LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25740/2019 proposto da:
C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato ORNELLA FIORE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 4918/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
1. C.B., cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Torino in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione c.d. sussidiaria ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese in quanto dopo la morte dei genitori era andato a vivere con lo zio, che lo aveva poi minacciato di morte temendo che volesse convertirsi al cristianesimo.
Il Tribunale di Torino, con decreto 26 luglio 2019, n. 4918, ha rigettato il ricorso.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Torino C.B..
propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell’interno non ha proposto difese.
CONSIDERATO
Che:
I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1) Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, art. 16 direttiva 2013/32/UE, per la falsa applicazione delle norme di diritto concernenti l’omessa audizione personale del richiedente.
Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (così Cass. 21584/2020). Al riguardo non risulta, dal ricorso e dal provvedimento impugnato, che il ricorrente avesse dedotto fatti nuovi a sostegno della domanda distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, né che nell’istanza di audizione avesse precisato gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti.
2) Il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, a fronte della falsa applicazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente, anche alla luce della violazione degli specifici doveri istruttori esistenti in capo al giudicante in rapporto alla ricostruzione della situazione del paese di origine del richiedente.
Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente, seguendo i criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare sottolineando l’incoerenza e l’implausibilità delle dichiarazioni rese e facendo riferimento alle informazioni ricavate dalle c.d. COI di riferimento (in particolare il documento “Gambia 2017 International religious freedom report”), dalle quali emerge la tradizione di pacifica convivenza della comunità musulmana con quella cristiana; pacifica convivenza che il ricorrente contesta in modo generico, mediante il richiamo ai documenti depositati nel giudizio di primo grado e facendo esplicito riferimento unicamente a un documento relativo a una zona del paese diversa da quella di provenienza del ricorrente (cfr. p. 1 e p. 18 del ricorso).
3) Il terzo e il quarto motivo sono unitariamente trattati dal ricorrente:
a) il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c, art. 6, commi 1 e 2, art. 14, con specifico riguardo all’esistenza in capo all’interessato di un dovere di attivazione della protezione delle autorità statuali nel paese d’origine, quale presupposto necessario al riconoscimento della protezione internazionale;
b) il quarto motivo fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi. 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, per l’inosservanza dei doveri di cooperazione istruttoria volti ad accertare l’effettività della protezione garantita dalle autorità statuali gambiane in ipotesi di abusi commessi su minori.
I motivi non possono essere accolti. Il ricorrente nel lamentare l’inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria del Tribunale in relazione all’effettività della protezione garantita dalle autorità gambiane in ipotesi di abusi sui minori, non considera il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente formulato dal Tribunale, giudizio di credibilità che, come si è visto esaminando il secondo motivo, non è inficiato dai vizi denunciati. Una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione, il giudice – secondo la giurisprudenza di questa Corte – non deve procedere al controllo di credibilità estrinseca (che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito) poiché tale controllo assolverebbe alla funzione esclusivamente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente al richiedente (v. Cass. 24575/2020).
4) Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, art. 32 Cost., per la violazione dei criteri legali per la concessione della protezione umanitaria.
Il motivo non può essere accolto. Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari va riconosciuto al “cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia” (Cass. 4455/2018), il che è stato escluso dal Tribunale che ha ritenuto insufficienti le dichiarazioni relative al livello di conoscenza della lingua italiana raggiunto dal richiedente e la stipulazione di un contratto di servizio civile, profili non contestati dal ricorrente che ha unicamente dedotto che il contratto di servizio civile era retribuito (senza specificare la durata del contratto e la retribuzione) e la sussistenza di “affetti importanti”.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021