LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10918-2020 proposto da:
Q.C., I.L., I.G., I.D.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZI 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, rappresentati e difesi dagli avvocati PASQUALE LANZETTA, PASQUALE ROBERTI;
– ricorrenti –
contro
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE CASO;
– controricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 932/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO che:
1. I.P.P., dante causa dei ricorrenti, aveva proposto domanda, chiedendo di condannare F.C. a pagare 11 milioni di lire, quale saldo del prezzo di un terreno promesso in vendita con scrittura privata del 1991, prezzo che la convenuta aveva omesso di versare adducendo un presunto sconfinamento dei proprietari confinanti. La convenuta si era costituita deducendo di avere depositato la somma ancora dovuta sul libretto bancario cointestato all’attore e che il suo comportamento era giustificato in quanto l’attore non aveva precisato, benché richiesto, gli esatti confini del fondo promesso in vendita in modo da porre fine agli sconfinamenti dei vicini, in particolare di P.A.; P. aveva infatti promosso nei confronti della convenuta un’azione di spoglio riguardante parte del terreno oggetto del preliminare, che a suo dire era stato occupato dalla medesima. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di P., intervenuto nel giudizio facendo valere il proprio diritto di prelazione sul fondo oggetto di causa; impugnata la sentenza da F., la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda di riscatto di P. e accoglieva la domanda originariamente proposta dall’attore condannando F. a pagare 11 milioni di lire (riteneva ingiustificata la sospensione del pagamento del prezzo in quanto la mancata indicazione nel contratto preliminare dei confini era irrilevante poiché sarebbe stato possibile precisarli con il rogito definitivo).
2. F. ricorreva per cassazione avverso la sentenza e questa Corte con pronuncia n. 12696/2014 accoglieva i primi due motivi di ricorso, assorbendo i restanti e rinviando la causa alla Corte d’appello di Bari.
La Corte d’appello di Bari, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 932/2019 ha rigettato la domanda fatta valere in primo grado da I.P.P..
3. Q.C., I.D.P., I.L. e I.G. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari.
F.C. resiste con controricorso.
L’intimato P.A. non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata sia dai ricorrenti che dalla controricorrente.
CONSIDERATO
che:
I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
1. il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., dell’art. 394 c.p.c., comma 2, e dell’art. 1481 c.c., per avere il giudice territoriale fatto malgoverno del principio fissato dalla Suprema Corte come oggetto del giudizio di rinvio prosecutorio (ossia un’indagine circa una possibile evizione quantitativa e non qualitativa), così pervenendo a una decisione ingiusta per errata applicazione dell’art. 1481 c.c. (norma non applicabile all’evizione qualitativa)”;
2. il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 1460 c.c., e degli artt. 383,384,394 e 345 c.p.c., per avere ritenuto superfluo l’accertamento circa l’entità della differenza tra il terreno promesso in vendita e quello concreto poiché si trattava di un’indagine espressamente demandata dalla Suprema Corte e perché la sospensione del pagamento non è legittima (contraria a buona fede), quando l’inadempienza contestata al venditore non è grave”.
I due motivi sono manifestamente infondati in quanto il giudice di rinvio ha seguito quanto statuito dalla pronuncia n. 12696/2014 di questa Corte. La pronuncia ha stabilito che era “necessario verificare se, in presenza delle pretese del confinante, la preventiva indicazione dei confini del fondo promesso in vendita – richiesta dalla F. – e la sospensione del pagamento del saldo del prezzo in attesa di tale determinazione – fosse, ai sensi dell’art. 1481 c.c., giustificata ovvero se il timore di una possibile evizione quanto meno di porzioni della cosa da parte di terzi fosse da considerarsi obiettivo e concreto”, così che era “necessario accertare innanzitutto se vi fosse obiettiva incertezza circa la esatta delimitazione del bene oggetto della promessa di vendita ovvero individuare l’immobile de quo verificando se lo stesso fosse determinato o determinabile alla stregua della volontà negoziale consacrata nella scrittura del 18-12-1991”, essendo necessario “verificare se il fondo, identificato in base a quanto indicato in contratto, corrispondesse a quello nel quale la F. era stata immessa in possesso e se le pretese del vicino si riferissero a quello promesso in vendita”, indagini che il giudice di rinvio ha posto in essere.
Il giudice di rinvio ha infatti accertato la mancanza di corrispondenza tra il fondo identificato in base a quanto indicato in contratto e quello nel quale F.C. era stata immessa in possesso, concludendo che il dante causa dei ricorrenti promise in vendita una consistenza immobiliare la cui individuazione catastale non corrispondeva alla situazione di fatto (v. le pp. 6-7 del provvedimento impugnato), così che la sospensione del pagamento del prezzo doveva ritenersi giustificata. I rilievi dei ricorrenti imperniati sulla distinzione tra evizione qualitativa e quantitativa e sulla delimitazione dell’operatività dell’art. 1481 c.c. alle sole ipotesi di evizione c.d. quantitativa, oltre che non avere giustificazione nel dato normativo, non sono presenti nelle argomentazioni della pronuncia impugnata e della sentenza di questa Corte n. 12696/2014. Per quanto specificamente concerne il secondo motivo va precisato che il thema decidendum non era costituito dall’estensione del terreno, ma dalla giustificatezza della sospensione del pagamento del prezzo alla luce del timore della perdita di una porzione del bene promesso in vendita a seguito delle azioni di P., azioni che si sono concretizzate in una domanda di spoglio proposta dal medesimo, che si è conclusa con un ordine di reintegrazione in favore di P. di una porzione del terreno, terreno che la Corte d’appello ha accertato (mediante il richiamo alle prove assunte nel giudizio possessorio) che corrispondeva al bene promesso in vendita.
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 29 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021
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