Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28075 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRAIO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17699/2016 proposto da:

EDITEL SRL, IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato LORENZO BIANCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO N. 76, presso lo studio dell’avvocato FAUSTO TARSITANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato KATJA BESSEGHINI;

– coontroricorrenter e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2111/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Milano, decidendo sulla domanda avanzata dalla s.r.l. Editel, la quale esponendo di essere stata agente commerciale della s.r.l. Wolters Kluwer Italia, aveva chiesto che la convenuta fosse condannata al pagamento di differenze provvigionali, delle provvigioni relative al cliente CNA Interpreta s.r.l. di *****, alla parte delle provvigioni non versate nel periodo 1995-2000 e 2001-2007, di quanto dovuto per violazione del diritto d’esclusiva, infine, dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., riconobbe all’agente una differenza per provvigioni per complessive Euro 32.741,13, escluse diritto al compenso per i contratti stipulati con il cliente CNA; dichiarato prescritto il diritto al versamento di provvigioni non versate fino a tutto dicembre 2001, riconobbe per il periodo successivo la somma di Euro 1.985,64; per la violazione d’esclusiva (abbonamenti conclusi dalla *****) riconobbe provvigioni per Euro 1.618,95; escluse violazione d’esclusiva a riguardo dei prodotti distribuiti dagli agenti ex ***** e *****, per non identicità dei prodotti; riconobbe per residuo FIRR la somma di Euro 577,28; riconobbe per residuo indennità suppletiva di clientela la somma di Euro 1.183,92; riconobbe per residuo indennità ex art. 1751 c.c., la somma di Euro 117.124,58;

– la Corte d’appello di Milano, investita dall’impugnazione principale della Wolters Kluwer Italia e da quella incidentale della Editel in liquidazione, rigettati i corrispondenti motivi dell’appello principale e di quello incidentale, confermò la decisione di primo quanto alle differenze provvigionali; giudicando sui contrapposti motivi concernenti la violazione dell’esclusiva, riconobbe in favore dell’agente la somma di Euro 22.000,00; ridusse l’indennità ex art. 1751 c.c., e, di conseguenza, rideterminò la differenza da corrispondere all’agente in Euro 64.137,15; quanto alle provvigioni relative al cliente CNA rigettò l’impugnazione incidentale; del pari per le provvigioni pretese in relazione alle note di credito; compensò, infine, le spese del doppio grado;

ritenuto che la Editel in liquidazione ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi e che la Wolters Kluwer Italia resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di due motivi e che entrambe le parti hanno depositato memorie;

ritenuto che con il primo motivo la Editel denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., assumendo che la Corte territoriale era incorsa in errore di calcolo in ordine al computo di quanto spettante all’agente, per avere la mandante violato nei casi elencati il diritto di esclusiva: il Giudice d’appello, dopo avere ineccepibilmente affermato l'”an”, confondendo il fatturato della WKI con le provvigioni della Editel, aveva commesso “l’errore di applicare l’aliquota retributiva del 20% alle stesse provvigioni di Euro 90.625,46, determinando dunque una “provvigione della provvigione””, così giungendo alla liquidazione di Euro 22.000,00, invece che di Euro 87.906,70, depurato l’importo di Euro 90.625,46 dello “scarto fisiologico” del 3%;

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce che la richiesta di riduzione dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., avanzata dalla controparte in appello avrebbe dovuto essere giudicata inammissibile per tardività e, in via subordinata, che il punto di decisione risultava sorretto da motivazione “contraddittoria, essendo palese il contrasto tra il presupposto fattuale e la conseguente conclusione giuridica”, avendo la Corte di Milano richiamato la relazione del ctu, la quale, non aveva fatto altro che valorizzare la sussistenza delle circostanze che sorreggevano l’entità della liquidazione di primo grado;

