LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23420-2019 proposto da:
T.G.B., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti GABRIELLA ERBIFORI e PAOLA ADAMI dalle quali è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
– contro –
M.E., elettivamente domiciliata presso l’avvocato GIULIA FUGGETTI che la rappres. e difende, con procura speciale in atti (in sostituzione dell’avv. Antonella Audisio);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 296/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
Che:
T.G.B. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona aveva pronunciato, nel 2017, la separazione con il coniuge M.E., respingendo l’istanza di addebito a quest’ultima e liquidandole l’assegno di mantenimento per Euro 450,00 mensili; al riguardo, il Tribunale aveva ritenuto non provata la stabile convivenza della M. con altra persona.
Con sentenza del 7.1.19, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello, osservando che: le prove testimoniali e documentali assunte non dimostravano la dedotta convivenza del coniuge con terzi; non era stata dimostrata l’attività lavorativa della M. e il reddito relativo; la c.t.u. espletata aveva confermato la notevole disparità economico-patrimoniale tra i coniugi, a sostegno della pronuncia sull’assegno di mantenimento.
Il T. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria.
La M. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO
Che:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per aver la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado omettendo di pronunciarsi sulla violazione degli obblighi coniugali della M. afferenti alle aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei figli, posta a sostegno dell’istanza d’addebito della separazione coniugale.
Il ricorso va accolto.
L’unico motivo è fondato. Al riguardo, va premesso che è infondata la censura d’inammissibilità formulata nel controricorso, non sussistendo il lamentato difetto di specificità del motivo, avendo il ricorrente dedotto chiaramente l’omessa pronuncia sulla questione dell’addebito della separazione.
La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo concernente il mancato accoglimento dell’istanza d’addebito della separazione alla M., nella parte relativa alle condotte violente che avrebbe perpetrato nei confronti dei figli. Infatti, la sentenza impugnata ha ricondotto i tre motivi dell’appello del T. all’assegno di mantenimento, e alla questione dell’addebitabilità della separazione, con specifico riferimento alla convivenza della moglie separata con altra persona, senza menzionare la doglianza inerente alle condotte violente ascritte alla M., la cui deduzione è peraltro incontestata.
La Corte di merito ha dunque omesso di pronunciarsi sul predetto specifico profilo del motivo d’addebitabilità della separazione coniugale.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, ex art. 112 c.p.c. che, pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, va cassata, con rinvio alla Corte territoriale, anche perché provveda sulle spese del grado di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, Dispone l’oscuramento dei nominativi e dei dati identificativi delle parti nel caso di pubblicazione dell’ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021