Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28196 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29061/2020 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

e contro

PROCURA REPUBBLICA DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 178/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 4.2.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da S.I. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 178/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da S.I. avverso la predetta decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione S.I., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la storia personale non credibile, senza procedere all’audizione personale del richiedente.

La censura è fondata.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal Gambia, suo Paese di provenienza, perché era stato costretto dal padrone dell’albergo nel quale lavorava ad intrattenere rapporti di carattere omosessuale con lo stesso e con i clienti della struttura ricettiva; a seguito del suo rifiuto, il datore di lavoro lo aveva denunciato per omosessualità, fatto punibile, secondo la legge gambiana, con il carcere; temendo di essere incarcerato ingiustamente, il richiedente era fuggito. La Corte di Appello ha ritenuto non credibile la storia, perché non sufficientemente circostanziata, ed in vista della considerazione che difficilmente la polizia avrebbe potuto arrestare la persona che avesse denunciato di aver subito una costrizione, anziché indagare sui fatti accaduti. Inoltre, il giudice di merito ha considerato la storia in ogni caso non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in assenza di persecuzione del richiedente per motivi di razza, religione, sesso, credo o opinione politica.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che la circostanza che nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale sia previsto il reato di omosessualità rende di per sé il predetto soggetto vulnerabile in ragione del suo orientamento sessuale, vero o presunto che esso sia. Proprio l’esistenza di una legislazione contraria alla libera e piena esplicazione dei diritti fondamentali della persona nel Paese di origine – tra i quali rientra certamente quello di coltivare di una relazione affettiva, etero od omosessuale, che costituisce elemento essenziale e ineludibile della piena estrinsecazione della personalità umana – espone infatti il richiedente la protezione non soltanto al rischio, ma alla certezza di subire, a causa del suo orientamento sessuale, ovvero della percezione che di quest’ultimo sia configurabile nel contesto sociale di appartenenza, un trattamento umanamente degradante, in ogni caso non paritetico e comunque non in linea con gli standard internazionali in tema di diritti umani.

Sul punto, questa Corte ha affermato, con principio che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che “Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26969 del 24/10/2018, Rv. 651511). In termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2875 del 06/02/2018, Rv. 647344, che con specifico riferimento ad un cittadino del Gambia accusato di omosessualità ha affermato che ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere la protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.

Il giudice di merito, dunque, avrebbe dovuto considerare rilevante il fatto che la legge gambiana punisca l’omosessualità con il carcere, e valutare che, a fronte della punizione prevista per l’atto in sé (a prescindere, quindi, dalla intenzione o dalla consapevolezza della persona che lo abbia realizzato) il rischio di subire un trattamento disumano e discriminatorio sussiste, senza che possa avere alcun rilievo né la veridicità dell’accusa, né il fatto che l’atto omosessuale sia stato indotto o sia stato frutto di costrizione.

Per quel che invece concerne il giudizio di non idoneità della storia, pure formulato dal giudice di merito, si deve osservare che il trattamento discriminatorio fondato sull’orientamento sessuale, vero o presunto, della persona, rientra nell’ambito delle ipotesi previste dall’art. 8, lett. d), nonché di quelle individuate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del terzo, con il quale lamenta invece la mancata concessione della tutela umanitaria. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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