LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9543-2020 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO COLEINE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO FORMOSI;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO ***** IN TARANTO, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO, 32, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO IPPOLITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 28/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO che:
M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 28/2020 che ha rigettato il gravame da egli fatto valere. La Corte d’appello ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di querela di falso proposta da M. nell’ambito di un processo in cui aveva impugnato delle delibere condominiali e aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su domanda del Condominio, eccependo di non avere sottoscritto le ricevute di ritorno relative alla comunicazione delle delibere impugnate.
Resiste con controricorso il Condominio ***** (Taranto).
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vengono unitariamente trattati dal ricorrente:
a) il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione delle ordinarie prassi di grafologia forense”;
b) il secondo motivo contesta “nullità della sentenza o del procedimento”, quale conseguenza della “mancata osservanza delle reclamate prescrizioni grafologiche forensi”.
I due motivi sono inammissibili, in quanto sembrano parificare le prassi di grafologia forense – peraltro solo invocate e non specificate alle disposizioni di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (circa il contenuto dell’onere di specificità dei motivi di cui all’art. 366 c.p.c., v. la pronuncia delle sezioni unite n. 23745/2020).
2. Inammissibile è anche il terzo motivo, che richiama in rubrica un parametro (“l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”) non applicabile ratione temporis alla fattispecie e si sostanzia in una richiesta, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità, di rivalutazione delle risultanze probatorie del giudizio.
3. Infine il quarto motivo denuncia “travisamento del ruolo processuale del procuratore generale” in quanto “la Corte d’appello avrebbe dovuto epurare la richiesta – di rigetto dell’appello – avanzata dal procuratore generale sulla querela di falso, in quanto l’intervento del pubblico ministero sarebbe da intendersi come accusatorio e giammai inquisitorio”.
Il motivo è inammissibile in quanto non considera che è proprio del ruolo del pubblico ministero, che intervenga in un processo, chiedere un determinato provvedimento al giudice, così come fa la parte privata.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021