Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28078 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 9589/2018 proposto da:

COMUNE DI SENNA LODIGIANA, rappresentato e difeso dagli Avvocati Enzo Robaldo, e Pietro Ferraris;

– ricorrente –

contro

INERTI SENNA s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4038/2017 pubblicata il 22 settembre 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. – Con ordinanza n. 2329 del 21 maggio 2009, il Comune di Senna Lodigiana ingiungeva a G.M., quale direttore dei lavori nominato dalla Inerti Senna s.r.l., alla Inerti Senna s.r.l. e alla Lombardia Carni s.r.l., quali obbligati in solido, il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 10.707,15, per la violazione della L.R. Lombardia n. 14 del 1998, art. 29, comma 2, consistita nella sovraescavazione effettuata, in relazione all’autorizzazione rilasciata per le fasi 3 e 4 (Det. Dirig. 9 gennaio 2004, n. 10/2004), mediante scavo al di sotto della quota finale di progetto autorizzata, per una quantità pari a 1.741 mc di maggiore materiale inerte asportato.

Tutte e tre le parti destinatarie della citata ordinanza-ingiunzione proponevano opposizione avverso la stessa e l’adito Tribunale di Lodi, con sentenza n. 927/2013, annullava l’ordinanza-ingiunzione.

Il primo giudice dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Lombardia Carni s.r.l., in quanto mera proprietaria dell’area oggetto di escavazione da parte di Inerti Senna s.r.l. e non coinvolta nell’attività estrattiva. Accoglieva inoltre l’eccezione di tardività della notifica della contestazione, effettuata in data 18 luglio 2008, in relazione al termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, rilevando che, a fronte di una verifica finale effettuata nei confronti dei ricorrenti fin dal gennaio 2006, risultava del tutto irragionevole procedere alla contestazione di addebito nel 2008, e rilevando che se l’amministrazione non era certa del quantitativo del materiale estratto, avendo aperto un procedimento di verifica in contraddittorio con i ricorrenti, avrebbe potuto e dovuto eventualmente approfondire con gli strumenti tecnici utilizzati soltanto in un secondo tempo.

2. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 22 settembre 2017, ha rigettato il gravame del Comune.

La Corte territoriale ha affermato che il potere sanzionatorio in capo all’amministrazione si è consumato in occasione del primo accertamento, risalente a due anni prima, e risoltosi con esito positivo come ammesso dallo stesso Comune, in relazione ad attività di escavazione, risalente addirittura a tre anni prima della contestata violazione. Essendo decorsi due anni dal primo accertamento, risalente al 2006, allorché l’amministrazione ebbe ad effettuare le verifiche ambientali per i cui oneri aveva chiesto il pagamento, e decorsi tre anni dall’attività di escavazione, il termine di 90 giorni dall’accertamento, secondo la Corte d’appello, deve ritenersi non osservato, come ritenuto dal primo giudice.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Comune di Senna Lodigiana ha proposto ricorso, con atto notificato alla Inerti Senna s.r.l. il 22 marzo 2018, sulla base di un motivo.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Comune ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, il Collegio osserva che l’instaurazione del giudizio di cassazione nei confronti di uno soltanto dei soggetti destinatari dell’ordinanza-ingiunzione, ossia della Inerti Senna s.r.l., titolare della autorizzazione alla escavazione, senza il coinvolgimento degli altri soggetti ingiunti – ossia, della società proprietaria del terreno (la Lombardia Carni s.r.l.) e del direttore dei lavori ( G.M.) – che erano stati parti del giudizio di merito, non fa sorgere la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi. Infatti, il vincolo di solidarietà ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, non determina la costituzione di un rapporto unico e inscindibile tra i condebitori, e quindi non dà luogo a litisconsorzio necessario, neppure nei gradi di impugnazione.

2. – Con l’unico motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il Comune impugna la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto tardiva la contestazione della violazione. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia considerato come atto di accertamento idoneo a far decorrere il termine di novanta giorni, una attività non orientata al controllo ed alla verifica degli illeciti, ma volta, nel contesto dei rapporti negoziali tra le parti, al versamento del corrispettivo di escavazione concordato nella convenzione all’uopo conclusa. La nota del Comune datata 9 maggio 2006 – sostiene il ricorrente – non costituirebbe affatto atto di accertamento ai sensi della L. n. 689 del 1981, avendo piuttosto la funzione di mera verifica della correttezza dei pagamenti del contributo di escavazione, dovuto ai sensi della L.R. n. 14 del 1998, art. 15, comma 1, lett. a). La suddetta “verifica finale” – assume il ricorrente – atterrebbe unicamente alla certificazione dei quantitativi di materiale scavato ai fini del calcolo del contributo corrisposto da Inerti Senna sulla base di rilievi, eseguiti unilateralmente e poi comunicati da parte della stessa società. Il primo atto di accertamento effettuato ai sensi della L. n. 689 del 1981, sarebbe avvenuto solo in data 8 maggio 2008, data dalla quale decorrerebbe il termine per la contestazione.

3. – Il motivo è fondato.

La Corte d’appello di Milano ha ritenuto tardiva la notifica, effettuata il 21 luglio 2008, della contestazione del verbale n. 3044 del 18 luglio 2008, partendo dal rilievo che dal momento della verifica del materiale estratto, compiuta nel gennaio 2006 nell’ambito del rapporto convenzionale tra l’impresa Inerti Senna e l’Amministrazione comunale, finalizzata al controllo della correttezza dei pagamenti del contributo di escavazione, sarebbe iniziato a decorrere il ragionevole lasso di tempo di accertamento dell’illecito (dal cui esaurimento sarebbe poi a propria volta iniziata la decorrenza del termine per la contestazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14).

La sentenza impugnata muove da un presupposto erroneo, sia perché sfornito di qualunque base normativa, sia perché palesemente apodittico, in quanto non considera la differenza tra l’attività di verifica funzionale alla esecuzione di rapporti convenzionali e l’attività di verifica preordinata all’esercizio di poteri pubblici di controllo ambientale e sanzione degli illeciti amministrativi (Cass., Sez. VI-2, n. 25258 del 2018).

La sentenza impugnata finisce così con l’escludere, immotivatamente, la rilevanza, ai fini della tempestività della contestazione dell’illecito, dell’atto in data 8 maggio 2008 con cui il tecnico incaricato dal Comune, Dott. B., completò l’iter di accertamento sulle aree interessate dalle attività estrattive.

E finisce per altro verso con l’incorrere nella denunciata violazione di legge, non avendo fatto corretta applicazione del principio – ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., Sez. II, n. 29927 del 2020) secondo cui in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, nel caso in cui (come, nella specie, ai sensi della L.R. Lombardia n. 18 del 1982 e L.R. Lombardia n. 14 del 1998) la sanzione pecuniaria è commisurata alla quantità del materiale abusivamente estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infrazione non può ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all’irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accertamento; soltanto da questo momento, pertanto, può decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notificazione al trasgressore degli estremi dell’infrazione commessa.

4. – Per effetto dell’accoglimento del motivo, la sentenza della Corte d’appello di Milano è cassata.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Milano, che la deciderà in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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