Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.28129 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4782/2019 proposto da:

U.L., e B.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 833, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI CASTANI 195, presso lo studio dell’avvocato BRUNO GALATI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

FATTI DI CAUSA

U.L. e Bi.Da. agirono nei confronti di S.M. per sentir dichiarare la risoluzione di un contratto di comodato precario relativo ad un’area di loro proprietà esclusiva sulla quale era stato consentito alla S. di parcheggiare un veicolo.

Il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto di comodato e condannando la S. al rilascio dell’area.

La Corte di Appello riformò la sentenza, rigettando la domanda della U. e della B..

La Corte ritenne che:

era da escludere che il diritto di parcheggio fosse stato concesso a titolo gratuito, atteso che lo stesso era compreso tra quelli trasferiti con l’atto pubblico di compravendita del 27.10.2005, concernente un appartamento di proprietà U. – B.;

tale diritto, “in assenza di qualsivoglia indicazione relativa alla eventuale temporaneità o durata, deve assimilarsi ad un diritto reale d’uso avente contenuto del tutto analogo a quello configurato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alle aree destinate a parcheggio ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, nella formulazione vigente dall’1.9.67 al 16.12.2005 (cioè prima della novella di cui alla L. n. 246 del 2005, art. 12, comma 9 (…))”.

Avverso tale sentenza la U. e la B. proposero ricorso per cassazione articolato su tre motivi, cui resistette la S..

Con ordinanza n. 30599/2018, questa Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e del controricorso, con compensazione delle spese di lite, rilevando che:

la sentenza prodotta dal difensore delle ricorrenti costituiva la copia cartacea di quella pervenutagli a mezzo di posta elettronica certificata con relazione di notificazione;

tale copia era priva della necessaria attestazione del difensore, con sottoscrizione autografa, della conformità all’originale digitale;

quanto depositato non era dunque “idoneo ad attestare la data in cui è avvenuta la notificazione, né ad integrare il requisito dell’autenticazione della sentenza depositata”;

“d’altra parte, (…) non risulta (…) nemmeno rispettato il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato solo in data 24.10.2015, e pertanto oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’impugnata sentenza”.

Avverso tale pronuncia, la U. e la B. hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., chiedendo la revocazione dell’ordinanza impugnata, in quanto affetta da errore ex art. 395 c.p.c., n. 4) e l’accoglimento, in sede rescissoria, dell’originario ricorso per cassazione.

Ha resistito, con controricorso, S.M..

Il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

Il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi del citato art. 23, comma 8-bis, chiedendo la revocazione dell’ordinanza e, in sede rescissoria, l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione formulata dalla S. sull’assunto che l’atto non conterrebbe alcuna esposizione dei fatti di causa.

Premesso che “la domanda di revocazione della sentenza della Corte di Cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell’art. 391 bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg., deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall’art. 398 c.p.c., comma 2 e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 e non anche la riproposizione dei motivi dell’originario ricorso per Cassazione” (Cass., S.U. n. 17631/2003, che, in motivazione ha precisato che “l’esposizione sommaria dovrà riguardare i soli fatti rilevanti al fine della decisione sull’errore revocatorio, e cioè tutti i fatti necessari a mettere il giudice in condizione di esaminare le ragioni revocatorie”), deve ritenersi che il ricorso contenga un’adeguata illustrazione degli elementi necessari ad esaminare il dedotto vizio revocatorio. E nel caso di specie è proprio la natura di questo vizio, che attiene ad un errore di fatto concernente una circostanza afferente – come si dirà immediatamente di seguito – ad una produzione rilevante ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, che rende idonea l’esposizione.

2. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione, le ricorrenti deducono “erronea supposizione della avvenuta notificazione a mezzo di posta elettronica certificata della sentenza di secondo grado. Erronea supposizione di omesso reperimento agli atti del fascicolo dell’attestazione di conformità con relativa sottoscrizione autografa, della copia cartacea della sentenza impugnata asseritamente notificata e pervenuta al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata onde accertare la tempestività della impugnazione. Erronea supposizione di esistenza della copia notificata della sentenza impugnata”.

