LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37246-2019 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;
– ricorrente –
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
P.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI RUSSO;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2693/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 14/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Foggia, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con la sentenza n. 2693/2019 aveva dichiarato il diritto di P.G. all’assegno di invalidità con decorrenza dal ***** con condanna dell’Inps al pagamento delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 2.400,00.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite, il predetto ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso l’Inps, anche contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Il Preziosa depositava controricorso al ricorso incidentale.
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo nel ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali quella contenute nel D.M. n. 55 del 2014, L. n. 794 del 1942, art. 24, comma 1, e D.M. n. 585 del 1984, in connessione all’art. 13 c.p.c., comma 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il ricorrente lamenta la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.
Il motivo risulta fondato nei termini di cui si dirà. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali (quale quella in oggetto), il valore della causa deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dall’art. 13 c.p.c., comma 2, per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l’accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa” (Cass. n. 15656 del 2012, conf. Cass. n. 10454 del 2015, Cass. SU n. 10455 del 2015).
Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00 in tale scaglione rientrando l’ammontare di dieci annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.212,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 472,50 per studio della controversia, Euro 375,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 364,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 3.903,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 573,50,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 769,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 1.750,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del citato D.M. n. 55 del 2014, art. 4).
Deve rilevarsi che con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase.
Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata decisione (Euro 2.400,00) sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi Euro 5.115,00 (da cui va detratta la somma già liquidata), oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
Ricorso incidentale.
1) Con ricorso incidentale l’Inps si duole della declaratoria del diritto alla prestazione e della conseguente violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, in relazione all’art. 445-bis c.p.c (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Questa Corte ha di recente chiarito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità” e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. (Cass. n. 27010 del 2018, Cass. n. 9876 del 2019).
L’orientamento richiamato delinea i limiti del procedimento in questione ed i poteri del giudice, diretti all’accertamento del solo requisito sanitario. La scelta del legislatore ha infatti finalizzato il nuovo procedimento all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni medico-legali, lasciando all’Inps la gestione della successiva fase di concreto accertamento degli ulteriori requisiti socio economici strettamente connessi alla prestazione richiesta.
Il motivo deve, per quanto detto, essere accolto.
Peraltro in sede di controricorso il P., ha dato atto che l’Inps ha già provveduto al pagamento della prestazione.
In considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 5.115,00,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione al procuratore antistatario.
Accoglie il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, cassa la sentenza nella parte in cui ha dichiarato che P.G. ha diritto all’assegno di invalidità a far data dal *****. Resta fermo l’accertamento del requisito sanitario.
Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021