Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28081 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5431/2020) proposto da:

D.S.G., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Michele Liguori, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, V. Gregorio XI, n. 13;

– ricorrente principale –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dalla Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12, con prenotazione a debito;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Napoli del 20 settembre 2019 (cron. 2214/2009);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

viste le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. dal difensore della ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, depositato il 5 novembre 2018, dinanzi alla Corte di appello di Napoli, la sig.ra D.S.G. lamentava la violazione, in proprio danno, del diritto riconosciuto dall’art. 111 Cost., art. 6 paragrafo 1 della CEDU, art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e della citata L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, ad un processo celebrato in tempi ragionevoli.

In particolare, la predetta ricorrente – sul presupposto fattuale che il 7 novembre 1988, a seguito di parto cesareo, suo figlio D.P.F. era nato con gravissime lesioni e sindrome psico-nevrotica depressiva, che avevano determinato postumi permanenti nella misura del 100% e la necessità di un’assistenza continua – deduceva:

a) l’eccessività della durata del giudizio risarcitorio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli instaurato il 5 aprile 1997 e definito con sentenza depositata il 12 marzo 2004, con accoglimento della formulata domanda;

b) l’eccessiva durata del giudizio di secondo grado celebratosi avanti alla Corte di appello di Napoli, introdotto il 22 ottobre 2004 e conclusosi il 30 dicembre 2013 (con il deposito della relativa sentenza);

c) l’ulteriore eccessiva durata del conseguente giudizio di cassazione iniziato il 2 febbraio 2015 (con la proposizione dell’inerente ricorso) e definito con sentenza depositata il 12 aprile 2018.

Pertanto, la citata ricorrente, poiché l’intero processo presupposto era durato complessivamente 19 anni, 4 mesi e 2 giorni, chiedeva all’adìta Corte di appello di Napoli la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore del danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di siffatto processo sulla base dei massimi normativi con la necessaria personalizzazione per gli anni successivi al terzo mediante applicazione degli aumenti previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1 e, cioè, fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni seguenti al settimo e, in ogni caso, nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla condanna al pagamento delle spese e compensi del procedimento.

La Corte di appello di Napoli, in composizione monocratica, con decreto del 20 dicembre 2018, accoglieva per quanto di ragione il ricorso e, per l’effetto, condannava il resistente Ministero della Giustizia al pagamento dell’importo di Euro 3.680,00, oltre interessi legali dalla domanda e alle spese e competenze legali.

Con ricorso depositato il 14 gennaio 2019, la sig.ra D.S.G. formulava opposizione avverso il citato decreto aì sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia rimaneva contumace.

Con decreto collegiale n. cronolog. 2214/2019 del 20 settembre 2019, la Corte di appello, nella predetta composizione collegiale, riteneva fondata l’opposizione e, previa revoca dell’impugnato decreto monocratico, in parziale accoglimento della domanda di indennizzo per equa riparazione, condannava il suddetto Ministero al pagamento dell’importo di Euro 8.100,00, oltre interessi legali dalla domanda, con l’accessoria condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

A sostegno dell’adottata decisione si evidenziava che all’importo appena riportato si perveniva mediante il seguente computo: Euro 500,00 per ognuno degli anni dal primo al terzo compreso; Euro 600,00 per ciascuno dei quattro anni dal quarto al settimo compreso (computandosi l’aumento del 20%); Euro 700,00 per ognuno dei sei anni dall’ottavo al tredicesimo compreso (con incremento computato nella misura del 40%).

2. Avverso tale decreto emesso ai sensi della L. n. 89 del 2001, citato art. 5-ter, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, la D.S.G., resistito con controricorso dall’intimato Ministero della Giustizia, contenente anche ricorso incidentale riferito a cinque motivi.

La ricorrente principale ha anche formulato controricorso al ricorso incidentale.

