Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28182 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8549/2019 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Borsalino, del foro di Alessandria, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal cons. Dott. Andrea Gentili.

RILEVATO

Che la Corte di appello di Torino con sentenza n. 258 del 2019, pubblicata in data 8 febbraio 2019, ha respinto il gravame proposto da N.H., cittadino del *****, avverso la ordinanza del Tribunale di Torino del 4 aprile 2018, notificata il successivo 11 aprile 2018, con la quale era stata confermato il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento dello status di rifugiato politico nonché le altre forme di protezione internazionale;

che il ricorrente, il quale ha assunto di essere di religione mussulmana, ha riferito di avere lasciato il suo paese di origine a causa delle aggressioni fisiche da lui subita da parte di un individuo, creditore del padre del richiedente, il quale voleva da lui la restituzione del danaro a lui dovuto e di non potere ivi rientrare a causa del timore del ripetersi di esse;

che a sostegno della propria decisione di rigetto della impugnazione del provvedimento reso dalla competente Commissione territoriale, il Tribunale, e poi la Corte di appello che ha confermato la decisione del giudice di primo grado con riferimento all’unico tema di fronte ad essa devoluto, riguardante il rigetto del riconoscimento della protezione umanitaria, hanno osservato che non vi erano gli elementi per il suo riconoscimento in quanto, per un verso si trattava di vicenda legata ed un episodio di criminalità comune, connessa ad un reato di usura, e che, per altro verso, la situazione del ***** non era tale da giustificare l’affermazione della esistenza di una minaccia grave per la vita e la persona del richiedente;

che contro la sentenza della Corte di appello è stato ora proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi;

che, con atto del 17 maggio 2019 il Ministero dell’interno, si è costituito in giudizio senza svolgere alcuna difesa ma al solo fine di ricevere l’avviso della fissazione dell’udienza.

CONSIDERATO

Che il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, con riferimento alla sola mancata affermazione del suo diritto a ricevere la protezione umanitaria, sulla base di due motivi di impugnazione;

che con il primo di essi il richiedente ha lamentato sia sotto il profilo della violazione di legge che di quello della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia la circostanza che la Corte di merito abbia escluso la esistenza di un conflitto armato interno nel *****, mentre con il secondo motivo, sempre articolato con riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte di merito non abbia valutato la circostanza che questi risulta essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fattore questo che evidenzierebbe quella condizione di radicamento nel territorio nazionale che, evidenziando una condizione di particolare vulnerabilità nel caso di sua perdita, giustificherebbe il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

che mentre primo motivo di ricorso è inammissibile il secondo è fondato;

che, secondo quanto osserva il Collegio, in ordine al primo motivo si rileva che la Corte di appello ha giustificato la sua decisione anche in ragione della natura meramente interprivata del conflitto che ha visto protagonista l’attuale richiedente ed il creditore del padre, avendo la Corte evidenziato che si tratta di contrasti legati all’esercizio dell’usura che potrebbero verificarsi ovunque;

che in relazione a tale ragione del decidere il ricorrente non ha affatto preso posizione;

che tale manchevolezza rende inammissibile, perché generico, il ricorso sul punto;

che, invece, la motivazione della sentenza impugnata è effettivamente carente in relazione alla inadeguata considerazione della incidenza ai fini del riconoscimento della protezione internazionale umanitaria della situazione di intervenuta integrazione sociale del N. sul territorio nazionale;

che, come questa Corte ha rilevato, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nell’effettuare il giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e la condizione in cui questi verrebbe a trovarsi nel paese di provenienza ove rimpatriato, il giudice, al fine di dare concreta attuazione al diritto alla vita privata e familiare, protetto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, deve tener conto, quale fattore concorrente ma non esclusivo di un’eventuale situazione di vulnerabilità, anche dell’esistenza e della consistenza dei legami del richiedente in Italia, effettuando un bilanciamento tra il pericolo di danno alla vita e l’interesse statale al controllo dell’immigrazione (Corte di cassazione, Sezione I civile, 28 ottobre 2020, n. 23720);

che nel caso in esame la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il N. fosse portatore semplicemente di forme del tutto occasionali ed episodiche di integrazione sociale, quali possono essere considerate le attività di mero volontariato ovvero di lavoro a tempo determinato per brevi periodi, laddove lo stesso ha, viceversa, dimostrato di essere stato assunto con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fattore questo indicativo di un non effimero radicamento dello stesso sul territorio nazionale. La mancata valutazione della condizione effettiva di radicamento sociale (determinata dalla condizione lavorativa stabile e non occasionale come affermato nel provvedimento impugnato) ha prodotto un’alterazione del giudizio comparativo cui il giudice del merito è tenuto sulla base non di una generica menzione di non pericolosità del paese di origine, ma di un confronto tra la condizione personale di radicamento allegata e la situazione che in relazione ad essa si verrebbe a determinare in virtù del rimpatrio. Nella specie la comparazione doveva essere svolta con riferimento alla condizione socio economica del paese ed alla possibilità per il ricorrente di condurre la propria vita senza oltrepassare la soglia di un’esistenza dignitosa;

che, di conseguenza, si deve valutare se la perdita dell’opportunità effettiva di integrazione sociale esponga il ricorrente al rischio di privarlo della realizzazione di ogni sua aspettativa di vita;

che, in conclusione, è necessario, che il giudice del merito, non si limiti a valutazione astratte e generali ma sappia calare nella concretezza della peculiare fattispecie, il giudizio sul riconoscimento di una condizione di vulnerabilità idoneaa ad integrare la protezione di carattere umanitario;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata con rinvio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino per nuovo esame e per il regolamento delle spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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