Rilevano che nessuna copia della sentenza era stata notificata (come emergeva sia dal ricorso che dal controricorso) e che la sentenza era stata invece depositata in “copia autentica uso ricorso per cassazione”; concludono che l’errore che inficiava l’ordinanza era pertanto caduto “sulla asserita esistenza di un documento che (il) difensore non ha mai depositato perché non poteva depositarlo visto che la sentenza impugnata non era stata notificata dalla controparte”.

2.1. Il motivo è fondato.

Premesso che sia il ricorso per cassazione (a pag. 1) che il relativo controricorso (a pag. 1) danno atto che la sentenza della Corte di Appello non è stata notificata, deve rilevarsi che dall’esame degli atti del fascicolo n. 25861/2015 R.G. emerge che la sentenza è stata pubblicata in formato cartaceo (recante la sottoscrizione autografa del presidente e del consigliere estensore nonché quella del cancelliere attestante il deposito in cancelleria), mentre difetta qualunque riscontro dell’assunto dell’avvenuta notifica a mezzo PEC e dell’esistenza dell’attestazione del difensore mittente circa la conformità di quanto trasmesso all’originale digitale (invero, la sentenza è corredata di attestazione di conformità all’originale rilasciata dalla Cancelleria della Corte di Appello).

Risultando accertato l’errore percettivo denunciato dalle ricorrenti, che ha comportato l’erroneo rilievo di improcedibilità, deve accogliersi la revocazione, rilevandosi come l’errore percettivo sia refluito sulla affermazione di tardività del ricorso (non sussistente in relazione alla data di pubblicazione della sentenza).

3. Definito il giudizio rescindente con revocazione dell’ordinanza n. 30599/2018, deve procedersi a quello rescissorio con rinnovazione del giudizio di legittimità sulla originaria richiesta di cassazione (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 17231/2003 e Cass., S.U. n. 20170/2004).

3.1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione degli artt. 434,342 e 112 c.p.c., “non avendo la Corte di appello rigettato il gravame per inosservanza dei requisiti processuali previsti dalle suddette norme”: le ricorrenti assumono che l’atto di appello della S. avrebbe dovuto “richiamare i capi della sentenza e i passaggi argomentativi della stessa sui quali appuntare il gravame per poi contrapporre argomentazioni critiche tali da determinare un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice” e si dolgono che la Corte non si sia pronunciata sulla specifica eccezione di nullità sollevata dalle appellanti.

3.2. Col secondo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza “per violazione e falsa applicazione del vigente art. 434 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c.. Illogicità della motivazione”: le ricorrenti sostengono che la Corte di Appello ha violato il dovere di pronunciarsi nei limiti delle domande proposte, dato che la motivazione di accoglimento “non è correlata logicamente a quanto richiesto dall’appellante” che aveva sostenuto che la domanda avversaria andava rigettata in quanto il trasferimento del posto auto risultava ricompreso nel corrispettivo di compravendita (il che assumono – equivaleva a dire che la S. aveva acquistato anche il posto auto); rilevano che il ragionamento seguito dalla Corte (secondo cui era stato attribuito un diritto di parcheggio sotto forma di diritto reale d’uso), avrebbe dovuto condurre al rigetto dell’impugnazione “perché fondata su una ben diversa causa petendi (proprietà del posto auto)”; aggiungono che, benché competa al giudice la qualificazione giuridica dei fatti, “la statuizione deve comunque e sempre riguardare il petitum e la causa petendi domandati in via principale dall’appellante” e che ricorreva “in maniera inequivoca la violazione dell’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di limitare la sua cognizione ai beni della vita che gli sono stati richiesti con la domanda giudiziale”.

