Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.2818 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24201/2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA RUSSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 3739/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

RITENUTO IN FATTO

E.E., cittadino ***** originario di *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di aver lasciato la Nigeria in quanto, partecipe ad una confraternita – gli ***** -, si era rifiutato di obbedire all’ordine di vendicare la morte di un membro di essa ad opera di una confraternita rivale. Pertanto, temendo, a sua volta, per la propria vita, egli aveva deciso di abbandonare la Nigeria.

Il Tribunale rigettava la domanda con Decreto n. 3739 del 2019 del 12.7.2019.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, i giudici di merito osservavano al riguardo che tale fatto non prospettava alcuna persecuzione in forza della quale fosse riconoscibile lo status di rifugiato, nè consentiva di accordare la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). In particolare, quanto narrato dal richiedente oltre che generico era altresì poco plausibile, perchè contrastante con le fonti qualificate informative (COI, acronimo di Country of Origin Information). Queste descrivevano le confraternite nigeriane quali organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, ad estorsione, omicidi e violenze varie su commissione, caratterizzate da una rigida gerarchia, la cui scalata era connessa al numero di omicidi commessi. Di conseguenza non era credibile che il richiedente – come pure aveva riferito – all’interno della confraternita disimpegnasse il semplice compito di organizzare le feste, nè che egli avesse espressamente dichiarato al suo capo di non voler vendicare la morte dell’amico ucciso, e che ciò non di meno ne fosse uscito indenne fuggendo in un’altra città, nè che fosse riuscito a scampare alla conseguente rappresaglia avvenuta presso la casa della sorella.

Rilevava, inoltre, il Tribunale, varie contraddizioni rispetto a quanto riferito inizialmente davanti alla Commissioni territoriale.

Quanto all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), il Tribunale escludeva, sempre in base alle COI compulsate, che nella zona d’origine del richiedente sussistesse una situazione di violenza generalizzata, questa essendo segnalata solo in altre parti della Nigeria, salvo scontri tra l’esercito e gruppi criminali operanti, però, principalmente a danno delle compagnie petrolifere.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, perchè il Tribunale, nel giudicare della credibilità del richiedente, non si sarebbe attenuto ai non sostituibili parametri normativi tipizzati da dette norme; e in conseguenza di ciò non avrebbe considerato, alla luce delle informazioni sul Paese d’origine, che le confraternite detengono un vero e proprio potere sul territorio, non contrastato dalla corrotta polizia nigeriana.

1.1. – Il motivo è infondato.

Proprio attraverso il corretto impiego delle informazioni sul Paese d’origine, tratte da fonti qualificate (***** del 2016) ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, i giudici di merito sono pervenuti a valutare come non credibili le dichiarazioni rese dal richiedente, formulando quindi un motivato giudizio sulla sua generale inattendibilità; sicchè il provvedimento impugnato ha operato un’applicazione paradigmatica delle norme di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. c) ed e).

2. – Il secondo mezzo allega, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè il Tribunale non avrebbe acquisito informazioni aggiornate sulla situazione generale del Paese d’origine del richiedente, soggetto ad una situazione di violenza generalizzata.

2.1. – Anche tale motivo è destituito di fondamento.

In tema di protezione internazionale, ai tini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (v. n. 26728/19).

Richiami che, nella specie, mancano del tutto, essendosi parte ricorrente limitata a citare, a conforto della propria tesi, precedenti di merito e non già fonti qualificate ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, citato art. 8, comma 3, a nulla rilevando che quelli devono aver utilizzato queste. Ne deriva che la doglianza è del tutto aspecifica, poichè non dimostra se e quali fonti d’informazione, più recenti di quelle adoperate nel decreto impugnato, segnalino nella regione di provenienza del richiedente (Delta State) una situazione di violenza indiscriminata, secondo l’accezione che trae dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (v. sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12).

3. – In conclusione il ricorso va respinto.

4. – Spese a carico del ricorrente, liquidate come in dispositivo.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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