LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2650-2020 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VERRASTRO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA
– UFFICIO TERRRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3662/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato il 25/11/2019 R.G.N. 6343/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.
RILEVATO
CHE:
1. Con decreto del Tribunale di Catanzaro è stata rigettata la domanda avanzata da D.M., cittadino ***** proveniente dalla regione di ***** di religione ***** e di etnia ***** il quale, orfano di padre con madre e tre fratelli in patria, era fuggito nel 2016 quando era ancora minorenne ed era arrivato in Italia l’8.5.2017 dopo essere stato per quattro mesi in un campo libico.
2. Il Tribunale ha ritenuto lacunoso e poco credibile il racconto del ricorrente che aveva riferito di essere fuggito dopo aver subito violenze e per timore di persecuzione da parte di ribelli locali in relazione all’interesse di uno di essi per la moglie poi rimasta in ***** affidata ad un ex collega del padre a *****.
2.1. La ritenuta non credibilità del racconto ha convinto il Tribunale della superfluità dell’esercizio dei poteri officiosi di approfondimento della specifica situazione denunciata. Ha quindi negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ed ha escluso che sussistessero le condizioni di legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria tenuto conto delle informazioni acquisite con riguardo alla regione di provenienza (il *****). Quanto alla protezione umanitaria il Tribunale ha valutato la documentazione sull’integrazione lavorativa e sociale allegata agli atti e ne ha escluso i presupposti.
3. Per la cassazione del provvedimento ricorre il richiedente asilo che articola due motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato tardivamente una memoria al solo fine di poter partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata l’omessa valutazione da parte del decreto delle violenze subite quando ancora minorenne era stato trattenuto per quattro mesi nel campo di detenzione a *****, paese di transito verso l’Italia di cui il ricorrente aveva riferito durante l’audizione innanzi al giudice di primo grado.
5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e art. 8, comma 3 per avere escluso l’esistenza di condizioni di vulnerabilità nel richiedente sebbene questi fosse giunto in Italia ancora minorenne ed inoltre deduce che il Tribunale avrebbe trascurato qualunque attività istruttoria con riguardo alla protezione umanitaria.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
6.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince infatti che il Tribunale ha del tutto trascurato di considerare due circostanze rilevanti e decisive ritualmente allegate in giudizio. Da una parte le violenze subite dal richiedente nel periodo di trattenimento nel campo di detenzione in Libia in attesa dell’espatrio verso l’Italia e dall’altra la circostanza della minore età del richiedente al momento dell’arrivo in Italia.
6.2. Questa Corte ha ripetutamente ricordato che nel valutare l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice deve prendere in considerazione la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia. Si tratta infatti di condizione personale di particolare vulnerabilità (ai sensi dell’art. 21 della Direttiva 2013/33) la quale, al pari di altre (come lo stato di gravidanza, l’età avanzata, la disabilità, etc.), determina, pur in mancanza di un concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale, il pericolo, in caso di rimpatrio, di una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali inviolabili del richiedente (cfr. Cass. 14/08/2020 n. 17185, 17/06/2020 n. 11743).
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato cassato e rinviato al Tribunale di Catanzaro che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021