Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28181 del 14/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3323-2020 proposto da:

L.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE CENTONZE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – PREFETTURA DI LECCE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 544/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 8502/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PATTI PIERGIOVANNI.

RILEVATO

CHE:

1. con ordinanza 10 dicembre 2019, il Giudice di Pace di Lecce rigettava il ricorso di L.R., cittadino *****, di opposizione al decreto prefettizio di espulsione de 13 agosto 2019, per essersi il richiedente, entrato regolarmente in Italia dalla frontiera di Roma il 1 gennaio 2007, ivi irregolarmente trattenuto oltre il termine di validità del suo ingresso;

2. avendo il Prefetto il potere di adozione del provvedimento di espulsione e lo stesso richiedente indicato nella scheda informativa (redatta in lingua italiana con traduzione contestuale in lingua araba) di non voler informare l’autorità diplomatica senegalese, né la concessione di un termine per la partenza volontaria (con evidente rischio di fuga), il Giudice di Pace salentino ne riteneva la correttezza, per: a) l’assenza di vincoli familiari, neppure evidenziati dal ricorrente, né in Italia né in *****, ma neppure di patologie giustificanti la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di salute; b) l’esclusione della violazione dei divieti di espulsione e di respingimento, in difetto di presupposti per la sua persecuzione; e) la postdatazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno rispetto al provvedimento di espulsione del 1 ottobre 2018; d) il rispetto del principio di specialità della L. n. 689 del 1981, art. 9 dovendosi intendere, dopo l’introduzione del reato di immigrazione clandestina (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10bis), l’espulsione dell’immigrato entrato irregolarmente quale sanzione amministrativa accessoria;

3. con atto (ri)notificato il 28 settembre 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; ed infatti, la Prefettura, cui il ricorso era stato notificato la prima volta (il 15 gennaio 2020) presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che pure non ne aveva assunto il patrocinio nella precedente fase di merito, riceveva notificazione del ricorso presso di sé, a seguito di rinvio a nuovo ruolo per l’assegnazione di un nuovo termine per l’adempimento; essa rimaneva intimata senza svolgere alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE;

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 5, art. 9bis, comma 6, art. 13, comma 2bis ed omesso esame su fatto decisivo, quale l’effettività di vincoli familiari e durata del soggiorno, essendosi il Giudice di Pace basato sul “foglio notizie”, anziché sul fascicolo personale dello straniero, di cui è depositaria la stessa Questura ove è compilato il primo foglio: risultando dagli atti il suo ingresso in Italia per ricongiungimento familiare e con contraddittoria valutazione dell’assenza di legami familiari in ***** rispetto alla permanenza in Italia (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. il mezzo difetta di specificità, prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in assenza di trascrizione del suindicato fascicolo personale, quanto meno nella sua parte significativa, al fine di consentirne il vaglio di decisività (Cass. 25 agosto 2006, n. 18506; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass. 21 maggio 2019, n. 13625), a fronte della netta affermazione giudiziale di omessa evidenziazione dal ricorrente di “alcun vincolo familiare in Italia o in ***** valutabile” (sub p.to 1 di pg. 2 dell’ordinanza);

4. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), art. 14, comma 5 ter, per la ritenuta sussistenza di una fattispecie espulsiva (tardiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) diversa da quella effettivamente contestata allo straniero ed oggetto di sua specifica impugnazione (precedente espulsione) (secondo motivo);

5. esso è infondato;

6. nel giudizio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 8, 9 e 10, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nell’art. 13, comma 2, lett. a), b) e c) D.Lgs. cit., dovendosi ritenere che l’atto espulsivo sia a carattere vincolato (Cass. 28 giugno 2002, n. 9499; Cass. 25 febbraio 2004, n. 3746; Cass. 5 gennaio 2005, n. 210; Cass. 25 ottobre 2005, n. 20668; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27652);

6.1. una volta emesso il decreto di espulsione dello straniero, da parte del prefetto, per annullamento o revoca del permesso di soggiorno, il giudice adito in sede di opposizione, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 28 giugno 2002, n. 9499; Cass. 26 settembre 2008, n. 24271, con specifico riferimento al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno);

6.2. nel caso di specie, il Giudice di Pace adito ha risposto, in modo coerente ed esaustivo a tutti i motivi di opposizione, in riferimento alle questioni poste con una motivazione pertinente, in particolare esplicitando le ragioni di negazione di permesso alla base del secondo provvedimento di espulsione (sub p.ti A, B di pg. 1 dell’ordinanza del Giudice di Pace);

6.3. inoltre, esso ha dato espressamente atto che il provvedimento prefettizio impugnato (del 13 agosto 2019) appurava la permanenza dello straniero “senza valido titolo per il soggiorno”, ragione per la quale già era stato espulso dal Prefetto con precedente decreto 1 ottobre 2018: sicché, non ricorre la modificazione di fattispecie denunciata, per giunta sul solo rilievo di un “Considerato” (trascritto sub 4 a pg. 3 e all’ultimo capoverso di pg. 5 del ricorso), in assenza di una completa trascrizione del decreto prefettizio 13 agosto 2019;

7. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19 ed omessa pronuncia su un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per mancato esame della deduzione dal ricorrente, con il terzo motivo di opposizione, dell’affezione di patologie, oggetto una memoria difensiva, tali da consentirgli il rimpatrio (terzo motivo);

8. esso è infondato;

9. non ricorre, infatti, l’omissione denunciata, per essere stata la circostanza esaminata, con valutazione negativa (“né vi è prova di patologie di salute tali da consentire l’ottenimento del relativo permesso”: sub p.to 2, ult. parte di pg. 2 del decreto);

10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero (Prefettura di Lecce) vittorioso svolto difese e con esenzione dal raddoppio del contributo unificato, a norma del D.Lgs. n. 151 del 2011, art. 18, comma 8 (Cass. nn. 6285, 11493, 11954/2020);

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472