LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4168-2019 proposto da:
P.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SABINA PIZZUTO;
– ricorrente –
contro
INTERNATIONAL SHIPPING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MANUELA CARLA BUFFON;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 622/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2018 R.G.N. 134/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. Con sentenza n. 622 del 19.11.2018 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, proposto dal lavoratore e confermando la sentenza del Tribunale di Palmi, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo il 25.9.2014 dalla International Shipping s.r.l. a P.R., operaio portuale, per violazione dei criteri di buona fede e correttezza e, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 5 e 7, come novellata dalla L. n. 92 del 2012, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro fra le parti e condannato la società a pagare un’indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
2. La Corte distrettuale, con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicato, ha escluso la ricorrenza della “manifesta insussistenza” del motivo addotto alla base del licenziamento (calo delle commesse ICO BLG e crisi generale che investiva il porto di *****, come specificamente esposte nella lettera di recesso) rilevando, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che il materiale probatorio acquisito aveva dimostrato che la società aveva subito perdite in bilancio in tutti gli anni dal 2011 al 2014 con conseguente calo del fatturato delle vendite, che la ICO BLG aveva avviato procedure di mobilità, che la società committente Medcenter Container Terminal-MCT aveva annunciato esuberi, che era stata costituita una Agenzia per il ricollocamento dei lavoratori portuali, che era emerso (a seguito di prova testimoniale) un ricorso sporadico all’utilizzo di personale della società Medcenter Container Terminal-MdT, che non erano state chiarite in giudizio le procedure (nella specie, gli eventuali oneri posti a carico della società beneficiaria) per l’assegnazione di un contributo regionale, che, infine, la dichiarazione della società concernente la sua situazione patrimoniale ai fini della concessione delle autorizzazioni per operare nel porto non dimostrava una sua solidità finanziaria in quanto evidenziava le perdite subite negli anni 2011 e 2012.
3. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso, per Cassazione affidato a due motivi. La società ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 c.c.; artt. 115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, lett. 4), art. 416 c.p.c., art. 111 Cost. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, escluso la ricorrenza di una “manifesta insussistenza del fatto” (ai fini del diniego della reintegrazione nel posto di lavoro) sulla base di elementi contabili non esistenti al momento del licenziamento (ossia il conto economico allegato al bilancio 2014, che all’epoca del licenziamento, 25.9.2014, non era ancora stato redatto), così “alleggerendo” l’onere probatorio del datore di lavoro, considerato altresì che non potevano nemmeno ritenersi probanti il deposito del consuntivo definitivo, gli esuberi dei terminalisti Medcenter Container Terminal-MCT, la creazione dell’Agenzia per il ricollocamento dei lavoratori portuali, le perdite indicate nei bilanci 2012 e 2013.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e art. 7, artt. 115,116,132 c.p.c., art. 111 Cost. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato – ai fini della selezione del regime sanzionatorio da applicare – l’indagine sulla “manifesta insussistenza del fatto” ritenendo non determinante il ricorso (seppur risultato – dalla prova testimoniale – sporadico) a manodopera di altra società (Medcenter Container Terminal) nonché il rifiuto di un consistente contributo regionale e la certificazione rilasciata, dalla stessa società International Shipping (ai fini di ottenere le necessarie autorizzazioni per operare nel porto) di essere in bonis, tutti elementi che integravano l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo.
3. I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.1. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte distrettuale ha confermato la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo del P. applicando la c.d. tutela risarcitoria forte di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, (in forza del rinvio operato dal successivo comma 7); investita del reclamo del lavoratore concernente il requisito della “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio più severo consistente nella reintegrazione, nel posto di lavoro (di cui all’art. 18, comma 4), la Corte d’appello, esaminando il quadro probatorio acquisito, ha escluso che la fattispecie esaminata presentasse un’assenza dei presupposti di legittimità tale da integrare il suddetto requisito.
3.2. I motivi presentano profili di inammissibilità in quanto volti, nella sostanza, a criticare la valutazione del materiale probatorio come, eseguita dalla Corte di merito, al di fuori dei limiti consentiti dallo schema legale del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014).
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non, configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020), archetipo a monte non consentito dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ritenuta illegittimità del licenziamento.
3.3. In relazione ai residuali motivi di censura attinenti alla violazione del principio di scelta del regime sanzionatorio come previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, come introdotto dalla L. n. 92 del 2012, deve dichiararsene l’infondatezza. Invero, dal tenore lessicale della disposizione emerge che, di regola, a monte dell’accertata illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice condanna il datore di lavoro alla corresponsione di un’indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza (Cass. n. 29102 del 2019).
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’insufficienza probatoria in ordine ai due requisiti costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – ossia sussistenza della ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa e del nesso di causalità con il recesso intimato nonché adempimento dell’obbligo di “repechage” – non è sussumibile nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto”, contemplata dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, nella formulazione, modificata dalla L. n. 92 del 2012, ratione temporis che va riferita solo ad una evidente, e facilmente verificabile sul pianto probatorio; assenza dei presupposti di legittimità del recesso (Cass. n. 10435 del 2018; Cass. 16702 del 2018, Cass. n. 181 del 2019).
E’ stato altresì affermato che la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso (Cass. n. 14021 del 016, Cass. n. 19732 del 2018).
3.4. Considerato che è compito del giudice del merito verificare, se sia manifesta, ossia evidente, l’insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, ovvero della impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse” (Cass. n. 10435 del 2018; Cass. n. 321591 del 2018), la Corte distrettuale ha esaminato tutti gli elementi probatori acquisiti e, pur confermando la violazione dei criteri di buona fede e correttezza in relazione alla scelta del lavoratore da licenziare, ha ritenuto concreta ed effettiva la ragione, di ordine economico posta a base del recesso, con conseguente esclusione del requisito della manifesta insussistenza del motivo di licenziamento perché tale ipotesi è riconducibile non a quella peculiare che postula un connotato di particolare evidenza nell’insussistenza del fatto posto a fondamento del recesso, bensì a quella di portata generale, per la quale è sufficiente che “non ricorrano gli estremi del predetto giustificato motivo” oggettivo, con conseguente applicazione della tutela indennitaria di cui all’art. 18 novellato, comma 5.
Va, incidentalmente, precisato che trattandosi di fattispecie nella quale non è stato ravvisato il presupposto (ossia la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento”) che avrebbe potuto consentire l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 come novellata dalla L. n. 92 del 2012, non esplica alcun effetto la sopravvenuta decisione della Corte Costituzionale n. 59 del 2021.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
5. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021