia, con la conseguenza che, ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, l’omesso esame di elementi istruttori non dà luogo ad un vizio denunciabile in cassazione ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.).

3.4. Nel caso in esame, la corte d’appello, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, in fatto, che l’attore, proprietario dell’ultimo piano, per effetto della costruzione della nuova fabbrica, aveva ampliato di nove mq. la volumetria del proprio alloggio, provvedendo ad occupare la colonna d’aria sovrastante nonché ad innalzare la linea di copertura rispetto al tetto condominiale. Ed è noto che, una volta accertato l’aumento della volumetria e l’occupazione della colonna d’aria sovrastante l’appartamento dell’ultimo piano, si realizza una sopraelevazione riconducibile all’art. 1227 c.c.: la quale, in effetti, configura con la realizzazione di nuove opere, consistenti in nuovi piani o nuove fabbriche, ovvero la trasformazione di locali preesistenti mediante l’incremento di volumi e superfici nell’area sovrastante il fabbricato da parte del proprietario dell’ultimo piano (Cass. n. 11490 del 2020).

4. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato l’efficacia preclusiva conseguente al giudicato “agli atti” relativo alla sentenza n. 56 del 2004 con la quale la corte d’appello di Trieste aveva dichiarato l’illegittimità della costruzione della terrazza a vasca ed aveva condannato l’attore alla rimessione in pristino.

5. Il motivo è inammissibile. Intanto, la sentenza n. 56 del 2004 è stata pronunciata prima di quella impugnata mentre i ricorrenti non hanno illustrato in ricorso se e quando l’eccezione di giudicato fondata sulla stessa (della quale la sentenza impugnata non tratta in alcun modo) sia stata sollevata nel corso del giudizio di merito. Ed e’, invece, noto che, in tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile, a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 5, con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione (Cass. SU n. 21493 del 2010; Cass. n. 22506 del 2015). Nel giudizio di legittimità, poi, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di specificità dei motivi di ricorso con la conseguenza che il ricorrente, ove deduca l’esistenza del giudicato, ha l’onere (nella specie inadempiuto), a pena d’inammissibilità, di riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato (cfr. Cass. n. 2617 del 2015) o, quanto meno, le parti della stessa che siano idonee a dimostrare, in modo chiaro ed esplicito, come la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro e precedente giudizio tra le stesse parti (cfr. Cass. n. 28247 del 2013).

6. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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