Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28238 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26342/2019 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA ARCULEO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 6488/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

e’ stata impugnata da T.A., cittadino del Pakistan, la decreto n. cron. 6488/2019 del Tribunale di Milano.

Il ricorso è fondato su tre motivi e non è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico o della protezione sussidiaria o umanitaria.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Milano.

Quest’ultimo respingeva il ricorso con il provvedimento oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deducono promiscuamente varie violazioni di legge, eccependo – fra l’altro – pure la violazione dell’art. 112 c.p.c., il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.

Innanzitutto le cesure risultano affastellate con mescolanza di profili di censura sovrapposti e di difficile enucleazione.

Al riguardo va richiamata la nota giurisprudenza di questa Corte per cui, “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dai dall’art. 360 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443, nonché -conformemente, da ultimo – Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 10 febbraio 2017, n. 3554).

E tanto in quanto è comunque sempre necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

Quanto agli specifici profili della pretesa omessa audizione D.Lgs. n. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 10 e 11, deve evidenziarsi che la doglianza appare non ammissibile in quanto non vi è stata violazione di obbligo stante, per di più, il mancato svolgimento in precedenza di censura in punto e di dovuta apposita eccezione.

In relazione, infine, alla pretesa illegittimità per omessa traduzione di documenti deve evidenziarsi che non risulta codificato e normato un obbligo di totale traduzione, come preteso dalla parte ricorrente, la quale – per di più – nulla dice ed adduce circa quanto dichiarato dal richiedente col cosiddetto modello C3 ed in relazione alla mancata comprensione della lingua.

Il motivo e’, pertanto e nel suo complesso, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 35-bis, comma 9.

Il Giudice del merito, secondo parte ricorrente, non si sarebbe avvalso di informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente.

Risulta che la sentenza impugnata abbia svolto corretta ricerca delle fonti informative (rapporto EASO, fra l’altro) sulla zona di origine (Punjab) del richiedente.

Parte ricorrente non si confronta, in concreto e con adeguata e contraria allegazione, avverso quanto risultante dalle fonti utilizzate dalla decisione impugnata.

Il motivo e’, quindi, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente eccepisce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e nullità della decisione del Giudice di prime cure per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti (e mancata pronuncia preliminare su istanze istruttorie e domanda preliminare).

Orbene la sentenza impugnata ha correttamente motivato e precisato che, nella fattispecie, il giudizio innanzi all’A.G.O. non si atteggiava “come una impugnazione tecnicamente intesa” rispetto alla decisione della Commissione territoriale, rispetto alla quale non vi è alcun vincolo essendo chiamato il Giudice ad “un completo riesame nel merito della domanda inizialmente inoltrata in sede amministrativa”.

Quanto alla prospettata nullità essa è insussistente in quanto l’omessa trascrizione delle conclusioni non ne costituisce causa allorché vi è stata pronuncia.

Quanto, infine, alla pretesa addotta “mancata pronuncia”, il ricorso è privo di autosufficienza e parte ricorrente non specifica e trascrive, né rende intellegibili quali siano state le istanze istruttorie e la domanda preliminare, né la portata eventualmente decisiva e dirimente, ai fini del giudizio, di tali istanze.

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.

4.- Il ricorso va, dunque, dichiarato – nel suo complesso -inammissibile.

5.- Nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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