Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28204 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16570/2020 R.G. proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Migliaccio, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Napoli, Piazza Cavour, 12;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4827/2019, depositata il 4 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– M.I. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 4 dicembre 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino pakistano, aveva allegato che era stato costretto ad abbandonare il proprio paese in quanto impossibilitato a far fronte alle richieste di restituzione di prestiti concessi al proprio padre, nelle more deceduto;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3, commi 3 e 5, art. 5, comma 1, lett. c), art. 6 e art. 14, lett. b) e D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per aver la sentenza impugnata escluso che la situazione che lo aveva costretto ad abbandonare il paese di origine costituisse una minaccia di schiavitù per debito, anche in considerazione della diffusione di un siffatto fenomeno in tale paese;

– il motivo è fondato;

– costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona (cfr. Cass., ord., 21 dicembre 2020, n. 29142; Cass., ord., 14 agosto 2020, n. 17186; Cass., ord., 11 marzo 2020, n. 6879);

– qualora, come nel caso in esame, venga dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica;

– orbene, la Corte di appello pur non negando la credibilità del racconto del richiedente in ordine alla sua situazione debitoria, allo stato di insolvenza in cui versava e all’abbandono del paese di origine per sfuggire ai creditori, si è limitato ad affermare che non vi era una “vera e propria persecuzione da parte di soggetti qualificati, né di terzi soperchianti il potere costituito, dovendosi ridurre il tutto a contrasti locali personali, che il richiedente non si è preoccupato di arginare, limitandosi a lasciare non tanto il villaggio e/o della regione, ma addirittura i confini nazionali, per giungere in Italia”;

– così argomentando, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, in quanto, pur in presenza di una situazione di plurime e insistenti richieste di restituzione di prestiti al richiedente e di insolvenza di quest’ultimo, nonché di una puntuale allegazione di rischio di riduzione in schiavitù, in quanto asseritamente tollerata dalle autorità di polizia locali, ha omesso l’accertamento sul punto, necessario al fine dell’apprezzamento della corrispondenza a vero di quanto denunciato dal ricorrente in ordine alla sussistenza del menzionato rischio di riduzione in schiavitù;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento dei motivi residui, con cui si deduce, rispettivamente, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), per aver la Corte di appello escluso la sussistenza della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale gravo danno, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, senza previamente acquisire informazioni aggiornate in ordine alla situazione esistente nella zona di provenienza del richiedente (secondo motivo) e, con riferimento al capo di sentenza relativo alla domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, l’omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio, individuati nella prassi della riduzione in schiavitù nel paese di provenienza, nella crisi umanitaria di tale paese e nel periodo trascorso in Libia (terzo motivo);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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