Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28198 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30254/2020 proposto da:

L.A., rappresentato e difeso dall’avv. GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 163/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza dell’11.2.2019 il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da L.A. avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione, internazionale ed umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 163/2020, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto da L.A. avverso la predetta decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione L.A., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che egli, al momento dell’ingresso in Italia, era minorenne.

La censura è inammissibile.

Lo stesso ricorrente, a pag. 6 del ricorso, afferma di aver lasciato il suo Paese di origine ancora minorenne, ma di essere arrivato in Italia appena maggiorenne. Di conseguenza, al momento del suo ingresso in Italia, il richiedente asilo non si trovava nella condizione soggettiva per ricevere lo specifico trattamento riservato ai minori non accompagnati.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la storia personale non credibile, senza procedere all’audizione personale del richiedente.

La censura è inammissibile.

Il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria, suo Paese di provenienza, perché all’esito di una consultazione amministrativa tutti i suoi familiari sarebbero stati eliminati dai simpatizzanti della fazione avversa. La Corte di Appello ha ritenuto non credibile la storia, soprattutto perché il ricorrente aveva riferito che gli appartenenti di un determinato gruppo politico praticavano “rituali”. Inoltre, il giudice di merito ha considerato la storia in ogni caso non idonea ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in assenza di persecuzione del richiedente per motivi di razza, religione, sesso, credo o opinione politica.

Tale motivazione, che esprime un duplice giudizio di non credibilità e non idoneità della storia riferita dal richiedente, non viene adeguatamente attinta dalla censura in esame, con la quale il L. censura la sola valutazione di non credibilità, senza dedicare neppure un cenno al concorrente profilo della ravvisata inidoneità del racconto. Sul punto, va ribadito il principio per cui quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla mancata audizione del richiedente, va precisato, da un lato, che la sentenza impugnata ha ritenuto superfluo tale incombente, e, dall’altro lato, che non si rinviene alcuna disposizione che vincoli il giudice di secondo grado a reiterare l’audizione del richiedente la protezione, prevista piuttosto dinanzi la Commissione territoriale e, ricorrendone i presupposti, dinanzi il giudice di prima istanza.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte distrettuale avrebbe ingiustamente denegato anche il riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla base di un apprezzamento della situazione esistente in Nigeria fondato su C.O.I. datate e non più attendibili.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha invero escluso la sussistenza, in Nigeria, di un contesto di violenza generalizzata, o di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di fonti richiamate nel corpo della decisione (cfr. pagg. 4 e ss.). Il ricorrente non indica fonti più aggiornate di quelle utilizzate dal giudice di merito, ma si limita ad una generica confutazione dell’apprezzamento di fatto condotto da quest’ultimo. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di notificazione di controricorso da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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