Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28200 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8165/2020 proposto da:

Ministero degli Affari Esteri, e della Cooperazione Internazionale, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 792/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/07/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il gravame da quest’ultima proposto avverso l’ordinanza, ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal tribunale di Roma che aveva annullato – nella resistenza del Ministero degli Affari esteri – il diniego dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi al rilascio del visto d’ingresso richiesto da C.M.I., al quale era già stato riconosciuto il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, visto d’ingresso richiesto per ricongiungimento familiare alla propria madre e ai figli minori.

A supporto delle ragioni di rigetto, in riferimento al ricongiungimento con i figli minori, la Corte d’appello ha valorizzato la produzione del certificato di morte della madre dei minori, tradotto e legalizzato, mentre l’Amministrazione appellante non aveva contestato la validità di tale certificazione, non deducendo alcuna falsità: trattandosi di materia attinente a diritti soggettivi, non vi erano preclusioni per la produzione di documenti; pertanto, poiché la madre dei minori risultava deceduta, la domanda di ricongiungimento non necessitava di alcun atto di assenso.

In riferimento al ricongiungimento della madre del ricorrente, la Corte d’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, rilevato come l’Ambasciata a Nairobi si era limitata a contestare la inidoneità delle autodichiarazioni dell’appellato a sostenere la domanda di ricongiungimento senza avere effettuato verifiche di nessun tipo al fine di dimostrarne la non veridicità, ha ritenuto, per contro, la veridicità delle predette dichiarazioni dell’appellato circa il fatto che la propria madre era a suo carico e che la stessa non aveva altri figli oltre a lui, valorizzando il dettato normativo del predetto art. 29 bis cit., secondo cui il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.

Contro la sentenza della Corte d’appello il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Il Richiedente non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 1, art. 29, comma 1, lett. d) e 29, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 22, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la madre del ricongiungendo, quest’ultimo titolare del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, non aveva più di sessantacinque anni e non aveva dimostrato di essere a carico del figlio richiedente, né aveva dimostrato l’assenza di figli nel paese di origine.

Con il secondo motivo, l’Amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’Amministrazione fosse gravata dall’obbligo di effettuare verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’interessato, benché queste riguardassero requisiti diversi da quelli indicati da questa disposizione e cioè, l’esistenza di vincoli familiari tra il ricongiungendo e il soggetto destinatario del provvedimento di ricongiungimento e nel caso in esame che si trattasse della madre: nella presente causa non era, infatti, in discussione il vincolo di parentela di madre, ma la sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. d) e cioè che il genitore del rifugiato e/o titolare del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria vivesse a carico del figlio richiedente e l’assenza di altri figli nel paese di origine.

Il primo e secondo motivo (i quali fanno solo riferimento al ricongiungimento con la madre senza più coinvolgere i figli minori), che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono infondati.

La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale (nella specie, sussidiaria) imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio del visto.

Anche se testualmente, nella norma in questione, si fa riferimento solo all’esistenza del vincolo familiare, tuttavia, si ritiene l’indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico ovvero l’assenza di altri figli in patria.

L’espressione “vincoli familiari” deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela, strettamente considerato, perché altrimenti a quest’ultimo proposito non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Ne’ sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova dell’inesistenza di altri figli rispetto al rapporto di filiazione, poiché le difficoltà da affrontare per il rifugiato sono le stesse.

In ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori: non si ritiene, pertanto, conferente alla presente vicenda, il principio di diritto di cui a Cass. n. 18599/13, sull’inefficacia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione nel processo civile ma solo nell’ambito dei procedimenti amministrativi.

La mancata costituzione del richiedente esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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