LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21660/2020 R.G. proposto da:
O.F., rappresentato e difeso dall’avv. Lidia Bianco Speroni, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Brescia, Piazza della Vittoria, 8;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 1652/2019, depositata il 2 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– O.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 2 luglio 2019, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria;
– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino nigeriano, aveva allegato che era stato costretto ad abbandonare il proprio paese, giungendo dapprima in Ghana, e, quindi in Italia, per timore di lesioni alla sua incolumità personale dopo aver fortuitamente provocato l’uccisione di una donna a seguito di un incidente stradale;
– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per “violazione o falsa applicazione di legge violazione e vizio per omessa motivazione o motivazione apparente” in merito al mancato riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria, nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il proprio racconto e insussistente un conflitto interno o internazionale nel paese di provenienza;
– il motivo è inammissibile;
– la decisione in esame ha illustrato le specifiche ragioni per cui il racconto del richiedente deve ritenersi inattendibile, evidenziandone la genericità, l’assenza di riscontri e l’inverosimiglianza;
– orbene, in materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (così, Cass., ord., 19 giugno 2020, n. 11925);
– in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass., ord., 16 dicembre 2020, n. 28782);
– nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un articolato e puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui è giunto la Corte di appello;
– per quanto riguarda la situazione del paese di origine, il giudice di merito ha rilevato che, alla luce delle informazioni acquisite (rapporto Amnesty International e relazione Easo.Coi), la zona di provenienza del richiedente non è interessata da conflitto interno o internazionale tale da determinare una violenza diffusa e indiscriminata in danno dei suoi cittadini;
– anche in relazione a questo profilo, la motivazione reca l’illustrazione dell’iter logico seguito dal giudice, sottraendosi al formulato vizio di motivazione apparente;
– sotto altro aspetto, la doglianza si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Tribunale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– le ragioni sottese alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo offrono giustificazione anche della dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo, proposto in via subordinata, con cui si prospetta una censura sostanzialmente identica, prospettata sotto il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso;
– con il terzo motivo il ricorrente si duole, per violazione di legge e motivazione apparente, del mancato accoglimento della domanda di protezione sussidiaria, deliberato in base a generiche informazioni sulla situazione interna della Nigeria e senza considerazione completa delle prove disponibili e corretto esercizio dei poteri ufficiosi;
– il motivo è infondato;
– contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale ha correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti di informazioni – specifiche e aggiornate – dalle quali ha tratto le proprie conclusioni delle forme di protezione sussidiaria originariamente richieste, in merito all’insussistenza, nella zona di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e, in particolare, di situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati;
– con l’ultimo motivo il ricorrente critica la decisione impugnata, per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria, senza tener conto dell’esistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino in caso di rimpatrio, nonché del livello di integrazione nel territorio italiano;
– il motivo è inammissibile, in quanto poggia su un assunto, rappresentato dalla gravissima situazione di insicurezza e violenza nel paese di provenienza e dal rischio di vulnerabilità personale in caso di rimpatrio, che è espressamente smentito dalla Corte di appello la quale ha escluso un siffatto rischio, in ragione, rispettivamente, delle condizioni sociopolitiche vigente nella regione di origine (Edo State) e dell’assenza di elementi indicanti il percorso di integrazione del richiedente in Italia;
– orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
– inammissibile e’, poi, la doglianza per “vizio di motivazione”, in assenza di una sua compiuta articolazione;
– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021