Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28208 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22259/2020 R.G. proposto da:

P.W., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Vicenza, via Napoli, 4;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 4969/2017, depositata il 28 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– P.W. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pubblicata il 28 novembre 2017, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino nigeriano, aveva allegato che si era determinato ad abbandonare il proprio paese a seguito dell’uccisione di un uomo avvenuta in prossimità dell’abitazione ove viveva e nel timore di essere ingiustamente arrestato per tale fatto;

– il giudice ha disatteso il gravame evidenziando che non sussistevano delle condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso il richiedente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che la Nigeria – e, in particolare, l’Edo State, regione di provenienza – era interessata da una guerra in corso;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito, il quale ha espressamente escluso che l’Edo State sia investita da conflitti armati che, invece, coinvolgono altre zone del Paese;

– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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