LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11456/2020 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco Roppo, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2611/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Forlì, con ordinanza del 22.6.17, rigettò il ricorso proposto da C.A., il quale aveva impugnato il provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari al fine del ricongiungimento con la sorella, cittadina italiana convivente, per le diverse condanne da lui subite in Italia e per la sua condotta di vita e mancanza di attività lavorativa. Al riguardo, il Tribunale osservò che: non ricorrevano i presupposti dell’art. 19, comma 2, lett. c), del T.U., non potendosi ritenere provata la sussistenza di un’effettiva e stabile convivenza tra il ricorrente e la sorella, venendo dunque meno le esigenze di tutela della famiglia, non prevalenti nel caso concreto su quelle della sicurezza ed incolumità pubblica, minacciate dalla personalità del ricorrente come desumibile dalla gravità dei reati commessi.
Lo straniero proponeva appello, assumendo che dagli atti risultava pacifica la sua convivenza con la sorella, mentre nessuna rilevanza poteva essere attribuita ai precedenti penali perché risalenti nel tempo.
Con sentenza del 17.9.19, la Corte territoriale respinse l’appello, rilevando che: a norma dell’art. 19, comma 2, T.U., presupposto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari era costituito dalla convivenza con cittadino italiano, parente entro il secondo grado, nonché una condotta dello straniero non contraria all’ordine pubblico e non pericolosa per la sicurezza dello Stato; nel provvedimento amministrativo impugnato vi era una generica indicazione del presupposto della convivenza che comunque era pacifica; dalla nota dei c.c. del 30.12.16 si evinceva la dichiarazione di ospitalità della sorella dell’istante, presentata il 22.9.16 presso la polizia municipale di Castrocaro Terme; l’istanza per il permesso di soggiorno era stata invece presentata il 7.10.16 quando lo straniero era irregolare per effetto di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per pericolosità sociale emesso nel 2011, confermato in sede di ricorso gerarchico il 21.2.12, dichiarato perento dal Tar; dagli atto emergeva che al 2.5.16 il ricorrente risultava ancora residente in *****; tal circostanze non dimostravano la convivenza del ricorrente con la sorella le cui dichiarazioni al riguardo apparivano preordinate all’ottenimento del titolo a favore del fratello; in mancanza di comprovati legami familiari, era da condividere la pronuncia del Tribunale per cui non sussistevano i presupposti del citato art. 19, comma 2, lett. c), prevalendo le esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, anche alla luce dei precedenti penali del ricorrente e della sua condotta di vita.
Lo straniero ricorre in cassazione con tre motivi.
Resiste il Ministero con controricorso.
RITENUTO
che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, art. 13, comma 1, poiché non era contestato che, al momento dell’istanza in questione, il ricorrente fosse convivente con la sorella, mentre gli episodi citati dalla Questura erano lontani nel tempo e non espressivi di pericolosità sociale.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., sul punto della convivenza con la sorella.
Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla convivenza tra fratelli.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili poiché tendono al riesame dei fatti relativi alla convivenza del ricorrente con la sorella che è comprovata dagli accertamenti effettuati e dello stesso provvedimento impugnato.
Tuttavia, la doglianza è irrilevante in quanto il ricorrente non attinge la seconda ratio della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello ritenuto che comunque la convivenza non fosse sufficiente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, per la sussistenza di altri elementi ostativi costituiti dai precedenti penali e dalla condotta di vita. Al riguardo, la Corte di merito ha più volte evidenziato la pericolosità del ricorrente, quale soggetto “pluri-pregiudicato che s’accompagna a pregiudicati e nullafacenti” (come da nota del Comando provinciale dei carabinieri di Forlì del 30.12.16), e “persona pericolosa” visto “il di lui vissuto criminale, le condanne riportate, il comportamento tenuto in spregio alle leggi” (come desumibile dal provvedimento del Questore impugnato innanzi al Tribunale).
Invero, il ricorrente ha genericamente contrastato tale ratio della sentenza impugnata, con una critica diretta al puro riesame della pronuncia della Corte territoriale e, dunque, inammissibile in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al pagamento delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021