ritenuto che con il terzo motivo Editel deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1742,1748,1355 c.c., art. 2 AEC 2002, per avere la decisione d’appello escluso il diritto alle provvigioni relativamente al cliente CNA Interpreta di *****, senza tener conto che la mandante aveva dapprima pagato le provvigioni e poi aveva cessato di farlo, senza comunicare all’agente la circostanza che quel cliente fosse da intendersi “direzionale”, cioè trattato direttamente dalla casa madre; in ogni caso, andava corrisposta la provvigione indiretta ex art. 1748 (“La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppi di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”);

ritenuto che con il quarto motivo viene allegata violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c. e art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5, assumendosi che dalle note di credito della preponente, emesse nel corso degli anni interessati, era dato trarre che costei si era accordata con il cliente per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, con la conseguenza che all’agente sarebbe spetta una provvigione ridotta per la parte ineseguita; l’accordo doveva, appunto, reputarsi provato dalle note di credito e l’onere della prova della non imputabilità al preponente della inesecuzione del contratto era a carico di quest’ultimo; inoltre, solo tardivamente, soggiunge la ricorrente, la preponente, in sede di operazioni peritali, scaduto il termine di cui all’art. 183 c.p.c., aveva messo a disposizione del ctu inattendibili riepiloghi, riportanti le pretese giustificazioni delle note di credito;

ritenuto che con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione della regola di addebito delle spese secondo la soccombenza, avendo la Corte d’appello compensato per intero le spese di primo e secondo grado, nonostante che davanti al Tribunale la Editel fosse risultata pienamente vincitrice e senza tener conto delle spese delle due ctu, di cui una svolta ex art. 696 bis c.p.c.;

ritenuto che WKI con il primo motivo del ricorso incidentale prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che la sentenza aveva errato nel reputare sussistente il diritto di esclusiva per le vendite alle librerie e per la vendita di prodotti analoghi; in particolare:

a) quanto al primo profilo, spiega la ricorrente, che la Corte d’appello, confermando sul punto la decisione di primo grado, aveva affermato che la preponente non aveva contestato la documentazione verificata dal ctu;

b) quanto al secondo, la sentenza di secondo grado aveva affermato che la motivazione di primo grado non resisteva alle critiche mosse dalla Editel;

entrambe le affermazioni meritavano censura: la WKI aveva impugnato, con l’appello principale, quel capo della sentenza, per non avere il Tribunale tenuto conto dell’art. 1 del contratto d’agenzia, che escludeva dal mandato la promozione della vendita nelle librerie; la Editel, per quel che concerne la vendita di prodotti affini, non aveva censurato, con l’appello incidentale, la decisione contraria di primo grado, di talché, il Giudice d’appello era incorso “in extrapetizione, non oggetto di gravame né di contraddittorio”;

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione dell’art. 1751 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che non sussistevano i requisiti per riconoscere l’indennità meritocratica di cui all’art. 1751 c.c., non avendo l’agente offerto “gli elementi e i dati contabili necessari al Giudice non solo per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la liquidazione dell’indennità codicistica, ma anche per fornire allo stesso un supporto solido per una quantificazione possibilmente verosimile”;

osserva:

1. Il primo motivo del ricorso principale non supera il vaglio d’ammissibilità, valendo quanto segue:

– la sentenza, sulla scorta della relazione della ctu, afferma essersi verificato un “abbattimento del fatturato (che) ha prodotto una differenza rispetto al precedente di Euro 90.625,46”, cosicché applicando la pattuita provvigione del 20% “e considerato un o scarto fisiologico per eventuale insolvenza del cliente, nella misura del 3% appare equo liquidare la somma di Euro 22.000,00 in moneta attuale”;

– di conseguenza, esclusa la ipotizzata violazione di legge e, comunque, anche l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo (peraltro non dedotto) – trattandosi di fatto preso in esame, il vizio rappresentato ha natura revocatoria e, come tale, non censurabile in questa sede.

2. Per il secondo motivo del ricorso principale e l’omonimo del ricorso incidentale, pur se diretti a ottenere risultato specularmente opposto, vale quanto segue.

