LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9596/2019 proposto da:
F.B., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. Lorenzo Trucco, del foro di Torino, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1561/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2020 dal cons. Dott. Andrea Gentili.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 17 dicembre 2017, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di F.B., cittadino *****, avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino aveva respinto la domanda da quello presentata volta al riconoscimento della detta protezione.
Avverso tale provvedimento ha interposto appello il F. e la Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata n. 1561 del 2018, pubblicata in data 10 settembre 2018, ha rigettato il gravame.
Propone ora ricorso per cassazione il richiedente, affidandolo a due motivi di impugnazione.
Il Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso del 23 aprile 2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di appello torinese avrebbe contraddittoriamente rigettato la richiesta di audizione del ricorrente, sebbene abbia rilevato delle incongruenze nel racconto da questo fatto che avrebbero potuto essere oggetto di indagine ove la Corte avesse sentito il richiedente.
Con il secondo motivo di ricorso il F. ha lamentato il fatto che la Corte piemontese, in violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, non lo abbia ritenuto meritevole, oltre che della protezione sussidiaria, neppure della protezione umanitaria, in quanto la situazione esistente nel ***** presenta un quadro di tutela dei diritti individuali che rende lontanissimo l’effettivo godimento delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana da parte del richiedente.
Mentre il primo motivo di impugnazione si palesa inammissibile, il secondo motivo è fondato.
Con riferimento al primo e con particolare riguardo alla richiesta di audizione personale di fronte alla Corte di appello, osserva il Collegio che la doglianza è inammissibile in radice, non avendo il ricorrente dimostrato, al di là della opportunità ovvero necessità di tale sua audizione di fronte alla Corte di appello, neppure di avere formulato istanza affinché la Corte distrettuale prendesse in considerazione una tale sua richiesta.
Quanto al secondo motivo di doglianza si osserva quanto segue:
il ricorrente ha riferito di essersi allontanato dalla terra di origine in quanto si era recato, dapprima, in Algeria onde trovare un lavoro redditizio che gli avrebbe consentito di aiutare il padre a rifondere una ingente somma della cui appropriazione questo era stato accusato, poi, a causa di alcune traversie cui era andato incontro nel mentre rientrava dall’Algeria nel *****, in Libia ed infine in Italia.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di appello hanno ritenuto non riconoscibile in favore del F. la protezione internazionale sussidiaria od umanitaria in ragione del fatto che, per riprendere le espressioni usate dalla Corte territoriale, “Sebbene il paese di origine del richiedente versi in una situazione di instabilità politica, difetta nel caso di specie quel quid pluris, costituito da una vera e propria violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno od internazionale che costituisca minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile (…) sì da giustificare la fuga o l’immediato allontanamento dal paese”.
Siffatta motivazione si evidenzia per essere perplessa, posto che, solo poche righe prime di quelle riportate, la Corte piemontese ha evidenziato la “presenza conclamata ed attiva nel paese di gruppi terroristici”, menzionando, quindi, numerose operazioni di sostanziale guerra da questi di recente portate a termine.
Ne’ può valere a dare congruità alla motivazione volta a far ritenere accettabile la situazione esistente nel ***** il fatto che la Corte abbia altresì segnalato che in tale Paese sia in corso una operazione militare internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite, essendo immediatamente dopo segnalato il fatto che solo ora, e con notevoli difficoltà l’Autorità costituita *****ana sta tentando di riprendere il controllo dei capoluoghi di una parte del Paese, rimasti a lungo in mano di forze eversive i cui gruppi rimangono tuttora attivi.
Si tratta, come è evidente, di una motivazione che si fonda su assunti tra di loro inconciliabili per cui alle ragioni che avrebbero condotto alla affermazione della esistenza di una situazione di perdurante conflitto armato generalizzato (tanto da comportare l’invio di una spedizione militare internazionale), si contrappone, invece, l’affermazione, peraltro non documentata, della mera riconducibilità del ***** ad una condizione di “instabilità politica”, senza che l’antinomia fra i due opposti ordini di argomenti abbia trovato una logica sintesi in favore dell’uno o dell’altro.
Considerato che la riscontrabilità di una decisiva perplessità motivazionale, cioè della presenza in motivazione di elementi di giudizio che depongono sia a favore di un corno del dilemma decisorio sia per l’altro corno, senza che siano esposte le ragioni che hanno indotto il giudicante a preferire gli uni agli altri, è fattore che comporta la nullità della sentenza che ne sia l’espressione (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione VI civile, 25 settembre 2018, n. 22598, ord.; idem Sezione III civile, 12 ottobre 2017, n. 23940; idem Sezioni unite civili, 7 aprile 2014, n. 8053), la sentenza impugnata della essere cassato sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio anche in relazione al regolamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021