Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28152 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7324-2019 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI PIETRO SANNA, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

– contro –

IPPOBET s.r.l.; FALLIMENTO di L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza emessa il 24.9.18, il Tribunale di Savona dichiarò il fallimento di L.C., quale titolare dell’omonima impresa individuale, sulla base di un debito oggetto di una sentenza emessa nel 2017 dal Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che lo aveva condannato al pagamento, in solido con A.R., in favore della Ippobet s.r.l., della somma di Euro 89.040,00, oltre interessi legali e spese.

Il L. propose reclamo avverso la suddetta sentenza, rilevando: di non essere imprenditore commerciale, quale titolare di una tabaccheria, svolgendo solo un’attività d’intermediazione tra lo Stato fornitore e il consumatore finale;

il Tribunale aveva errato nel valutare, ai fini dell’assoggettabilità al fallimento ex art. 1 L. Fall., anche l’incasso lordo dei beni venduti, anziché i soli aggi percepiti con la vendita dei beni di monopolio.

Si costituì la curatela e il creditore istante Ippobet s.r.l..

Con sentenza emessa il 16.1.19, la Corte d’appello di Genova respinse il reclamo, osservando che: i requisiti di cui all’art. 1 L. Fall. erano applicabili a tutte le imprese commerciali, indipendentemente dall’attività svolta; al riguardo, era applicabile l’art. 2425 c.c., lett. A, nn. 1 e 5, in ordine ai ricavi lordi nell’ambito dei quali erano da annoverare tutti i proventi e gli incassi dell’impresa derivanti dalle vendite e non soltanto gli utili netti ovvero i ricavi risultanti dalle detrazioni fiscali, ma tutti gli incassi lordi, comprensivi cioè anche dei costi di base e delle imposte; tale normativa era certo applicabile anche alla vendita di generi di monopolio, a prescindere dal regime fiscale, considerando che, nel caso concreto, l’unica differenza rispetto alle altre imprese, irrilevante ai fini di cui all’art. 1 L. Fall., consisteva nel fatto che sia il costo-base che l’utile erano determinati dall’ente pubblico monopolista; l’imprenditore svolgeva anche altre attività di vendita di prodotti diversi.

Il L. ricorre in cassazione con unico motivo.

Non si sono costituiti il fallimento e la creditrice Ippobet s.r.l..

RITENUTO

Che:

L’unico motivo denunzia violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, dell’art. 2425 c.c., lett. A), n. 1, della L. n. 1293 del 1957, art. 29, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, degli artt. 115 e 116, c.p.c., in quanto la Corte d’appello non aveva correttamente applicato le norme citate che, nel richiamare anche la relativa normativa fiscale (come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi trascritte nel ricorso) escludono che nel computo dei ricavi contabili debba essere indicato anche l’importo delle somme incassate dalla vendita dei beni di monopolio.

Il motivo è infondato in quanto è corretta e non censurabile la decisione impugnata che, al fine della verifica del requisito di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, per l’assoggettabilità al fallimento dell’imprenditore, ha qualificato come ricavi, ex art. 2425 c.c., lett. A, i proventi delle vendite dei generi di monopolio e non solo gli aggi, come preteso dal ricorrente, confermando la sentenza dichiarativa del fallimento del L..

Va altresì rilevato che, come evidenziato dalla Corte territoriale, il ricorrente vendeva anche prodotti diversi da quelli di monopolio.

Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale, in tema di requisiti dimensionali per l’esonero dal fallimento di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. b), i “ricavi lordi” devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e n. 5) (“altri ricavi e proventi”) dello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., lett. A), poiché il criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell’impresa, restando fuori dal relativo computo i “proventi finanziari”, le “rivalutazioni” e i “proventi straordinari”, rispettivamente indicati dall’art. 2425 c.c., lett. C), D) ed E), nel testo vigente prima della novella introdotta dal D.Lgs. n. 139 del 2015 (Cass., n. 31825/18).

Infine, va condiviso anche il rilievo della Corte territoriale circa l’irrilevanza, ai fini della pronuncia sui requisiti per la dichiarazione di fallimento in questione, della normativa fiscale speciale ratione materiae applicabile alle imprese che vendono generi di monopolio.

Nulla per le spese, non essendo costituite le parti intimate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma l bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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