La sentenza, quanto alla liquidazione dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., a riguardo della quale il Tribunale aveva liquidato in favore dell’agente una differenza ammontante a Euro 117.124,58, fermo restando la spettanza del più favorevole regime (rispetto all’AEC) di cui alla predetta norma, tuttavia ha rideterminato la differenza (a titolo d’indennità di scioglimento del contratto, di clientela e meritocratica), rispetto a quanto già riconosciuto dalla preponente (Euro 147.812,56), affermando che “alla luce degli elementi di fatto valorizzati dal ctu (…)” era “equo ed adeguato” riconoscere in favore dell’agente la minore differenza di Euro 64.137,15.

Il Tribunale, statuendo sul medesimo punto, premettendo che il ctu aveva “accertato che sulla scorta della durata ventennale del rapporto di agenzia fra le parti, tenuto conto anche del considerevole numero dei clienti apportati dall’agente al preponente e considerato, altresì, il fatturo derivante dai clienti Editel negli ultimi 8 anni (aveva ritenuto) applicabile il disposto di cui all’art. 1751 c.c., in quanto più favorevole all’agente rispetto al dettato di cui all’AEC applicabile” e, in base alla richiamata norma aveva determinato una differenza indennitaria ammontante a Euro 117.124,58.

2.i. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato.

La Corte d’appello, dopo aver condiviso col Tribunale i positivi e specifici apprezzamenti sull’operato dell’agente, tratti dalla relazione del ctu, con un mero e anodino richiamo all’equità, ne riduce drasticamente e immotivatamente l’ammontare.

L’evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione.

In altri termini, libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l’intelaiatura di legittimità.

Nel caso in esame la Corte d’appello, per contro, si limita a un anodino e nudo richiamo all’equità, che si pone, peraltro, in aperto contrasto con l’accertamento peritale posto a base del giudizio estimativo del Tribunale.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Alla luce dei richiamati principi, sul punto, la sentenza della Corte di Milano deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020).

Appare necessario enunciare il principio di diritto al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi al riguardo:

“L’evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi a un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l’intelaiatura di legittimità”.

2.2. L’accoglimento del motivo assorbe il profilo di censura con il quale la Editel assume che la preponente aveva introdotto tema nuovo di discussione.

2.3. Per converso lo speculare motivo incidentale è infondato, stante che l’attribuzione dell’indennità meritocratica non è frutto di arbitrarietà ma scaturisce dalle emergenze di causa illustrate dal ctu.

3. Il terzo motivo principale non supera il vaglio d’ammissibilità, essendo diretto a un improprio riesame di merito, al quale rimanda chiaramente.

La dedotta violazione di norme sostanziali, piuttosto palesemente, la critica, qui risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

4. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.

Le note di credito, le quali possono essere scaturite da una pluralità di ragioni, non sono necessariamente dimostrative della volontà della preponente e del terzo di non dare esecuzione al contratto; per contro, sarebbe stato onere della ricorrente dimostrare che le parti si erano accordate per non dare esecuzione al contratto tutte le volte in cui risultava essere stata emessa nota di credito. Ne’, essa può pretendere di assolvere a un tale onere perorando una indagine esplorativa ad ampio raggio;

5. il primo motivo del ricorso incidentale è fondato sotto entrambi i profili.

Quanto al primo (diritto di esclusiva per le vendite alle librerie), la WKI, al contrario di quel che riporta la sentenza, aveva contestato la debenza di provvigioni sulla base del contratto d’agenzia, avendo impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale erano state riconosciute le provvigioni per le predette vendite, in asserito contrasto con l’art. 1 del contratto d’agenzia.

Quanto al secondo (contratti di vendita di prodotti affini, ma con diverso marchio, distribuiti dagli agenti ex ***** e *****), la Editel non risulta che abbia specificamente impugnato sul punto la sentenza del Tribunale, che le aveva negato l’indennità per violazione dell’esclusiva.

6. Il quinto motivo resta assorbito dal parziale accoglimento dei due ricorsi.

7. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo, assorbito il quinto e rigetta gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano, altra Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472