LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12153/2020 R.G. proposto da:
Z.S., rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Varone, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Milano, via Monte Nero, 70;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4992/2019, depositata il 12 dicembre 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– Z.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 12 dicembre 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino pakistano, aveva allegato che era stato costretto a fuggire dal proprio paese a causa del timore di rappresaglie da parte di membri di un’organizzazione terroristica che avevano già ucciso il padre e il fratello e che lo ritenevano responsabile, insieme alla madre, di arresti operati dalla polizia ai danni di alcuni membri di tale organizzazione;
– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nonché la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 6, 7 e 8, per aver la sentenza impugnata ritenuto non credibile il suo racconto, benché avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e quanto allegato fosse avvalorato dai riscontri offerti;
– il motivo è inammissibile;
– la decisione in esame ha puntualmente illustrato le specifiche ragioni per cui il racconto del richiedente deve ritenersi inattendibile, indicando analiticamente gli elementi di non plausibilità e di incongruenza;
– orbene, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11925);
– in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass., ord., 16 dicembre 2020, n. 28782);
– nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un articolato e puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui è giunto la Corte di appello;
– con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver la Corte di appello omesso di compiere un esame approfondito delle informazioni riferite dal richiedente in ordine alla situazione dell’area di provenienza, anche previa attivazione degli obblighi di cooperazione istruttoria;
– il motivo è infondato;
– il giudice di appello ha analizzato la situazione geo-politica del Pakistan facendo riferimento alla fonte rappresentata dal rapporto del 30 maggio 2018 presente sul sito *****, in cui si dà atto che, con specifico riferimento alla zona di provenienza del richiedente, era stato attuato un accordo di tregua tra le contrapposte fazioni nazionali ed evidenziando che tali elementi istruttori non erano stati inficiati da elementi di segno contrario offerti dal ricorrente;
– da quanto riferito, emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal richiedente, il giudicante ha assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria sullo stesso gravante;
– con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2018, n. 286, (recte, 1998), art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la sentenza impugnata negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare il suo stato di estrema vulnerabilità e il suo stato di integrazione del territorio italiano;
– il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la decisione di appello, la quale ha espressamente negato che il richiedente abbia offerto prova di un’integrazione nel territorio nazionale e della sua esposizione a situazioni degradanti in caso di rimpatrio, così operando la valutazione comparativa richiesta dalla domanda proposta;
– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021