LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2314-2019 proposto da:
DUSSMANN SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO QUARTO, FRANCESCO ROTONDI;
– ricorrente –
contro
D.N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 29, presso CIRO VETTORE, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO FESTA, *****;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47L15/2018 della CORTE D’APPELLO d.N., depositata il 24/10/2018 R.G.N. 3318/2016;
udita la relazione della casa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza n. 4745 depositata il 24/10/2018 la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento n. 13775 del 2016 di questa Corte, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, e, in accoglimento dell’appello proposto da D.N.S., ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato per perdita dell’appalto dalla società Dussmann Service s.r.l, con lettera del 2.8.2006, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna risarcitoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 come novellato dalla L. n. 92 del 2012.
2. Questa Corte, con sentenza n. 13775 del 2016, ha ritenuto che il giudice di appello aveva interpretato la volontà del datore di lavoro di cui alla comunicazione del 2.18.2006 alla luce di un fatto (la mancata assunzione presso la società subentrante nell’appalto), non rientrante nella sua sfera di controllo, verificatosi in epoca successiva, non prevedibile; ha osservato, inoltre, che il giudice di appello aveva interpretato le offerte provenienti dalla società Dussmann a settembre 2006 quali proposte di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (piuttosto che di prosecuzione del rapporto precedente), omettendo di considerare come fatto pacifico la cessazione dell’appalto ove il D.N. era stato impiegato (ciò che impediva di per sé il reimpiego del lavoratore nel medesimo cantiere); ha, infine sottolineato che il giudice di appello non aveva esaminato il contenuto sia delle proposte della società formulate l’11.9 e il 27.10.2006 (documenti 10 e 11 prodotti dalla società) sia della deposizione, del teste L. ai, fini di stabilire se la cessazione del rapporto di lavoro era dovuta ad iniziativa del lavoratore ovvero del datore di lavoro.
3. La Corte territoriale, ritenuta pacifica la cessazione dell’appalto in cui era impegnato il D.N., ha preliminarmente rilevato che l’incontro intrattenuto tra datore di, lavoro e il sindacato dei lavoratori in data 1.8.2006 (concluso con il mancato accordo sul passaggio diretto e immediato del personale presso la società subentrante nell’appalto) dimostrava la piena conoscenza della società Dussmann della circostanza della mancata assunzione del lavoratore presso la società subentrante sin dal momento precedente l’elaborazione della lettera del 2.8.2006, che doveva, dunque; interpretarsi quale atto di recesso datoriale (e non quale risoluzione consensuale del rapporto di lavoro); esaminati, inoltre, come richiesto dalla sentenza di annullamento adottata da questa Corte, i documenti 10 e 11 prodotti dalla società nonché la deposizione del teste L., il giudice di merito ha escluso la sopravvenienza di un atto di revoca del licenziamento e, altresì, l’offerta datoriale di una prosecuzione del rapporto di lavoro (quale adempimento dell’obbligo di repechage), rilevando la mere disponibilità della Dussmann di ricostituire un nuovo rapporto di lavoro; la Corte distrettuale, ha, conseguentemente, ritenuto illegittimo il licenziamento, intimato per giustificato motivo oggettivo, per mancata ottemperanza all’obbligo di ricollocazione in altri cantieri (che risultavano attivi in diverse località).
4. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il lavoratore ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per error in procedendo per mancata osservanza delle linee guida, indicate dalle sentenze n. 13775/2016 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte, territoriale, quale giudice di rinvio, omesso di valutare il fatto oggettivo della cessazione dell’appalto presso il quale era occupato il sig. D.N., il fatto oggettivo dell’impossibilità di riadibire il lavoratore allo stesso cantiere, il fatto oggettivo della condotta tenuta dal lavoratore successivamente alla cessazione del rapporto (cioè il suo rifiuto a riprendere servizio presso la società esponente presso un altro appalto sito nella medesima provincia), tenuto altresì conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 19552/2016 nella causa gemella concernente la società Dussman e il lavoratore C.;
2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ovvero l’assolvimento dell’onere di repechage da parte della società Dussman sulla base delle circostanze ammesse anche dalla Corte di appello di Napoli (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte territoriale, fornito una motivazione contraddittoria e illogica nella misura in cui ha affermato che la società avrebbe offerto un nuovo posto di lavoro al D.N. nel settembre 2006 salvo poi rilevare che la società non ha fornito la prova dell’impossibilità di reimpiegare il lavoratore.
3. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non sono fondati.
3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio – al quale questo Collegio ritiene di ottemperare – secondo cui, in caso di ricorso per cessazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell’ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che, il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone Come pacifici o accertati definitivamente (sentenza 3 settembre 2020, n. 18303).
In particolare, in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, (da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge), il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, mantenendo tutte le facoltà che competevano originariamente al giudice del rinvio quale giudice di merito, relativamente ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza oggetto di annullamento, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (tra Cass. pen. 20 febbraio 2018, n. 11641; Cass. civ. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. civ. febbraio 2018; n. 2652).
Invero, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto, formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Cass. pen. 4 marzo 2020, n. 8733 cit.).
L’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera soltanto con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito.
3.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, in, sede di rinvio e con riguardo alla qualificazione dell’atto di cessazione del rapporto di lavoro tra la società Dussman e il lavoratore, ha riesaminato la comunicazione inoltrata il 2.8.2006 dallà società alla luce degli avvenimenti intercorsi il giorno precedente presso la Provincia di Napoli (Ufficio vertenze collettive) ove l’offerta di costituzione di un rapporto di lavoro con la società subentrante nell’appalto (Splendente) era stata rifiutata dalle organizzazioni sindacali in quanto avente modalità orarie differenti dall’impiego intratteputo con la società perdente l’appalto. Ha, inoltre, esaminato – come richiesto dalla cassazione con rinvio – i documenti 10 e 11 prodotti dalla società Dussmann e la deposizione del teste L., giungendo a ritenere intercorso un atto di licenziamento del D.N. e successive offerte di ricostituzione ex novo di un rapporto di lavoro, non semplicemente sulla base dell’elemento decisivo “dell’inserimento presso una nuova sede” bensì alla luce di ulteriori elementi quali il tenore lessicale delle lettere inviate dalla Dussmann (l’11.9.2006 e il 27.10.2006) al D.N., la disamina della deposizione del teste L., da ciò traendo la conclusione che (considerata l’avvenuta comunicazione, con lettera del 2.8.2006, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) la società non aveva revocato l’atto di recesso, non avendo proposto una reintegrazione nel posto di lavoro, ma attendendo l’istanza di riammissione in servizio da parte del lavoratore. Ne’ appare incoerente e contraddittoria la ritenuta inottemperanza all’obbligo di repechage; avendo ritenuto, la Corte distrettuale, che “l’offerta verbale formulata” dalla società nel settembre e nell’ottobre 2006 non indicava né sede di lavoro né riconoscimento dell’anzianità pregressa e dell’inquadramento già posseduto né mansioni da attribuire.
Ne deriva che, nella specie, la Corte distrettuale si è uniformata al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite innanzi citate, potendo, nel rispetto dei suindicati non solo riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti fasi processuali non presupposti dal principio di diritto, ma fare, altresì, riferimento a fatti ulteriori.
Questo tipo di valutazione, ampia e approfondita, era proprio quella che si chiedeva nella sentenza rescindente, in relazione all’indagine sulla volontà del datore di lavoro espressa sia nella comunicazione del 2.8.2006 (ricostruita meditante il filtro degli avvenimenti accaduti il giorno precedente in sede di confronto tra datore di lavoro e sindacati dei lavoratori, che ha dimostrato “profili di distorsione tra dichiarazione espressa e realtà sostanziale idonei ad alterare completamente lo spettro volontaristico e che consentono di qualificare la volontà della Dussmann come unitelarmente dismissiva”, pag. 7 della sentenza impugnata) sia nelle comunicazioni del settembre-ottobre 2006 (interpretate alla luce del tenore testuale e della deposizione resa dal teste L., pagg. 8 e 9).
Il richiamo della “causa gemella” decisa da questa Corte con sentenza n. 1052 del 2016, pur se ovviamente non vincolante, non è nemmeno dirimente, posto che seppur concernente un altro lavoratore impegnato, dalla stessa società Dussmann, nell’appalto vinto dalla subentrante società Splendente – ha avuto ad oggetto circostanze di fatto, parzialmente diverse (in specie, una comunicazione del datore di lavoro in data successiva rispetto a quella indirizzata al D.N., e dunque temporalmente più lontana dall’incontro dell’1.8.2006 con le organizzazioni sindacali, a seguito del quale – emerge dalla stessa sentenza impugnata – sono sopravvenute offerte di lavoro dalla Splendente).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi, e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021