Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28178 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20017-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4470/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/12/2017 R.G.N. 5379/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 4470 del 2017, la Corte d’appello di Roma in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di T.A. all’assunzione a tempo indeterminato presso la Poste Italiane S.p.A. in mansioni compatibili con il proprio stato di salute a decorrere dall’1 febbraio 2009;

in particolare, la Corte, non condividendo le conclusioni del primo giudice circa la validità ed efficacia della clausola che, a seguito dell’adesione agli accordi sindacali del 2006 e 2008, richiedeva, per l’assunzione, il superamento della c.d. “prova motomezzo”, posto l’inserimento del ricorrente nella graduatoria nazionale ai fini dell’eventuale assunzione definitiva a tempo indeterminato (a seguito di rinunzia ad ogni pretesa in ordine ai pregressi rapporti a termine), aveva dichiarato la nullità della clausola stessa, reputandola discriminatoria in relazione alle condizioni fisiche del T., portatore di handicap;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, assistito da memoria, Poste Italiane S.p.A., affidandolo a due motivi;

resiste, con controricorso, T.A..

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili;

giova evidenziare, in ordine alla omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);

nel caso di specie, parte ricorrente deducendo un omesso esame di un fatto decisivo invoca, in realtà, una rivisitazione fattuale della vicenda, inammissibile in sede di legittimità;

in particolare, Poste Italiane allega tale omissione con riguardo all’Accordo sindacale del 13 gennaio 2006 con il quale la Società si era impegnata a reperire, nell’ambito della graduatoria nazionale “il personale necessario per le attività di recapito e di operazioni logistiche, per esigenze sia stabili che flessibili, fra le risorse già impegnate in passato a tempo determinato” adducendo che non ne sarebbe comunque stata garantita la futura assunzione;

a ben guardare, quell’Accordo assume, invece, un ruolo centrale nell’iter argomentativo della Corte, senza che se ne possa arguire l’omesso esame ma, anzi, essendo lo stesso posto quale punto di partenza nella decisione della Corte che ha poi individuato nella clausola concernente il mancato superamento della c.d. prova motomezzo una clausola discriminatoria, alla luce della normativa interna e sovranazionale, in quanto atta a generare un trattamento deteriore per l’aspirante al posto in situazione di handicap motorio;

tale limitazione è stata ritenuta incompatibile con il regolamento delle parti sociali ed in contrasto in particolar modo con la direttiva 2000/78 e, pertanto, nulla per lesione del principio della parità di trattamento nell’accesso all’occupazione, con valutazione fattuale insuscettibile di revisione in sede di legittimità;

parte ricorrente deduce, poi, che, così argomentando in ordine alla limitazione della proposta di assunzione alle sole mansioni di recapito “previo superamento della prova di conduzione motomezzo”, i giudici di secondo grado avrebbero violato e/o falsamente applicato le disposizioni in tema di interpretazione della volontà delle parti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss.;

va premesso, al riguardo, che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018);

nel caso di specie, nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dalla Corte territoriale che, anzi, proprio muovendo dal dato letterale dell’Accordo tra le parti sociali ha ritenuto nulla la clausola in questione;

in particolare, deve escludersi, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, che il giudice di secondo grado abbia voluto statuire circa la sussistenza di un incondizionato diritto dell’aspirante, utilmente collocato in graduatoria, ad una assunzione a tempo indeterminato;

a Corte, invece, ha considerato quale punto di partenza nel proprio iter motivazionale il presupposto in base al quale l’assunzione avrebbe potuto essere perfezionata soltanto qualora alla data della convocazione l’Azienda avesse necessità di personale nell’ambito delle “attività di recapito e di operazioni logistiche” secondo l’accordo intercorso fra le parti al fine di pervenire ad una soluzione del contenzioso sul tema e di favorire il “graduale superamento del fenomeno” (concernente, appunto, l’ampio numero di controversie) procedendo al reperimento di personale necessario tra le risorse già impegnate in passato a tempo determinato;

in tale contesto, la ulteriore e successiva previsione di una clausola aggiuntiva di superamento della prova motomezzo è stata correttamente reputata contrastante con i principi interni e sovranazionali in tema di parità di trattamento in materia di occupazione nonché violativa dei canoni di buona fede, trattandosi di clausola discriminatoria per l’interessato, tenuto conto delle circostanze concrete del caso e del previo impiego del lavoratore in mansioni equivalenti compatibili con le sue condizioni fisiche, con conseguente assenza di ostacoli al perfezionamento del contratto di assunzione previsto dalla lettera di convocazione del 13/07/2009 ai sensi dell’accordo sindacale del 10/0/72008, a tempo indeterminato parziale al 50% ma, nondimeno, in mansioni compatibili con le condizioni fisiche del lavoratore;

alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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