Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28159 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16078-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ANTONIO FRATERNALE dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto RG 5222/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

M.S., cittadino del Pakistan, impugnò innanzi al Tribunale di Ancona il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento delle protezioni internazionale e sussidiaria, nonché del permesso umanitario. Si costituì il Ministero.

Con decreto emesso il 16.3.2020, il Tribunale ha rigettato il ricorso, osservando che: era da confermare la motivazione adottata dalla Commissione circa la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, il quale non aveva fornito elementi di segno contrario; in particolare, tali dichiarazioni erano generiche e piene di contraddizioni, in ordine ad un’asserita vicenda afferente ai contatti avuti con un mullah il quale, in cambio di aiuto a suoi familiari, gli avrebbe chiesto di compiere un attentato terroristico; erano dunque da escludere i presupposti dello status di rifugiato; non sussistevano altresì i presupposti della protezione sussidiaria in mancanza di un pericolo concreto per la sua vita, anche tenuto conto che dalle fonti consultate non si desumeva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nella regione di provenienza dell’istante; era altresì da escludere il permesso umanitario, in mancanza di condizioni di vulnerabilità e dell’integrazione sociale del ricorrente.

M.S. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il Tribunale, in ordine alla domanda di protezione sussidiaria, omesso ogni riferimento alla sua vicenda personale, con motivazione generica e da qualificare come apparente, peraltro senza esercitare i poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 134c.p.c., comma 1, e dell’art. 135 c.p.c., comma 4, avendo il Tribunale omesso di operare la valutazione comparativa tra la situazione attuale del ricorrente e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio, con motivazione da ritenere apparente.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.I. n. 13 del 2017, artt. 1e 2, e dell’art. 276 c.p.c., in quanto il giudice innanzi al quale si era svolta la discussione della causa, riservandosi la decisione, era un got non facente parte del collegio giudicante. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto al riesame del merito, in ordine al diniego della protezione sussidiaria, avendo il Tribunale, con adeguata motivazione, ritenuto non credibile il racconto del ricorrente ed esclusa una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato sulla base dell’esame di varie fonti.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria che il Tribunale, con adeguata motivazione, ha escluso per la mancata prova dell’integrazione in Italia e per l’insussistenza di indici di vulnerabilità. Ne consegue l’irrilevanza della mancata comparazione tra la situazione attuale e quella in cui il ricorrente verserebbe in caso di rimpatrio, invocata dal ricorrente.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, sia perché il Tribunale ha fondato la decisione sull’esame di varie fonti, sia perché alcuna violazione del diritto di difesa è configurabile per la comparizione del ricorrente innanzi al got, che non ha composto il collegio che ha deciso la causa, in conformità dell’orientamento espresso da questa Corte secondo il quale il principio d’immutabilità del giudice, ex art. 276 c.p.c., opera esclusivamente in riferimento al momento in cui la causa è introitata in decisione (Cass., SU, n. 5425 del 2021; Cass. n. 28966 del 2020 e Cass. n. 28917 del 2020).

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472