LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3071-2020 proposto da:
S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. 2759/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 03/12/2019 R.G.N. 2095/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
CHE:
1. con decreto 3 dicembre 2019, il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso di S.S., cittadino *****, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Salerno, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito: di essere vissuto nella regione di ***** (*****) lavorando come cercatore d’oro alle dipendenze di un datore che talvolta gli assegnava anche commissioni di approvvigionamento da sbrigare in città; di essere stato aggredito un paio di volte da banditi che gli avevano sottratto il motorino e il denaro affidatigli dal datore; in occasione della seconda aggressione e rapina, non avendogli più creduto il datore di lavoro che gli aveva intimato la restituzione dei due motorini e del denaro, a pena di denuncia alla polizia e peggio, né essendo egli in grado di provvedervi, di avere deciso, su consiglio di un commerciante in città (dal quale egli si era ogni volta recato per le commissioni e che, ben conoscendo il suo datore, lo aveva avvertito della precedente uccisione dal medesimo di un altro ragazzo in analoga vicenda), di lasciare il Paese, per arrivare, attraverso l’Algeria e poi la Libia (dove aveva lavorato alcuni mesi, subendo violenze e rapine di quanto guadagnato), finalmente in Italia;
4. il Tribunale riteneva poco credibile il timore del richiedente di un’effettiva minaccia di morte del datore di lavoro e pure di “finire in prigione”, in assenza di “motivi di sorta (che in ipotesi avrebbero dovuto essere legati alle condizioni carcerarie)” per evitare “un giudizio nel paese d’origine (verosimilmente per appropriazione indebita)”. Sicché, avuto riguardo anche alla situazione generale del ***** in base a fonti indicate, esso escludeva la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori; ma pure di quella umanitaria, in assenza in particolare di ragioni di particolare vulnerabilità soggettiva del richiedente, né di gravi e oggettivi motivi di carattere umanitario, neppure valendo in sé la circostanza della sua prestazione lavorativa in funzione di un adeguato livello di integrazione sociale in Italia, in assenza di un rischio specifico di rimpatrio;
5. con atto notificato il 10 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,14, per la mancata concessione al richiedente della protezione sussidiaria, nonostante la vicenda raccontata e il pericolo concreto e attuale di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani, in assenza di un sistema di giustizia effettivo e in grado di tutelarne diritti e incolumità (primo motivo); violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1bis, per inidoneo adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa, sulla base di una più specifica indagine della condizione sociale e politica del *****, ancora caratterizzata da violenza diffusa e generalizzata con presenza di gruppi armati, forti tensioni e atti terroristici come documentato dal sito del Ministero “*****” e dal rapporto annuale di Amnesty International 2017/18 e dal Word Report Human Rights 2018, in una situazione di grave criticità del sistema giustizia, con segnalazione di trattamenti disumani e degradanti compiuti dalle stesse forze di polizia, in base alla più recente relazione di Amnesty International (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. nell’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (regolato in particolare dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. b), il loro riscontro sulla base di “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.) si colloca a completamento della valutazione procedimentalizzata di credibilità, che è sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908): sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dall’art. 3, comma 5 D.Lgs. cit. (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
3.1. nel caso di specie, il Tribunale, pur dando atto, nella sua concisa e lacunosa valutazione del fatto raccontato, della paura del richiedente “che il suo datore di lavoro possa farlo imprigionare oppure possa fargli del male o addirittura ucciderlo” (primi due alinea di pg. 11 della sentenza) ed evidenziando “la poca credibilità di un’effettiva minaccia di morte” (terzo alinea di pg. 11 della sentenza), ha minimizzato il suo “timore di finire in prigione”, escludendo con un apprezzamento squisitamente soggettivo la ricorrenza di “motivi di sorta (che in ipotesi avrebbero dovuto essere legati alle condizioni carcerarie) perché l’istante eviti un giudizio nel paese d’origine” (primo capoverso di pg. 11 della sentenza);
3.2. esso si è così limitato ad una generale illustrazione della condizione politica e sociale del *****, nella sua evoluzione degli ultimi anni, sulla base peraltro di informazioni tratte da siti internet privi di ufficialità (pgg. da 11 a 13 del decreto), in quanto non elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa (cd. COI, ossia Country of Origin Information) e pertanto non ufficiali (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), né accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253); senza operare alcun approfondimento istruttorio, tramite acquisizione di specifiche informazioni ufficiali in ordine alla situazione carceraria in *****, né del particolare contesto di violenza e rapina, anche per bande, in relazione alla ricerca e allo sfruttamento dell’oro, in cui si colloca la vicenda del richiedente;
3.2. al contrario, il richiedente ha tempestivamente allegato il proprio timore di rimpatrio per il verosimile rischio, non essendo egli in grado di restituire il valore equivalente ai due motorini né il denaro sottrattogli violentemente, di una carcerazione senza rispetto dei fondamentali diritti umani: “non potendo far conto su di un sistema di giustizia effettivo capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità” (così al penultimo capoverso di pg. 21 del ricorso); inoltre, egli ha fornito di ciò una specifica indicazione, tramite pertinenti fonti aggiornate (in particolare, rapporto di Amnesty International 2017/18 con specifico riferimento alla “*****”: al terz’ultimo e quart’ultimo capoverso di pg. 34 del ricorso), a corredo di una censura idonea a dimostrare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice abbia tratto il suo convincimento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769; Cass. 20 gennaio 2021, n. 926);
3.3. ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b), può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie e, al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istruttoria necessaria per ottenere informazioni precise sull’attuale condizione generale e specifica del Paese di origine (Cass. 24 ottobre 2013, n. 24064; Cass. 19 giugno 2019, n. 16411);
4. il ricorrente deduce poi violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per esclusione della protezione umanitaria nella ritenuta carenza di prova di una condizione di vulnerabilità del richiedente, invece “determinata dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali, dalle molteplici criticità del Paese d’origine in termini di violenza, insicurezza sociale e violazione di diritti umani, oltre che dalle stesse violenze patite nei Paesi di transito” (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale la condizione di vulnerabilità soggettiva e oggettiva (giovane età, assenza di legami sociali attuali, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza) e l’integrazione socio-culturale sul territorio italiano (quarto motivo);
5. essi sono assorbiti;
8. pertanto il primo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, con assorbimento degli altri, cassazione del decreto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, assorbiti gli altri; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021