Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28186 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15217/2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, dai quali è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

I.S., cittadino della Nigeria, propose opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale, che il Tribunale di Milano ha respinto con decreto depositato il 14.1.2020, osservando che: non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato per la totale irragionevolezza del racconto reso dal ricorrente che induceva ad escludere che l’istante fosse percepito dalla sua comunità quale soggetto omosessuale e l’effettività della permanenza presso la casa dell’amico del padre; non sussisteva per il ricorrente alcun rischio di subire un danno, trattamento inumano o degradante, in caso di rimpatrio; non sussisteva, in Nigeria e nella regione di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come desumibile dalle fonti esaminate; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria in quanto l’attività lavorativa svolta a tempo determinato per un mese e la frequentazione di un corso di lingua non costituivano indici di vulnerabilità o d’integrazione sociale, né erano emerse disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese d’origine. I.S. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, non avendo il Tribunale esaminato le vicende vissute dal ricorrente nei paesi di transito, sebbene siano note le problematiche in materia di violazione dei diritti umani sofferte dai richiedenti asilo, anche nei centri di detenzione in Libia, durante i loro viaggi verso l’Italia.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, lamentando che il Tribunale non avesse ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente, omettendo ogni esame dell’attuale situazione sociale della Nigeria, dalla quale era invece desumibile il pericolo di un danno alla persona determinato dalla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. Il ricorrente allega altresì lo svolgimento di attività d’integrazione sociale, come comprovato dall’attestato di formazione prodotto.

Il primo motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, non oggetto dell’impugnazione innanzi al Tribunale, relativamente al transito in Libia (questione non trattata nel decreto impugnato); inoltre, va soggiunto che il ricorrente si è limitato ad una generica doglianza circa l’asserita esperienza in Libia, non allegando fatti specifici legittimanti i presupposti della protezione internazionale o sussidiaria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto genericamente diretto al riesame dei fatti inerenti ai presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; riguardo a quest’ultima, il Tribunale ha rilevato l’insussistenza di indici d’integrazione sociale o di vulnerabilità, avendo il ricorrente svolto attività formativa tipica dei richiedenti asilo, lavorando a tempo determinato per un solo mese. Nulla per le spese, in quanto il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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