LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10585/2019 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO GRACIS;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GRAZIOSI;
– controricorrente –
e contro
CA.DA., c.g.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 24155/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 4/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/3/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. C.L. propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., affidato ad unico motivo, avverso la sentenza Cass. n. 24155 del 2018.
Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con conclusioni scritte del 24/2/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 391 bis, 395 c.p.c..
Si duole che, nel ritenere fondata la censura mossa avverso la sentenza d’appello “per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.”, e nell’esaminare la domanda relativa al richiesto “risarcimento del “danno emergente futuro” per le spese necessarie ad assumere una persona che assista nelle funzioni quotidiane il danneggiato, una volta resosi indipendente dall’originario nucleo familiare e comunque quando i genitori non potranno più prestare assistenza”, la S.C. l’abbia dichiarata “inammissibile “ex officio” ex art. 345 c.p.c., comma 1" erroneamente ritenendo essere stata tardivamente proposta.
Lamenta che “per la Corte la certezza della proposizione (tardiva) della domanda in prime cure… era venuta dalla stessa frase del ricorrente C., sibillina ed autolesionistica, ma non certo inemendabile dalla disamina del contenuto della citazione, interamente ritrascritto nella memoria 378 c.p.c., a quel punto del tutto sufficiente per smentire l’identico assunto della parte controricorrente e per fare chiarezza sul punto”, e che la S.C. è incorsa in un “abbaglio percettivo, non avendo scorto in actis… ciò che doveva invece esserle del tutto evidente, vale a dire l’avvenuta proposizione della domanda intesa al risarcimento per i danni da costo di una colf già nell’atto di citazione di 1 grado, ritualmente sottoposto alla sua attenzione per estratto (attraverso la discussione dipanatasi avanti ad essa e la dimissione della memoria ex art. 378 c.p.c.”, invero “evitabilissimo” in quanto “sarebbe bastato esaminare – com’era d’obbligo per il S.C. – anche la memoria art. 378 c.p.c., del ricorrente principale”, e “qualora… la S.C. avesse letto la memoria ex art. 378 c.p.c., vi avrebbe trovato scritto, dalla pag. 7 alla pag. 10,…” quanto “alla pag. 6 dell’editio actionis tribunalizia stava scritto”, nonché la domanda “alla pag. 18, alla voce conclusioni di merito,… dedotta”.
Si duole che la S.C. abbia omesso l’esame della depositata memoria ex art. 378 c.p.c., non essendovi di essa “traccia alcuna nella sentenza revocanda (salvo il fatto storico del suo deposito)”.
Il ricorso è inammissibile.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, l’errore revocatorio presupponendo un errore di fatto che si configura solamente allorquando la decisione risulti fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale -quale documentata in atti – induce ad escludere o ad affermare, e non anche ove come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. già Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 15/5/2002, n. 7064).
L’errore deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere in un pretesamente inesatto apprezzamento delle emergenze e risultanze processuali, nel qual caso si verte invero nell’ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., 20/2/2006, n. 3652).
Orbene, nell’impugnata sentenza risulta dato espressamente atto che i “quindici motivi” del ricorso per cassazione sono stati “illustrati da memoria”, e con specifico riferimento al 6 motivo viene osservato che, “come riferito dallo stesso ricorrente, la domanda di risarcimento del danno emergente futuro per spese di assistenza – e la allegazione in fatto che la supporta – non era stata ritualmente proposta in primo grado, essendo stata formulata la richiesta di risarcimento di tale danno patrimoniale, per la prima volta, soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 6.5.2005 (sic ricorso pag. 51), e dunque sul “fatto nuovo”, allegato nella memoria illustrativa finale, non si era svolto alcun contraddittorio”).
L’odierno ricorrente lamenta che l’indicazione contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di 1 grado ai costi per le spese di assistenza personale sia stata erroneamente considerata generica, e come tale inidonea ad integrare un’autonoma domanda di danno patrimoniale emergente futuro, e che del pari erroneamente si sia ritenuto essere stata quest’ultima compiutamente formulata “soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 6.5.2005”, e pertanto tardivamente.
Emerge invero di tutta evidenza come la mossa censura si sostanzi in realtà in una doglianza relativa alla disamina degli atti di parte e alla valutazione sulla base dei medesimi – ivi ricompresa la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. nell’impugnata sentenza espressamente richiamata – della domanda in argomento, dalla S.C. nella specie operata in termini asseritamente erronei.
A tale stregua, non risulta dall’odierno ricorrente in realtà propriamente prospettato alcun vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di revocazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Unipolsai Assicurazioni s.p.a..
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021