Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28155 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19243-2019 proposto da:

***** s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t, elettivamente domiciliata presso l’avvocato MAURIZIO IRRERA dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce all’atto di riassunzione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della ***** s.r.l., in liquidazione, V.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 800/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

Che:

il Tribunale di Asti dichiarò il fallimento della ***** s.r.l., in liquidazione, con sentenza del 4.3.16 che quest’ultima reclamò, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 L. Fall..

Con sentenza del 21.6.16, la Corte d’appello rigettò il reclamo, osservando che nel triennio anteriore al ricorso per fallimento le passività superavano l’importo di Euro 500.000,00 e ritenendo inattendibile la situazione contabile al 31.12.15. Avverso tale sentenza la società propose ricorso per cassazione che fu accolto con sentenza dell’8.2.18, rilevando che: alla luce dell’esegesi dell’art. 1 L. Fall., comma 2, l’indebitamento era da valutare all’atto della dichiarazione di fallimento, a differenza che per le altre voci dell’attivo patrimoniale e dei ricavi; la motivazione adottata non aveva chiarito se la soglia dell’indebitamento fosse stata superata nell’ultimo esercizio relativo all’anno 2014; la motivazione sull’inattendibilità della situazione contabile era apodittica.

A seguito della riassunzione del giudizio di rinvio, la Corte territoriale, con sentenza emessa il 13.5.19, ha rigettato ancora il reclamo in quanto dall’esame dei dati contabili al 31.12.15 si evinceva il superamento della soglia d’indebitamento di 500.000,00 Euro, come verificatosi anche per le annualità precedenti.

La ***** s.r.l., in liquidazione, ricorre in cassazione con cinque motivi.

Non si è costituito il fallimento.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte d’appello accertato l’indebitamento sommando alle risultanze della situazione patrimoniale al 31.12.15 i debiti verso i dipendenti e quelli tributari, senza però tenere conto delle somme indicate dal ricorrente nelle proprie difese nelle quali erano stati esclusi dal computo totale i debiti contestati e i debiti residui verso Equitalia s.p.a. in quanto ricompresi nella situazione patrimoniale suddetta.

Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per apparente e contraddittoria motivazione in ordine a vari punti circa i criteri di calcolo dei debiti ai fini dell’applicazione dell’art. 1 L. Fall.. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L.f., comma 2, poiché la Corte territoriale non si è uniformata al principio di diritto sancito dalla Cassazione per il quale l’indebitamento avrebbe dovuto emergere dalla contabilità d’impresa al momento della dichiarazione di fallimento.

Il quarto motivo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente circa la parte della pronuncia sul ritenuto debito verso il socio L., sebbene esso fosse inserito nell’attivo patrimoniale alla data del fallimento.

Il quinto motivo, in subordine al quarto, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., comma 2, lett. c, avendo erroneamente la Corte d’appello ritenuto che il suddetto debito verso il socio La., di natura postergata, fosse computabile ai fini dell’indebitamento rilevante ex art. 1 L. Fall., poiché la postergazione si configurava quale condizione sospensiva dell’esigibilità del credito, ovvero ne subordinava il soddisfacimento al pagamento degli altri creditori, venendo in rilievo una forma di finanziamento della società.

Il ricorso è inammissibile.

Circa il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la soglia dell’indebitamento societario, rilevante a norma dell’art. 1 L. Fall., fosse stata superata sommando all’ammontare risultante dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.15, le due voci di debito relative ai dipendenti e ai tributi.

Invero, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la doglianza in questione non può essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto essa, in realtà, sebbene intestata ad un omesso esame di fatti o accadimenti storici, deduce in sostanza un asserito erroneo (e non omesso) esame del contenuto della situazione patrimoniale aggiornata al 31.12.2015, incensurabile in questa sede.

Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente o contraddittoria nel percorso argomentativo seguito per calcolare l’importo dell’indebitamento alla data della pronuncia della stessa sentenza. Il motivo tende, in sostanza, al riesame dei fatti di causa, ovvero a prospettare una diversa interpretazione degli stessi, dovendosi altresì rilevare sia che la motivazione della Corte territoriale è chiara ed esaustiva, e dunque non apparente, sia che il vizio di motivazione è declinato con riguardo ad una fattispecie (relativa alla contraddittorietà) riconducibile alla previgente versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, inapplicabile ratione temporis.

Il terzo motivo è inammissibile. La doglianza non è stata formulata in maniera chiara, lamentando erroneamente che la Corte territoriale non abbia verificato i presupposti del fallimento alla data della sentenza dichiarativa. Al riguardo, la Corte d’appello ha, invece, ritenuto che l’indebitamento della società ricorrente, alla data del 31.12.2015, superasse il limite di legge alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa il 4.3.2016, con argomenti incensurabili in questa sede.

Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente si duole che la Corte d’appello avrebbe adottato una motivazione apparente sulla questione della corretta qualificazione del debito della società fallita nei confronti del socio L. che non avrebbe dovuto essere computato ai fini della verifica del presupposto legale di fallibilità della soglia dell’indebitamento, di cui all’art. 1 L. Fall. Secondo tale critica, la Corte territoriale non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali la somma oggetto del suddetto debito non era stata inclusa nel patrimonio netto della ricorrente alla data del 31.12.2015, come invece sarebbe stato desumibile dal bilancio al 31.12.2014.

La censura in esame, in realtà, non riguarda la carenza della motivazione ma tende a ribaltare l’interpretazione del giudice di secondo grado sulla questione della corretta collocazione nel bilancio del 2015 del debito della società verso il socio L., prospettando un’inammissibile diversa configurazione della posta contabile in esame.

Infine, il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia perché fondato su un’interpretazione differente da quella adottata dalla Corte territoriale, sia perché esso introduce una questione nuova, non oggetto dell’appello, in ordine alla natura postergata del predetto debito verso il socio la cui asserita inesigibilità ne avrebbe dovuto escludere la computabilità nell’ambito dell’indebitamento societario, rilevante a norma dell’art. 1 L. Fall., lett. c.

Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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