3.3. Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1021,978,1418 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il diritto di parcheggio consentito con la clausola inserita nell’art. 2 del contratto di compravendita è da assimilare ad un diritto reale d’uso analogo a quello configurato dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alle aree destinate a parcheggio ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies.

Rilevano le ricorrenti che nessun diritto reale può essere costituito senza la precisa individuazione del bene oggetto dell’uso previsto dall’art. 1021 c.c. e/o dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies e che, nello specifico, non si rinvenivano elementi identificativi del bene immobile (confini, dati catastali o riferimenti a mappe censuarie); in mancanza di ciò, il diritto d’uso “non può ritenersi costituito, se non incorrendo nella violazione dell’art. 1346 c.c., che, nel prevedere l’oggetto del contratto, sancisce che lo stesso deve essere “determinato o determinabile””, da ciò derivando la nullità della clausola contenuta nell’art. 2, per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1418 e 1419 c.c.; aggiungono che il richiamo contenuto nella sentenza alla L. n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, non è pertinente in quanto non applicabile alle costruzioni la cui licenza di costruzione sia anteriore – come nel caso – alla entrata in vigore della L. n. 765 del 1967.

4. Il ricorso va disatteso.

4.1. Il primo motivo è infondato, atteso che, per quanto emerge dalle stesse deduzioni del ricorso (ordinario), l’appello risultava specifico, in quanto era volto a contestare la sussistenza del comodato con riferimento alla documentazione prodotta dalle stesse attrici, nonché sotto altri profili.

4.2. Anche il secondo motivo è privo di fondamento, perché la motivazione della sentenza impugnata è basata in modo decisivo ed assorbente sulla valutazione dell’atto notarile di vendita in quanto riferentesi anche al posto macchina, siccome escludente la sussistenza del comodato dedotto a fondamento della domanda. Atteso, dunque, che la Corte ha deciso sulla domanda per come proposta dalle attrici ed in quanto basata sul tenore dell’atto de quo, risulta priva di pregio la deduzione dell’ultrapetizione.

E’ vero che la sentenza impugnata in via ordinaria contiene anche l’argomentazione in ordine alla sussistenza di un diritto di uso di natura reale, ma essa è oggettivamente aggiuntiva e non decisiva ai fini della pronuncia sulla domanda iure commodati, una volta considerato che la motivazione sull’esegesi dell’atto notarile – nel senso di negare la sussistenza di un comodato – era pienamente sufficiente ad escludere la fondatezza dell’azione restitutoria di natura personale basata su una causa petendi di natura contrattuale specifica (il comodato, appunto).

Ne’ può ritenersi che l’affermazione aggiuntiva circa la natura del diritto abbia valore potenzialmente accertativo della natura del godimento, in quanto in ogni caso, se anche la si intendesse non già – come detto – in modo aggiuntivo e non decisivo, bensì come ragione che giustifica la decisione di rigetto della domanda, si tratterebbe sempre di affermazione fatta per escludere la sussistenza del comodato e, dunque, il relativo giudicato riguarderebbe soltanto tale esclusione, sicché resterebbe ferma la possibilità delle attrici di agire deducendo un titolo legittimante la restituzione di natura diversa, incompatibile con il diritto reale di uso indicato dalla sentenza. Infatti, solo se fosse stata proposta e giudicata una domanda, introdotta dalla S., volta ad ottenere l’accertamento di un diritto di quella natura, si sarebbe potuto formare cosa giudicata al riguardo.

4.3. Le considerazioni sopra svolte giustificano una valutazione di inammissibilità del terzo motivo, sempre nel senso della dedotta mancanza di decisività.

5. L’esito della lite, che ha visto accolta la revocazione e rigettato il ricorso originario, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, dichiarando caducata l’ordinanza impugnata (n. 30599/2018) e, decidendo sull’originario ricorso per cassazione, lo rigetta. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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