Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28233 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25842/2019 proposto da:

H.K., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5143/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

1. H.K., cittadino del Pakistan, adiva il Tribunale di Torino in seguito al rigetto da parte della decisione della Commissione territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese a causa delle violenze subite dalla famiglia della fidanzata.

Il Tribunale di Torino, con decreto 7 agosto 2019, n. 5143, rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Torino H.K. propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è basato su di un motivo, articolato in due capi:

a) il primo capo lamenta la violazione di svariate disposizioni nazionali e sovranazionali inerenti il riconoscimento della protezione sussidiaria;

b) il secondo capo contesta a sua volta la violazione di svariate disposizioni nazionali e sovranazionali in relazione al mancato riconoscimento della protezione c.d. umanitaria.

Il primo capo è inammissibile in quanto il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento della sola protezione umanitaria, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (v. p. 1 del provvedimento impugnato).

Quanto al capo relativo alla mancata concessione della protezione umanitaria è anch’esso inammissibile in quanto si limita a riportare le principali disposizioni in materia, senza fare riferimento alcuno alle ragioni che hanno condotto il Tribunale a rigettare la domanda (v., in particolare, p. 10 del provvedimento impugnato).

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non essendo neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, non presenta i requisiti minimi di cui all’art. 370 c.p.c..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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