In un primo momento il ricorso veniva fissato per la sua trattazione nelle forme previste dall’art. 380-bis.1, ma il collegio, all’esito della relativa adunanza camerale, ravvisava l’opportunità di rimettere la discussione e la decisione del ricorso alla pubblica udienza, stabilita per l’odierna data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo la ricorrente D.S.G. ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa fatti decisivi che erano stati oggetto di discussione tra le parti, rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale a causa della violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, relativi: a) all’esito del processo presupposto nel quale si era verificata la violazione del termine ragionevole di durata; b) al comportamento del giudice e delle parti; c) alla natura degli interessi coinvolti; d) al valore e alla rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità dell’impugnato decreto e del procedimento, nonché l’anomalia motivazionale in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale in ragione della violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione perplessa; d) motivazione incomprensibile, e, quindi, per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, delle norme di cui agli artt. 1226,2056,2059 c.c., art. 12 disp. att. c.c., L. n. 89 del 2001, artt. 1-bis, 2-bis, art. 117 Cost., artt. 6, 13,34 e 35 della CEDU.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del decreto e del procedimento, ovvero l’anomalia motivazionale dell’impugnato provvedimento, avuto riguardo alla liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, per difetto di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

5. Con la quinta censura la ricorrente ha dedotto – con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento alla liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, dell’art. 91 c.p.c., D.P.R. n. 115 del 2002, art. 30, comma 1, L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3 e D.M. n. 55 del 2014, art. 2.

6. Con la sesta doglianza la ricorrente ha lamentato un’ulteriore nullità del decreto impugnato e del procedimento, nonché l’anomalia motivazionale – in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e di quello di opposizione – per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazione perplessa; d) motivazione incomprensibile, e, quindi, per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost..

7. Con il settimo mezzo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione, in relazione alla liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e di quello di opposizione – degli artt. 91,112 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., art. 2233 c.c., R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57 e 58, L. n. 794 del 1942, art. 24, D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2 (conv. nella L. n. 248 del 2006), L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, D.M. n. 55 del 2014, art. 2, comma 1, artt. 3,4 e 5-ter e tabella D.M. n. 55 del 2014, art. 12.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente ha denunciato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la nullità del decreto e del procedimento, la violazione, in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e alla mancata liquidazione di tale maggiorazione, del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e di quello del “tantum devolutum quantum appellatum” e, quindi, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

9. Con la nona censura la ricorrente ha lamentato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità del decreto e del procedimento, la violazione, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e alla mancata liquidazione di tale maggiorazione, del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, perciò, ancora la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c..

10. Con il decimo ed ultimo mezzo la ricorrente ha dedotto – in virtù dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, in relazione alla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione fruizione.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia ha denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, deducendo l’erroneità dell’impugnato decreto nella parte in cui aveva ritenuto l’applicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale al termine previsto dalla citata norma, reiterando la medesima violazione con i successivi quattro motivi mediante ulteriori argomentazioni a sostegno della prima censura.

ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE.

1. Osserva il collegio che deve essere esaminato per primo, per ragioni di priorità logico-giuridica, il ricorso incidentale che, benché formalmente articolato in cinque motivi, è riconducibile alla proposizione della medesima questione, ovvero quella della contestazione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini al termine decadenziale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.

2. Il motivo è manifestamente infondato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Corte, in virtù della quale si ritiene applicabile il periodo di sospensione feriale dei termini a quello (di natura processuale) previsto del citato art. 4.

Costituisce, infatti, principio consolidato l’affermazione secondo cui, poiché fra i termini per i quali della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr., tra le tante, Cass. n. 5895/2009, Cass. n. 5423/2016 e Cass. n. 14493/2018).

Sulla base di questa premessa, si osserva che, nel caso di specie, la sentenza della Cassazione che ha definito il giudizio presupposto è stata pubblicata il 12 aprile 2018. Il conseguente termine di proponibilità dell’azione per l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, con il computo della relativa sospensione feriale, sarebbe venuto a scadenza il 13 novembre 2018 (6 mesi + 31 giorni) e, quindi, essendo stata introdotta detta azione con ricorso depositato con modalità telematiche il 5 novembre 2018, essa è da ritenersi tempestiva.

ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.

1. I primi tre motivi di questo ricorso possono essere esaminati unitariamente siccome investono la stessa critica al decreto impugnato sotto plurimi profili di censura.

Con essi si contesta – per come specificamente rappresentato con la trascrizione dei motivi formulati in sede di opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5-ter – che la Corte di appello non aveva preso in considerazione (omettendo di adottare un’adeguata motivazione in proposito), ai fini della determinazione dell’indennizzo in relazione all’applicabilità dell’art. 2056 c.c., l’esito del processo presupposto, il comportamento del giudice e delle parti, la natura degli interessi coinvolti ed il valore e la rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, avendo soltanto considerato la posizione della D.S.G. “iure proprio” e la natura del giudizio presupposto, così limitando l’importo annuo dell’indennizzo ad Euro 500,00 (aumentato solo di 100 Euro rispetto al limite minimo legale), per i primi tre anni (oltre quello di durata ragionevole), ad Euro 600,00 per ciascuno dei quattro anni dal quarto al settimo e ad Euro 700,00 per ognuno dei sei anni dall’ottavo al tredicesimo, anziché verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l’elevazione fino all’importo massimo di Euro 800,00 per ciascuno di detti anni.

Ad avviso del collegio questi motivi sono infondati e vanno rigettati, in considerazione della determinante circostanza che la Corte di appello ha, comunque, adottato, nell’impugnato decreto, una motivazione essenzialmente sufficiente per il raggiungimento del suo convincimento al fine della quantificazione della misura degli indennizzi per ciascuno dei gradi del giudizio presupposto, individuando, per grandi linee ed in base all’insieme delle indicazioni espresse nel decreto stesso, tenuto conto peraltro del suo necessario carattere di sommarietà, i fondamentali elementi di giudizio sui quali la decisione è stata basata.

Ad ogni modo, questo collegio intende aderire – non emergendo idonei motivi per discostarsene – all’indirizzo di questa Corte (espresso, soprattutto, nella sentenza n. 14974/2015), alla stregua del quale, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr., in proposito, anche Cass. n. 14521/2019) la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (riferiti nell’impugnato decreto, per quanto evincibile dall’impostazione complessiva del percorso motivazionale posto a suo fondamento, agli interessi coinvolti e alla natura proprio del giudizio presupposto).

2. Il quarto e quinto motivo pure sono esaminabili congiuntamente perché riguardano la stessa questione circa il mancato riconoscimento della misura degli esborsi per il procedimento monocratico e per quello di opposizione in sede collegiale, essendo stati liquidati nella sola misura di Euro 32,66.

Essi sono fondati e devono, quindi, essere accolti.

Infatti, dalla motivazione dell’impugnato decreto, non si evince il percorso logico-giuridico attraverso il quale la Corte di appello è giunta a liquidare il solo importo di Euro 32,66 a titolo di esborsi, senza distinguere tra i due tipi di procedimenti (quello dinanzi al giudice monocratico e quello avanti al giudice collegiale), essendo essa, con il decreto collegiale, tenuta a liquidarli per entrambi (ancorché in una misura complessiva), in conseguenza dell’accoglimento del ricorso in opposizione e della revoca dell’opposto decreto (e, quindi, sulla base di quanto richiesto nella nota spese del difensore dell’odierna ricorrente, ovvero nell’ordine di Euro 243,20, risultante dalla somma di Euro 210,54 + Euro 32,66).

Al riguardo si evidenzia che è consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 26851/2016 e, da ultimo, Cass. n. 9728/2020) nel senso di ritenere che l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese del giudizio vanno liquidate, in caso di accoglimento dell’opposizione, in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, conteggiando, a tal fine, sia l’entità degli esborsi dovuti per la fase sommaria che quella relativa alla fase inerente alla successiva opposizione avverso il decreto del giudice monocratico.

