LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22284/2020 R.G. proposto da:
K.I., rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Vivenzio, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Robbiate (Lc), via Novarino, 6;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 528/2020, depositata il 13 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– K.I. ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 13 febbraio 2020, di reiezione dell’appello dal medesimo proposta avverso l’ordinanza di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o della protezione umanitaria;
– dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno di tale domanda il richiedente, cittadino del Gambia, aveva allegato che era stato costretto a lasciare il suo paese di origine, giungendo dapprima in Libia, e, quindi, in Italia, a seguito dell’omicidio del padre da parte di militari ribelli;
– il giudice ha disatteso l’opposizione evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle domande proposte;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso il richiedente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, comma 9 e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), per aver la sentenza impugnata esaminato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di informazioni di ordine generale non puntuali e inidonee ad accertare concretamente quale fosse la situazione reale nell’area di provenienza;
– il motivo è inammissibile;
– la Corte di appello ha escluso che la situazione del Gambia sia caratterizzata da un conflitto diffuso o da violenza generalizzata, desumendo tale conclusione dalle risultanze delle fonti internazionali e nazionali, individuate nei siti Internet ***** e ***** e in quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
– la presenza nel provvedimento impugnato dei riferimenti a tali fonti di informazione non consente al ricorrente di lamentare genericamente una incompletezza dell’accertamento con riguardo alla specifica zona di sua provenienza senza precisare in ricorso quale sia tale zona e se, come ed in quale atto del giudizio di merito, alla specifica situazione di tale zona egli abbia fatto riferimento nelle sue allegazioni;
– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;
– nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021