LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21118/2020 proposto da:
S.W., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Migliaccio, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso la sentenza n. 96/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza del 27.1.2020, la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione proposta da S.W. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il gravame relativo al provvedimento della Commissione territoriale, osservando che: il Tribunale aveva correttamente ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente circa la minaccia subita da un gruppo di criminali dedito al traffico di armi, denunciato dal fratello; era stata compiuta un’adeguata valutazione della situazione generale del Pakistan; era da escludere una situazione di conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente; non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria, non desumendosi indici di vulnerabilità né dal racconto del ricorrente, né dalla comparazione tra la situazione attuale di quest’ultimo e le attuali condizioni del paese di provenienza.
S.W. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c, avendo la Corte d’appello posto a sostegno della pronuncia le stesse fonti utilizzate dal Tribunale risalenti al 2016 e dunque non aggiornate alla data della sentenza impugnata (2020).
Il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi in ordine ai presupposti della protezione umanitaria, non avendo la Corte territoriale esaminato la situazione generale della regione di provenienza del ricorrente e il suo grado d’integrazione in Italia, dato il percorso lavorativo avviato nel 2018, come comprovato dai documenti prodotti.
I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.
Va osservato, anzitutto, che le fonti utilizzate dalla Corte d’appello, come specificamente lamentato dal ricorrente, non sono aggiornate, essendo le stesse poste a fondamento del provvedimento del Tribunale e risalenti al 2016.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI (“country of origin information”) aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (Cass., n. 23999/2020).
Nel caso concreto, il ricorrente, nel censurare la sentenza della Corte d’appello, ha indicato alcune fonti aggiornate sulla situazione del Pakistan, in ordine al conflitto con l’India, dalle quali ha inteso evincere dettagliati elementi di accresciuta instabilità e pericolosità anche per la regione di sua provenienza.
La questione della protezione umanitaria è da ritenere assorbita dall’accoglimento del motivo sulle fonti non aggiornate.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, anche perché provveda sulle spese del grado di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021