3. Anche il sesto e settimo motivo sono da prendere in considerazione insieme perché concernono entrambi la contestazione sulla misura della liquidazione dei compensi e, in particolare, l’applicazione della dimidiazione nei limiti consentiti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4.

Anch’essi sono da ritenere fondati.

Con il percorso motivazionale dell’impugnato decreto la Corte di appello, prendendo in considerazione il corretto scaglione di riferimento per la liquidazione dei compensi (compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00), pur ponendo riferimento alla fasi di studio, introduttiva e decisoria e ritenendo di operare la dimidiazione consentita dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, non consente di rilevare come sia pervenuta alla quantificazione dei complessivi compensi nella sola misura di Euro 1.102,20, non risultando alcun riferimento alla distinzione tra quelli dovuti per la fase monitoria (con relativa applicabilità della tabella 8 del D.M. n. 55 del 2014) e quelli da applicare con riguardo alla fase di opposizione (nel rispetto dei parametri di cui alla tabella 12 del citato D.M.), né emergendo quale limite di valore di base sia stato tenuto presente, in relazione a ciascuna delle separate voci spettanti, per l’applicazione della riduzione dei compensi, secondo le percentuali al ribasso rispettivamente operanti, al fine di pervenire al riconoscimento dell’indicata misura dei compensi liquidati (cfr., ad es., Cass. n. 23187/2016 e Cass. n. 26110/2019).

Non risultano, invero, specificamente spiegati i passaggi che – per ognuna delle due fasi – avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiuta non sia avvenuta al di sotto degli importi minimi che, ai sensi del D.M. n. 55 del 2013, art. 4, comma 1, terza e quarta alinea, corrispondono al 50% di quelli tabellati per le fasi di studio e di decisione ed al 70% per la fase istruttoria (cui è equiparata quella di trattazione), per legittimare la quantificazione nella predetta somma di Euro 1.102,20 (oltretutto verosimilmente riferibile ad una sola fase), nel mentre – alla stregua del computo puntualmente riportato nei due motivi, pur in applicazione del minimo tariffario con le anzidette decurtazioni per le distinte voci – sia per la fase monitoria che per quella contenziosa (conseguente alla proposizione dell’opposizione) – gli importi liquidabili avrebbero dovuto essere ben maggiori di quello, invece, in effetti riconosciuto. E’, quindi, necessario che in sede di rinvio si riproceda, con riguardo separatamente alle due fasi, alla rideterminazione dei compensi alla stregua dei criteri in concreto applicabili, pur volendosi tener conto dei minimi tariffari previsti e delle riduzioni percentuali precedentemente richiamate.

4. Pure gli ultimi tre motivi – anch’essi esaminabili unitariamente perché riguardano la stessa questione – sono fondati, dal momento che, nell’impugnato decreto, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi (e, quindi, di riconoscere eventualmente il relativo importo in favore dell’opponente) sulla richiesta (espressamente formulata e trascritta in ricorso) di liquidazione della maggiorazione dei compensi per la redazione degli atti mediante modalità telematiche (di cui, invero, non si fa menzione nel decreto qui impugnato) di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1-bis, che, ai sensi della stessa norma, deve essere “di regola” applicato al compenso quantificato con l’aumento nella misura del 30%.

5. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte con riferimento all’esame di entrambi i ricorsi, si deve concludere nel senso del rigetto del ricorso incidentale, dei primi tre motivi del ricorso principale e dell’accoglimento di tutti i restanti motivi di quest’ultimo.

Da ciò deriva la cassazione dell’impugnato decreto in relazione ai motivi accolti, con il rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale, che, oltre a procedere ai necessari riscontri e calcoli relativi alle censure ritenute fondate nei sensi prima specificati, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

Poiché la parte intimata si identifica con una P.A. non v’e’ luogo a provvedere sull’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte accoglie i motivi dal quarto al decimo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale nonché i primi tre motivi del ricorso principale.

Cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione collegiale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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