LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15917-2020 proposto da:
P.D., PI.CL., C.N., P.F.F., D.B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell’avvocato RUFFINI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato SOTGIU NICOLA;
– ricorrenti –
contro
UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MEROLA ANTONELLA;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 2781/2020 del TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO(MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CELESTE ALBERTO che visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di Teramo competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO
Che:
con ricorso per regolamento facoltativo di competenza Perletta Ferdinando, P.D., C.N., D.B.P., Pi.Cl., hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da Unicredit Leasing s.p.a., nei loro confronti quali fideiussori di canoni di “leasing” inevasi dalla Domoclima s.r.l.;
in particolare, è stata respinta l’eccezione d’incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Teramo quale luogo di residenza di tutti i ricorrenti, sollevata in ragione della dedotta qualità di consumatori;
il Tribunale di Milano ha osservato che tale qualità non può riconoscersi in ragione della non trascurabile partecipazione al capitale sociale degli opponenti, compresa in una forbice per ciascuno tra l’8% e il 15%, e, al contempo, della qualità di dipendenti della società garantita, con esclusione, pertanto, di scopi di natura privata sottesi alla stipula delle garanzie;
il regolamento articola un motivo;
resiste Unicredit Leasing s.p.a.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che:
con l’unico motivo i ricorrenti deducono che la necessaria valutazione funzionale dell’estraneità propria del rapporto fideiussorio alla propria attività professionale emerge dalle quote minoritarie e dalla tipologia delle mansioni svolte quali dipendenti, inidonee a incidere sulla gestione sociale, eccetto che, quanto a Perletta, per un brevissimo periodo dell’anno 2014, a fronte delle garanzie stipulate nel 2011, quando il suddetto fu nominato amministratore a seguito di fatti di rilevanza penale coinvolgenti il precedente soggetto in quella carica.
RILEVATO
Che:
il ricorso è fondato;
come osservato dal Pubblico Ministero, questa Corte ha progressivamente chiarito, in dialogo anche con la giurisprudenza sovranazionale, che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l’accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionarle al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., 16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666, Cass., 03/12/2020, n. 27618);
deve quindi darsi rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass., 13/12/2018, n. 32225);
nel caso le partecipazioni societarie sono risultate del tutto minoritarie (come riportato in parte narrativa), ed è logicamente da escludere che si possano sommare come sostiene Unicredit Leasing, posto che i fideiussori non costituiscono un unico soggetto giuridico né un unico centro di interessi: diversamente basterebbe concordare una minima e irrilevante partecipazione sociale per eludere la finalità di tutela normativa;
inoltre, non sono risultate qualità gestorie incidenti, men che meno al momento della stipula del contratto, né le mansioni di mero ordine allegate e non contestate (agente venditore, magazziniere, ragioniere contabile, autista facchino) depongono, in ottica di sussunzione, per la minima capacità d’interferenza gestoria, essendo piuttosto indici del contrario;
ne discende che risulta carente quel collegamento funzionale che possa giustificare normativamente la conclusione di una stipula nell’ambito di un’attività d’impresa ovvero professionale e quale atto strumentale alla stessa;
l’ulteriore conseguenza è la nullità della relativa clausola derogatoria, ex art. 33 codice del consumo, comma 2;
spese secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Teramo. Condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte ricorrente liquidate in 2.000,00 Euro oltre a 200,00 per esborsi e al 15% di spese forfettarie, nonché accessori legali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021