LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11203-2019 proposto da:
SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dagli avvocati CATALDO MOTTA, VALERIA GALASSI;
– ricorrenti –
contro
M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1184/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/10/2018 R.G.N. 622/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 19.10.2019, confermando la sentenza del Tribunale di Brindisi, ha condannato la Società Trasporti pubblici Brindisi al pagamento di Euro 6.615,00 a favore del dipendente M.E., oltre accessori e spese legali, a titolo di risarcimento del danno da mancati riposi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820 del 1985, richiamato oggi dall’art. 174 nuovo C.d.S. (riposo minimo di 11 ore giornaliere e riposo settimanale di 45 ore consecutive), e non fruiti, essendo stato adibito per cinque giorni alla settimana alla guida di automezzi adibiti al trasporto pubblico di persone su tratte urbane ed extraurbane per percorsi più lunghi di 50 chilometri.
2. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto presunto il danno subito dal lavoratore, qualificato come danno da usura psicofisica provocato dalla maggiore penosità del lavoro (e non come danno biologico), liquidando il danno in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione del lavoro straordinario, notturno e festivo.
3. Avverso tale sentenza ricorre il datore con tre motivi; resiste il lavoratore con controricorso.
4. In data precedente all’udienza, la Società Trasporti pubblici Brindisi ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Presidente e legale rappresentante della società nonché dall’avvocato della stessa, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale la società ha rinunciato al ricorso, dichiarazione alla quale il lavoratore e il suo difensore hanno aderito; le parti hanno altresì regolato le spese di lite, compensandole integralmente.
5. Il giudizio fra la società e il lavoratore deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021