Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28074 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16934/2016 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato CARLO D’ERRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BURLINETTO;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza pubblicata il 14 gennaio 2016 e notificata il 1 giugno 2016, ha accolto il ricorso proposto dall’avv. P.G. ed ha liquidato in favore della predetta la somma di Euro 7.375,63, oltre oneri ed accessori di legge, a titolo di compenso dell’attività difensiva svolta nell’interesse di S.F. (causa RG n. 2061 del 2004).

2. La Corte territoriale ha accertato la consistenza dell’attività difensiva, ha rilevato che le allegazioni e produzioni dello S. non erano idonee a contrastare la pretesa della professionista, ed ha liquidato il compenso tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della modesta importanza della stessa.

3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso Sc.Fr., sulla base di due motivi. Non ha svolto difese in questa sede l’avv. P.G.. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – che denuncia violazione o falsa applicazione “delle norme e dei principi in tema dell’imprescindibile diritto di difesa del resistente di cui all’art. 24 Cost., comma 2 e del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c.”, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata – si lamenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello che inizialmente aveva dichiarato necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente S. con il patrocinio del difensore (come desumibile dai verbali di udienza e dall’ordinanza in data 12 novembre 2012), e in seguito, con il provvedimento qui impugnato, aveva ritenuto lo S. tempestivamente costituito con nota in data 8 giugno 2013, così riconoscendo la possibilità della difesa personale del predetto.

Inoltre, al ricorrente non era stato compiutamente segnalato che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, non erano stati concessi esplicitamente i termini per l’eventuale deposito di memorie scritte, non gli era stata data la possibilità di modificare domande od eccezioni, o di interloquire in udienza. La denunciata lesione del diritto di difesa aveva comportato la mancata produzione di documentazione comprovante un ulteriore versamento di somme a favore dell’avv. P. (assegno postale in, data 23 aprile 2008, incassato il 30 aprile 2008, dell’importo di Euro 1.690,00, allegato in copia al ricorso per cassazione).

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità del procedimento per erronea applicazione del rito sommario, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, tenuto conto che la contestazione del credito azionato dalla professionista non era circoscritta alla sola liquidazione dei compensi, essendo state poste questioni concernenti l’an debeatur, la cui trattazione era incompatibile con la semplificazione del rito prescelto dalla professionista ed in concreto applicato dalla Corte d’appello.

3. I motivi sono privi di fondamento.

3.1. Premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, le controversie previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28, aventi ad oggetto il pagamento di compensi dovuti per la difesa nei giudizi civili sono regolate dal rito sommario di cognizione, e che le parti possono le parti possono stare in giudizio personalmente, si deve escludere che nella fattispecie la Corte d’appello sia incorsa nella denunciata violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

Dagli atti del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello – il cui esame è consentito a fronte della denuncia di error in procedendo (ex plurimis, Cass. 05/08/2019, n. 20924; Cass. 02/02/2017, n. 2771) – e, specificamente, dal verbale dell’udienza del 17 settembre 2012, emerge che il ricorrente S., comparso personalmente, aveva chiesto il rinvio della causa per potersi munire di difesa tecnica.

Risulta pertanto smentito l’assunto secondo cui la Corte d’appello avrebbe impedito al ricorrente di difendersi personalmente, né si ravvisano le denunciate lesioni del diritto di difesa e del contraddittorio.

In disparte il riferimento, in effetti ambiguo, alla regolarità della costituzione in giudizio dello S. avvenuta con deposito di nota in data 8 giugno 2013, la Corte d’appello ha dato atto che il predetto aveva richiamato tutte le argomentazioni e difese sviluppate nella memoria autografa del 13 settembre 2012, prodotta all’udienza del 17 settembre 2012 in cui era comparso personalmente, ed ha ritenuto valutabile la documentazione “tutta esistente in atti”, salvo il rilievo, peraltro non specificamente censurato in questa sede, che l’istanza con la quale lo S. aveva richiesto la fissazione di nuova udienza per produrre ulteriore documentazione e discutere era tardiva, in quanto successiva all’udienza in cui la causa era stata trattenuta in decisione.

Per altro verso, la Corte d’appello non aveva obbligo di segnalare che il procedimento si svolgeva secondo il rito sommario, trattandosi di previsione di legge, che espressamente attribuisce al giudice la facoltà di procedere nel modo che ritiene più opportuno, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

3.2. Non sussiste la violazione denunciata con il secondo motivo.

Come chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4485 del 2018, la controversia di cui della L. n. 794 del 1942, art. 28, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il convenuto/resistente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

4. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472