LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24160/2020 proposto da:
J.N., elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, dai quali è rappres. e difeso, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
J.N., cittadino della Nigeria, propose opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale che il Tribunale di Milano ha respinto con decreto depositato il 15.5.2020, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente erano inattendibili in ordine alle ragioni per cui ha abbandonato il suo paese; non sussistevano i presupposti della protezione internazionale, sia per la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, sia perché i fatti descritti non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione; non ricorreva per il ricorrente alcun rischio di subire un danno, trattamento inumano o degradante, in caso di rimpatrio; non sussisteva, nella regione di provenienza del ricorrente e in quella generale della Nigeria una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, come desumibile dalle fonti esaminate; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria in quanto il Tribunale ha escluso ogni indice di vulnerabilità, poiché il ricorrente ha svolto solo attività organizzative tipiche dei centri di accoglienza.
J.N. ricorre in cassazione con due motivi.
Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, non avendo il Tribunale esaminato le vicende vissute dal ricorrente nei paesi di transito, sebbene siano note le problematiche in materia di violazione dei diritti umani sofferte dai richiedenti asilo, anche nei centri di detenzione in Libia, durante i loro viaggi verso l’Italia.
Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 14, lamentando che il Tribunale non avesse ritenuto credibili le dichiarazioni del ricorrente in ordine alla vicenda dell’uccisione del padre per motivi politici e ai timori di persecuzioni, omettendo ogni esame dell’attuale situazione sociale della Nigeria, dalla quale era invece desumibile il pericolo di un danno alla persona determinato dalla violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, senza altresì tener conto che il ricorrente parli la lingua italiana.
Il primo motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, non oggetto dell’impugnazione innanzi al Tribunale, relativamente al transito in Libia (questione non trattata nel decreto impugnato); inoltre, va soggiunto che il ricorrente si è limitato ad una generica doglianza circa l’asserita esperienza in Libia, non allegando fatti specifici legittimanti i presupposti della protezione internazionale o sussidiaria.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto genericamente diretto al riesame dei fatti inerenti ai presupposti della protezione umanitaria, avendo il Tribunale rilevato l’insussistenza di indici d’integrazione sociale o di vulnerabilità, in mancanza di attività lavorativa.
Nulla per le spese, in quanto il Ministero non ha depositato il controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021