LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1222-2019 proposto da:
D.G., (titolare dell’omonima Ditta), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA CAPUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO BINI, STEFANIA DI PIETRO;
– ricorrente –
contro
E.K.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE, 78, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA POZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO NATALE RIGANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2018 R.G.N. 574/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.
RILEVATO
che, con la sentenza n. 1379/2018, pubblicata in data 16.10.2018, la Corte di Appello di Milano, accogliendo il gravame interposto da E.K.R., nei confronti di D.G., quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la pronunzia del Tribunale di Varese n. 142/2015, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore il 25.6.2014 dal D. ed ha condannato quest’ultimo “alla riassunzione dell’appellante entro tre giorni o, in mancanza, al pagamento in favore dello stesso dell’indennità risarcitoria nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto, pari ad Euro 1.568,78, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla corresponsione della somma di Euro 610,58, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso”;
che per la cassazione della sentenza D.G., titolare della omonima ditta individuale, ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
che E.K.R. ha resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste.
CONSIDERATO
che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l’originale dell’atto di rinunzia al ricorso, in data 13.1.2021, sottoscritto da D.G. e dai difensori del medesimo, avv.ti Fabrizio Bini e Stefania Di Pietro, in cui si dichiara, altresì, “di accettare la rinunzia al controricorso proposto e notificato il 4/2/19 e depositato il 19/2/19 da E.K.R.”, poiché “nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto intese transattive ed è pertanto loro intenzione abbandonare l’odierno giudizio”;
che, nella fattispecie manca l’accettazione del controricorrente e non vi è prova della notifica al medesimo della rinunzia;
che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex multis, Cass. nn. 14869/2020; 22098/2018; 2934/2015; 21951/2013), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare lo stesso, “essendo state raggiunte intese transattive nelle more del giudizio”: e ciò, “in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo, e alla domanda originariamente formulata, che deve essere valutato”;
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
che, nel caso di specie, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3542/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021