LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22338-2019 proposto da:
D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2609/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
D.M.D. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma Poste Italiane s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 176,75 pagata dall’attore per il versamento dell’imposta di registrazione dell’ordinanza di assegnazione relativa all’espropriazione presso terzi promossa dal D.M. nei confronti di Poste Italiane quale debitore esecutato. Il giudice adito rigettò la domanda per carenza di legittimazione passiva del convenuto, dovendo la parte agire nei confronti del terzo pignorato sulla base della medesima ordinanza di assegnazione. Avverso detta sentenza propose appello il D.M.. Con sentenza di data 5 febbraio 2019 il Tribunale di Roma rigettò l’appello.
Osservò il Tribunale che con il motivo di appello, relativo a controversia decisa secondo equità, la parte si doleva non della violazione di norme processuali, ma della natura dell’ordinanza di assegnazione quale fatto rilevante ai fini del soggetto legittimato passivo al pagamento, e dunque di questione attinente al merito e sottratta al rimedio impugnatorio.
Ha proposto ricorso per cassazione D.M.D. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
CONSIDERATO
che:
con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che con l’atto di appello erano stati chiaramente individuati i principi regolatori della materia e le norme oggetto di violazione, essendo stato espressamente affermato che erano stati violati gli artt. 553 e 91 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di pace aveva affermato che le spese di registrazione dovevano essere richieste al terzo pignorato. Aggiunge che, costituendo la registrazione dei provvedimenti giudiziali obbligo solidale delle parti, il creditore ha diritto di agire in via di regresso, non essendo peraltro il provvedimento per il quale deve essere corrisposta l’imposta di registro titolo esecutivo per ottenere il rimborso della stessa, sicché, considerato che fra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente vi è l’imposta di registrazione, la valutazione del Giudice di Pace secondo equità aveva comportato un’erronea interpretazione dell’art. 553.
Il motivo è inammissibile. La censura non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il ricorrente ha invero omesso di indicare quale sia stato lo specifico contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denunciata violazione dei principi regolatori della materia. Risulta esclusivamente affermato che sarebbe stata denunciata la violazione dei suddetti principi, ma trattasi di affermazione astratta senza concreta e specifica indicazione del contenuto dell’atto di appello al riguardo.
L’esigenza di rispetto dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è tanto più avvertita in quanto l’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; 10 gennaio 2007, n. 284). Nella decisione impugnata si afferma che con il motivo di appello la parte non ha denunciato la violazione di norme processuali, e che ha dedotto questione attinente al merito e sottratta al rimedio impugnatorio.
L’odierno richiamo alla violazione dell’art. 553 c.p.c., è peraltro inidoneo di per sé ad integrare violazione dei principi informatori della materia perché essi rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, deve necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia (Cass. 10 gennaio 2007, n. 284).
E’ appena il caso di aggiungere che identico ricorso proposto dal medesimo ricorrente è stato dichiarato inammissibile con la stessa motivazione dell’odierno provvedimento (Cass. n. 26066 del 2020) e che con riferimento ad altri due ricorsi proposti sempre dal medesimo ricorrente, e di analogo contenuto, è stata rilevata, fra l’altro, l’inammissibilità anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. n. 4243 del 2020 e n. 23407 del 2019).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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